Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6019 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE 26660 /2023
VERBALE DELLA CAUSA A TRATTAZIONE SCRITTA EX Art. 127 ter cpc
Udienza del 16.05.2025
Avanti al G.I., dr. Emanuele Lombardi, sono comparsi in senso figurato per l'udienza a trattazione scritta del 16.05.2025 per parte attrice l'Avv. BE De Giacomo il quale conclude:” Si insiste nelle conclusioni già rese e quindi per la nullità e o annullabilità della delibera assembleare resa dal in Napoli alla Via Manzoni CP_1
302 in data 28.06.2023, per tutti i motivi di cui innanzi con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge oltre al rimborso forfetario delle spese generali di studio, con attribuzione all'avvocato antistatario tenendo anche in considerazione che il Condominio, volontariamente, ha ritenuto di non risolvere bonariamente la questione in sede di mediazione, costringendo gli attori oltre a dover proporre il presente giudizio, a subire la richiesta di pagamento di oneri condominiali su errati presupposti.”
Compare per parte resistente l'Avv. Valerio Maione il quale così conclude:” Questa difesa, richiamando le più ampie e dettagliate eccezioni presenti nella propria comparsa di costituzione e risposta, impugnata
e contestata ogni tardiva integrazione delle domande di parte avversa e reiterata l'impugnazione dell'avverso atto di citazione, si riporta alle memorie conclusionali rassegnate e non avendo da replicare alle mancanti memorie conclusionali di parte avversa, chiede la causa venga decisa per l'integrale rigetto della domanda giudiziale con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, nonché di maggiori somme ex art. 96 cpc c. 2 e 3, in ragione della pretestuosità e temerarietà dell'azione.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dr. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 26660/ 2023 avente ad oggetto: Impugnativa di delibera assembleare.
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e DE CO BE nato a [...] il [...], C.F. C.F._1
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato BE De C.F._2
Giacomo con il quale elettivamente domicilia in Napoli 80122 al Viale Antonio
Gramsci 21
ATTORI
E
del fabbricato in Napoli alla Via Manzoni n. 302, C.F.: CP_1
in persona dell'amministratore p.t. (C.F.: P.IVA_1 Controparte_2
), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in C.F._3
Napoli alla via Stazio n. 3 presso lo studio dell'avv. Valerio Maione (C.F.:
), da cui è rappresentato e difeso C.F._4
CONVENUTO
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
* * * * * * * * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori e De Giacomo BE premettendo di essere Parte_1
proprietario di una unità immobiliare facente parte del condominio del fabbricato in
Napoli via Manzoni n.302, come da rogito notarile versato in atti, ha inteso impugnare il deliberato condominiale del 28 giugno 2023 nella parte in cui sono stati approvati a maggioranza i bilanci consuntivi relativi agli esercizi 2021 e 2022 perché asseritamente errati e riportanti voci non giustificate;
la decisione di non eseguire lavori sul muro perimetrale del fabbricato;
l'acquisto e l'installazione di un gabbiotto per il portiere;
la limitazione delle aree comuni oggetto di sentenza del Tribunale di
Napoli; estensione del servizio di guardiania anche per il mese di agosto ed una non meglio precisata impugnazione del capo 9 della delibera.
Si costituiva il convenuto il quale in via preliminare eccepiva la nullità CP_1 dell'atto di citazione e della notifica perché in violazione dell'art.164 c.4 cpc stante l'estrema genericità dell'atto di citazione che non ha consentito al convenuto di prendere posizione. Vinte le spese di giudizio. CP_1
Esaurita l'istruttoria mediante la produzione di documenti, ed il deposito delle memorie previste, sulle conclusioni delle parti all'udienza del 16.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali.
L'eccezione di inammissibilità ( recte: di nullità, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. proc. civ. ) della domanda sollevata dal condominio è fondata. La domanda dell'attore
è improcedibile.
La lettura dell'atto di citazione non consente infatti di comprendere quali sono i motivi per cui la delibera de qua dovrebbe essere annullata o dichiarata nulla, perché e in quale misura essa sarebbe contrastante con la legge e/o il regolamento condominiale.
Completamente omessa è sia l'indicazione delle circostanze di fatto che delle ragioni giuridiche a sostegno dell'azione di annullamento. L'esposizione di tali ragioni manca del tutto.
La domanda giudiziale deve rispettare il requisito di autosufficienza e non può essere motivata per relationem ad altre domande precedenti che hanno incardinato autonomo e distinto giudizio, peraltro solo richiamato e neanche allegato agli atti di causa. In ogni caso, il contenuto riportato nell'atto di citazione non riporta i fatti costitutivi della domanda, che nel caso di impugnazione di delibera assembleare si risolvono nella illustrazione dei motivi di illegittimità dell'atto. Né tali carenze sono state sopperite dal deposito delle memorie conclusionali visto che parte attrice non le ha depositate.
Inoltre, le circostanze richiamate nell'atto di citazione appaio confuse e generiche, insufficienti a postulare una divergenza dell'atto impugnato dalla legge e dal regolamento. Lo stesso riferimento alla costituzione di un condominio ex lege è espresso in termini indeterminati, non risultando indicata la disposizione normativa o regolamentare. Parimenti manca qualsiasi riferimento alle disposizioni di legge che regolamentano la materia condominiale. Risulta omesso qualsiasi puntuale richiamo ai documenti prodotti.
Né tali omissioni risultano essere state superate in sede conclusionale visto il mancato deposito delle note di precisazione delle conclusioni e deposito delle comparse conclusionali benché autorizzate all'udienza del 25.02.2025 ( nei limiti consentiti ), e certamente non già quello di supplire alla mancanza assoluta di indicazione dei fatti costitutivi della domanda, sanando la relativa nullità. Nei giudizi impugnatori, in cui la domanda è diretta ad ottenere l'annullamento di un atto che altrimenti spiegherebbe stabilmente i suoi effetti, essendo l'azione sottoposta ad un termine di decadenza ( nella specie 30 giorni, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, cod. civ. ) , l'atto introduttivo segna in via definitiva il thema decidendum, costituito dai motivi di contestazione dell'atto, con la conseguenza che l'introduzione successiva di nuovi motivi trova lo sbarramento rappresentato dalla consumazione del termine di decadenza della impugnativa previsto dalla legge.
Per tali ragioni si dichiara la nullità dell'atto di citazione.
Attesa la natura della decisione, le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e DE CO BE contro il Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità dell'atto di citazione;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 14.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Lombardi