Articolo 383 del Codice penale
Articolo 382Articolo 379
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1 luglio 1931
Art. 383.

(Interdizione dai pubblici uffici)

La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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