Ordinanza collegiale 4 marzo 2024
Sentenza 7 gennaio 2025
Decreto presidenziale 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4S, sentenza 07/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09031/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9031 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- quale erede di -OMISSIS-, rappresentate e difese dall’Avvocato Giuseppe Cosentino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cattaro n. 28, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Roma Capitale, rappresentato e difeso dall’Avvocato Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via Tempio di Giove n. 21, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.N.A.S. S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale del Comune di Roma prot. n. -OMISSIS- - rep. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata alla Signora -OMISSIS- il -OMISSIS-, di reiezione della istanza di condono;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Roma prot. n. -OMISSIS- - rep. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata alla Signora -OMISSIS- il -OMISSIS-, di reiezione della istanza di condono.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 ottobre 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In relazione ad immobile realizzato dal Sig. -OMISSIS- su terreno sito in Roma, via -OMISSIS- (in catasto via -OMISSIS-), composto di varie unità, in seguito donate ai figli, tra cui gli originari ricorrenti, in data nel -OMISSIS- sono state presentate quattro domande di condono.
Con il ricorso in esame si impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe, recanti diniego di rilascio di titolo edilizio in sanatoria in relazione alle istanze presentate dai Signori UC e -OMISSIS- in data -OMISSIS-, aventi ad oggetto ciascuno un’unità immobiliare ad uso residenziale con s.u.r. di -OMISSIS- mq e s.n.r., rispettivamente, di -OMISSIS- e -OMISSIS- mq motivati con l’insistenza dell'opera abusiva in area sottoposta a vincolo di Viabilità Principale G.R.A. ANAS.
Essi sono stati preceduti dal preavviso di rigetto: ivi si legge che nel termine assegnato non sono state prodotte osservazioni.
2. Sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza: “Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del D.M. n.1404 del 1904/1968, così come attuativo della Legge 6/08/1967 n.765. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche” .
2.1. L’immobile oggetto di condono sarebbe stato edificato nel -OMISSIS-; tale circostanza sarebbe deducibile dalla aerofotografia n.-OMISSIS-, strisciata -OMISSIS-, eseguita il -OMISSIS-.
Il D.M. 1°.04.1968 n.1404, attuativo della legge 6.08.1967, n.765, con il quale vengono determinate le distanze da osservare fra le costruzioni ed il ciglio della strada, sarebbe, perciò, successivo alla costruzione dell'immobile e, di conseguenza, non ostativo alla concessione della sanatoria edilizia cosi come richiesta.
2.2. Inoltre all'epoca dell'edificazione dell'immobile de quo il G.R.A. non aveva la larghezza attuale, essendo stato ampliato per i mondiali di calcio del 1990, con il raddoppio delle corsie e la creazione di un grosso svincolo.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, che, in vista dell’udienza di smaltimento del 23.02.2024, ha depositato documenti ed una memoria difensiva.
4. All’esito della predetta udienza, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il giudizio è stato dichiarato interrotto, essendo deceduta la ricorrente -OMISSIS-.
4.1. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto da -OMISSIS-, erede della richiamata ricorrente defunta.
4.2. In data 27.09.2024 quest’ultima ha depositato titolo in sanatoria rilasciato da Roma Capitale in relazione ad altra unità immobiliare del medesimo immobile (ad uso non residenziale: box).
5. Nell’udienza di smaltimento dell’11.10.2024 tenutasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5.1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
6. Parte ricorrente incentra la propria difesa sull’anteriorità della realizzazione delle unità immobiliari oggetto di domande di condono rispetto all’imposizione del vincolo di rispetto stradale dal G.R.A. e sull’ulteriore rilievo che quest’ultimo è stato ampliato molto dopo in occasione dei mondiali di calcio del 1990.
6.1. Tuttavia non considera minimamente un dato imprescindibile: in presenza di vincolo, circostanza qui pacifica, anche nel caso in cui lo stesso sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell’opera abusiva, è necessario il nulla osta favorevole da parte dell’Autorità preposta alla sua tutela.
Infatti, secondo l’art. 32, comma 1, della l. n. 47 del 1985: “Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.” .
Per quanto qui interessa, il successivo comma 2, alla lett. c), prevede: “3. Sono suscettibili di sanatoria […] le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404 […], e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico” , nel qual caso invece, per espressa previsione del comma 3, “si applicano le disposizioni dell'art. 33” , secondo cui le opere non sono invece suscettibili di sanatoria.
6.2. Ovviamente la valutazione circa la compatibilità con la sicurezza del traffico è rimessa all’ANAS, che nella specie in data -OMISSIS- ha espresso parere negativo, parte integrante di ciascun provvedimento di diniego.
6.3. È evidente che, a fronte del parere richiamato, rispetto al quale in ricorso non si muovono specifiche contestazioni, ciascuno dei due provvedimenti gravati risulta legittimamente adottato.
7. Nessuna rilevanza in contrario può avere poi il prodotto titolo edilizio concernente un box, opera del tutto differente rispetto alle unità immobiliari qui in rilievo.
8. Deve concludersi che il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza, ponendosi in via solidale a carico dei ricorrenti, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Stralcio), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna in solido i ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, in favore di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Monica Gallo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO