TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/10/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N 1381/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.05.2025 da
1) nata a [...] il [...] e residente in [...]
27, CF , cittadina italiana e CodiceFiscale_1
2) nato a [...] il [...] e residente in [...]
11, C.F. , cittadino italiano CodiceFiscale_2
entrambi assistiti difesi e rappresentati, dall'Avv. Luisa Fortunati del Foro di Como,
premesso che:
a) la coppia ha il FIGLIO MINORE:
, nato a [...] il [...] CF Persona_1 C.F._3
[...]
1 b) tra le parti sono intervenuti:
1) La separazione consensuale con decreto del 09.12.2017 del Tribunale di Como che ha omologato la separazione alle condizioni di cui al ricorso e successiva integrazione a verbale;
2) Il divorzio in data 27.11.2018, su ricorso congiunto, con sentenza 1698/2018; letto il ricorso/l'istanza in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
A) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
Il minore rimane affidato ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso entrambi. Per_1 rimarrà residente presso l'abitazione materna. Persona_2
In ogni caso i genitori si impegnano – atteso il regime di collocamento paritario – a non spostare la propria residenza in un luogo lontano che renda di difficile attuazione il regime.
B) MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE
In virtù della rotazione settimanale, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto del minore, nella settimana di propria spettanza, pertanto, disporre, in parziale modifica di quanto statuito in sede di divorzio, che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio durante i periodi di spettanza.
A far data dal corrente mese di aprile, deve considerarsi sospeso sospende il versamento del mantenimento del padre nei confronti nella madre, attesa l'attuazione della rotazione settimanale.
Venendo meno il diritto / obbligo al mantenimento come statuito in sede di divorzio, ogni spesa che abbia carattere ordinario, sarà dunque anch'essa divisa al 50% (eventuale mensa, ricarica cellulare, parrucchiere, vestiti, scarpe, quaderni e materiale scolastico ecc) così come le spese bagatellari (es medicinali da banco). Fatto salvo l'accordo di acquistare ognuno per sé, laddove possibile (medicine, abiti ecc ecc).
Per tutte le spese straordinarie, che rimangono al 50%, ci si rifà al Protocollo del Tribunale di Como, che si allega.
C) ASSEGNO UNICO / REGIME FISCALE
I coniugi concordano sul fatto che l'assegno unico universale in uno agli assegni familiari svizzeri vengano divisi al 50% e che il figlio sarà a carico di ognuno di loro al 50%. Per il calcolo degli assegni, la madre continuerà a percepire l'assegno svizzero ed il padre quello italiano – senza presentazione di ISEE. La quota totale mensile verrà suddivisa al 50%, in base alle modalità e in base ai tempi di erogazione degli assegni.
2 D) DIRITTO DI VISITA
Le settimane di spettanza dei genitori, iniziano e terminano al lunedì, con l'accompagnamento a scuola. I genitori si accorderanno sulle modalità di scambio del materiale scolastico/sportivo e di quanto necessario a , settimanalmente ed in base alle reciproche esigenze e cercando di Per_1 mantenere una rotazione equa circa chi prende o porta il minore a casa dell'uno e/o dell'altro (nei periodi di sospensione scolastica).
Tale calendario, salvo diversi orari dovuti a impegni o campi estivi, varrà anche per il periodo di sospensione scolastica estiva.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore (scolastiche, sportive, di socialità ecc ecc) (vedasi anche l'allegato Piano Genitoriale all. 6).
E) FESTE E COMPLEANNI
I genitori si impegnano ad osservare il principio di alternanza dei compleanni.
I genitori si adopereranno, affinché per la festa della mamma e del papà o per i compleanni dei genitori
– salvo diversi impegni – il minore possano trascorrere la giornata o qualche ora con il genitore che festeggia la ricorrenza sopra indicata.
F) VACANZE E ALTRE FESTIVITÀ
I genitori non intendono modificare l'assetto delle vacanze e delle festività, già indicato nella sentenza di divorzio e, pertanto, le nuove pattuizioni escludono qualsiasi modifica in punto.
Col mero valore di clausola di stile, non essendoci più la figura del genitore collocatario, la nuova formulazione sarà la seguente: I genitori potranno tenere con sé durante le vacanze estive il minore per tre settimane anche continuative. I genitori concorderanno le date delle vacanze entro il 31.05 di ogni anno.
Quanto alle festività, per comodità espositiva, si riportano le vigenti ed invariate pattuizioni: Le festività sono divise dai genitori secondo accordi ed alternando il pranzo e la cena del giorno di
Natale e Pasqua (a titolo di esempio se il Natale verrà trascorso da a pranzo con la mamma Per_1
ed a cena col papà, la Pasqua prevederà il pranzo col papà ed a cena con la mamma) salvo diverse pattuizioni tra i genitori. I restanti giorni di vacanza (natalizie pasquali ed altri periodi di sospensione scolastica) vengono suddivisi in uguali periodi da trascorrere con mamma e con il papà.
Per ciò che riguarda le altre festività verranno equidivise tra i genitori seguendo il principio di alternanza.
3 sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 22.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.05.2025 da
1) nata a [...] il [...] e residente in [...]
27, CF , cittadina italiana e CodiceFiscale_1
2) nato a [...] il [...] e residente in [...]
11, C.F. , cittadino italiano CodiceFiscale_2
entrambi assistiti difesi e rappresentati, dall'Avv. Luisa Fortunati del Foro di Como,
premesso che:
a) la coppia ha il FIGLIO MINORE:
, nato a [...] il [...] CF Persona_1 C.F._3
[...]
1 b) tra le parti sono intervenuti:
1) La separazione consensuale con decreto del 09.12.2017 del Tribunale di Como che ha omologato la separazione alle condizioni di cui al ricorso e successiva integrazione a verbale;
2) Il divorzio in data 27.11.2018, su ricorso congiunto, con sentenza 1698/2018; letto il ricorso/l'istanza in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
A) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
Il minore rimane affidato ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso entrambi. Per_1 rimarrà residente presso l'abitazione materna. Persona_2
In ogni caso i genitori si impegnano – atteso il regime di collocamento paritario – a non spostare la propria residenza in un luogo lontano che renda di difficile attuazione il regime.
B) MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE
In virtù della rotazione settimanale, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto del minore, nella settimana di propria spettanza, pertanto, disporre, in parziale modifica di quanto statuito in sede di divorzio, che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio durante i periodi di spettanza.
A far data dal corrente mese di aprile, deve considerarsi sospeso sospende il versamento del mantenimento del padre nei confronti nella madre, attesa l'attuazione della rotazione settimanale.
Venendo meno il diritto / obbligo al mantenimento come statuito in sede di divorzio, ogni spesa che abbia carattere ordinario, sarà dunque anch'essa divisa al 50% (eventuale mensa, ricarica cellulare, parrucchiere, vestiti, scarpe, quaderni e materiale scolastico ecc) così come le spese bagatellari (es medicinali da banco). Fatto salvo l'accordo di acquistare ognuno per sé, laddove possibile (medicine, abiti ecc ecc).
Per tutte le spese straordinarie, che rimangono al 50%, ci si rifà al Protocollo del Tribunale di Como, che si allega.
C) ASSEGNO UNICO / REGIME FISCALE
I coniugi concordano sul fatto che l'assegno unico universale in uno agli assegni familiari svizzeri vengano divisi al 50% e che il figlio sarà a carico di ognuno di loro al 50%. Per il calcolo degli assegni, la madre continuerà a percepire l'assegno svizzero ed il padre quello italiano – senza presentazione di ISEE. La quota totale mensile verrà suddivisa al 50%, in base alle modalità e in base ai tempi di erogazione degli assegni.
2 D) DIRITTO DI VISITA
Le settimane di spettanza dei genitori, iniziano e terminano al lunedì, con l'accompagnamento a scuola. I genitori si accorderanno sulle modalità di scambio del materiale scolastico/sportivo e di quanto necessario a , settimanalmente ed in base alle reciproche esigenze e cercando di Per_1 mantenere una rotazione equa circa chi prende o porta il minore a casa dell'uno e/o dell'altro (nei periodi di sospensione scolastica).
Tale calendario, salvo diversi orari dovuti a impegni o campi estivi, varrà anche per il periodo di sospensione scolastica estiva.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore (scolastiche, sportive, di socialità ecc ecc) (vedasi anche l'allegato Piano Genitoriale all. 6).
E) FESTE E COMPLEANNI
I genitori si impegnano ad osservare il principio di alternanza dei compleanni.
I genitori si adopereranno, affinché per la festa della mamma e del papà o per i compleanni dei genitori
– salvo diversi impegni – il minore possano trascorrere la giornata o qualche ora con il genitore che festeggia la ricorrenza sopra indicata.
F) VACANZE E ALTRE FESTIVITÀ
I genitori non intendono modificare l'assetto delle vacanze e delle festività, già indicato nella sentenza di divorzio e, pertanto, le nuove pattuizioni escludono qualsiasi modifica in punto.
Col mero valore di clausola di stile, non essendoci più la figura del genitore collocatario, la nuova formulazione sarà la seguente: I genitori potranno tenere con sé durante le vacanze estive il minore per tre settimane anche continuative. I genitori concorderanno le date delle vacanze entro il 31.05 di ogni anno.
Quanto alle festività, per comodità espositiva, si riportano le vigenti ed invariate pattuizioni: Le festività sono divise dai genitori secondo accordi ed alternando il pranzo e la cena del giorno di
Natale e Pasqua (a titolo di esempio se il Natale verrà trascorso da a pranzo con la mamma Per_1
ed a cena col papà, la Pasqua prevederà il pranzo col papà ed a cena con la mamma) salvo diverse pattuizioni tra i genitori. I restanti giorni di vacanza (natalizie pasquali ed altri periodi di sospensione scolastica) vengono suddivisi in uguali periodi da trascorrere con mamma e con il papà.
Per ciò che riguarda le altre festività verranno equidivise tra i genitori seguendo il principio di alternanza.
3 sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 22.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4