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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/09/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5630/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/05/2025 da
, con il proc. e dom. avv. LANDELLI MAURIZIO Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. GRASSO CHIARA Parte_2
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent. n.
180/2024 del 16/07/2024, pubblicata il 19/07/2024);
Per_
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia , maggiorenne non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in KA
(BOSNIA-ERZEGOVINA) il 24/12/2001 tra , nato a Parte_1
JN (BOSNIA-ERZEGOVINA) l'08/01/1968, e , nata Parte_2
a KA (BOSNIA-ERZEGOVINA) il 15/02/1973, alle seguenti condizioni:
Per_ 1) dà atto che la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, sarà collocata presso la residenza del padre;
2) i genitori nulla si verseranno reciprocamente a titolo di mantenimento della figlia;
dà atto che la somma riconosciuta a titolo di assegno unico per il mantenimento della figlia verrà percepita interamente dal padre;
3) dispone che, a titolo di partecipazione al mantenimento della figlia, i genitori versino ciascuno il 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia secondo lo schema previsto dal Protocollo del Tribunale di Udine;
4) dà atto che la sig.ra rimarrà nell'esclusivo possesso della Parte_2
casa coniugale, sita in via Alpe Adria 103/1 a San Pietro al Natisone (UD), attualmente di proprietà del sig. , fino al 31/12/2025; dopo tale Parte_1
data la sig.ra rilascerà il suddetto immobile;
Parte_2
5) nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi a titolo di assegno divorzile in quanto non sussistono i presupposti;
6) dà atto che le parti non hanno alcuna pendenza debitoria reciproca e che nulla più hanno a pretendere reciprocamente.
7) Nulla sulle spese.
2 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN PIETRO AL
NATISONE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 16, parte II, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015.
Udine, li 19/09/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5630/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/05/2025 da
, con il proc. e dom. avv. LANDELLI MAURIZIO Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. GRASSO CHIARA Parte_2
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent. n.
180/2024 del 16/07/2024, pubblicata il 19/07/2024);
Per_
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia , maggiorenne non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1 - in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in KA
(BOSNIA-ERZEGOVINA) il 24/12/2001 tra , nato a Parte_1
JN (BOSNIA-ERZEGOVINA) l'08/01/1968, e , nata Parte_2
a KA (BOSNIA-ERZEGOVINA) il 15/02/1973, alle seguenti condizioni:
Per_ 1) dà atto che la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, sarà collocata presso la residenza del padre;
2) i genitori nulla si verseranno reciprocamente a titolo di mantenimento della figlia;
dà atto che la somma riconosciuta a titolo di assegno unico per il mantenimento della figlia verrà percepita interamente dal padre;
3) dispone che, a titolo di partecipazione al mantenimento della figlia, i genitori versino ciascuno il 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia secondo lo schema previsto dal Protocollo del Tribunale di Udine;
4) dà atto che la sig.ra rimarrà nell'esclusivo possesso della Parte_2
casa coniugale, sita in via Alpe Adria 103/1 a San Pietro al Natisone (UD), attualmente di proprietà del sig. , fino al 31/12/2025; dopo tale Parte_1
data la sig.ra rilascerà il suddetto immobile;
Parte_2
5) nulla è dovuto reciprocamente tra i coniugi a titolo di assegno divorzile in quanto non sussistono i presupposti;
6) dà atto che le parti non hanno alcuna pendenza debitoria reciproca e che nulla più hanno a pretendere reciprocamente.
7) Nulla sulle spese.
2 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN PIETRO AL
NATISONE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 16, parte II, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015.
Udine, li 19/09/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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