Sentenza 3 ottobre 2014
Massime • 1
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da maggiorenne con riferimento all'esecuzione della pena inflittagli per reati commessi da minorenne non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali nè al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, trovando applicazione la disciplina di favore dettata dall'art. 29 D.Lgs. n. 272 del 1989 in relazione a sentenze di condanna a carico di minorenni.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2014, n. 26870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26870 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2014 |
Testo completo
O S C U R A T A 268 7 0 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N2725/2014 Dott. SEVERO CHIEFFI Presidente Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere - Consigliere REG. GENERALE Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI rel. Consigliere N. 9902/2014 Dott. ANGELA TARDIO Dott. MARGHERITA CASSANO Consigliere In caso di diffusione del ha pronunciato la seguente presente provvedimento omettere le generalità e SENTENZA gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: sul ricorso proposto da: ☐ disposto d'ufficio nato il "omissis" ☐ a richiesta di parte S.G.S. ✓ Imposto dalla legge avverso l'ordinanza n. 7/2013 TRIBUNALE MINORENNI di REGGIO в CALABRIA del 04/01/2013; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Д O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 gennaio 2013, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata S.G.S. nell'interesse di volta all'applicazione dell'istituto della continuazione con riferimento alle imputazioni di cui alle tre sentenze indicate nella richiesta e riportate nella premessa della stessa ordinanza, rilevando, dopo aver richiamato i principi di diritto in tema di continuazione, che nel caso di specie, oltre a non riscontrarsi una particolare vicinanza temporale tra i fatti delittuosi (concorso in rapina del 30 gennaio 2007, concorso in ricettazione del 14 settembre 2008 e concorso in tentata rapina aggravata del 3 novembre 2009), mancava qualsiasi elemento, oggettivo o soggettivo, idoneo a riconnettere tra loro i fatti nei termini di cui all'art. 81 cod. pen.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato personalmente, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen. Secondo il ricorrente, che richiama il contenuto della sua istanza e ripercorre ampiamente la condivisa giurisprudenza di questa Corte, i reati ascritti sono stati tutti commessi "per bravate insieme a coetanei sempre per questioni relative a uno status di sotto-cultura che subiscono i giovani calabresi dei paesi disagiati come San Luca", con lo scopo specifico consistito "nell'attuazione diluita in brevissimo tempo (due anni) dei delitti della stessa indole e della stessa specie" e nel "racimolare qualche spicciolo", e sussistono gli indici rivelatori della unicità del disegno criminoso, rappresentati dalla contiguità temporale dei reati (30 gennaio 2007/3 novembre 2009), dalle modalità delle condotte (reati della stessa indole e della stessa specie), dalla sistematicità e abitudini programmate di vita (evincibili dalle sentenze di condanna e dal recupero di denaro sotteso alle condotte delittuose), dalla tipologia dei reati (reati comuni, di pericolo o di danno, di mera condotta a forma libera), dai beni protetti o dagli oggetti che tutelano le norme violate (delitti contro il patrimonio), dalla omogeneità delle condizioni e dalla causale (collegata al "contesto in cui ... vive le condizioni di tempo e di luogo").
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. O S C U R A T A CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, le cui deduzioni e osservazioni sono manifestamente infondate o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile.
2. A norma dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione, che non sia stato escluso dal giudice della cognizione, nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare, per l'effetto, le pene inflitte per i reati separatamente giudicati.
2.1. Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità della continuazione è necessaria un'unica complessa deliberazione preventiva, definita nei suoi dati essenziali, alla quale segua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica, mentre deve escludersi che un programma solo generico di attività delinquenziale da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità o un mero sistema di vita siano idonei a far riconoscere il rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, R. 248862; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 12/03/2013, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, dep. 24/09/2014, B., Rv. 260896), rilevando la generica deliberazione di reiterare comportamenti penalmente illeciti soltanto, in quanto espressiva di un'attitudine soggettiva a violare la legge, a fini del tutto diversi -e negativi per il reo- come la recidiva e l'abitualità criminosa (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, dep. 20/03/2012, Abbassi, Rv. 252950). Si è anche rilevato che, in tema di continuazione, lo "stile di vita" adottato dal soggetto non è di per sé sufficiente a integrare l'unicità del disegno criminoso neanche con riferimento all'imputato minorenne. La disposizione dell'art. 1, comma 1, ult. per. d.p.r. 22.9.1998, n. 448, contenente disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevede infatti soltanto l'adeguamento alla personalità e alle esigenze educative del minore degli istituti processuali e può, pertanto, operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che, mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri O S C U R A T A elementi sintomatici quali la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale, senza che sia comunque prevista alcuna diversa o più ampia configurazione dell'istituto e siano modificate le comuni regole di valutazione (tra le altre, Sez. 1, n. 4632 del 30/09/1998, dep. 14/10/1998, Salis A., Rv. 212122; Sez. 1, n. 46166 del 05/11/2009, dep. 01/12/2009, B., Rv. 245507; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 31/01/2014, Marinkovic, Rv. 258228; Sez. 5, n. 2911 del 06/11/2013, dep. 22/01/2014, P., Rv. 257953).
2.2. La prova della congiunta previsione, in cui si sostanzia l'istituto - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate- deve essere di regola ricavata, poiché attiene alla "inesplorabile interiorità psichica" del soggetto, da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632). Indici esteriori apprezzabili vanno individuati in elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, citata), senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una unitarietà progettuale degli illeciti, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838). In tal modo, di per sé l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti a un'unica deliberazione di fondo (tra le altre, Sez. 3, n. 21496 del 02/05/2006, dep. 21/06/2006, Moretti, Rv. 235523; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 23/01/2014, P., Rv. 259094), con la conseguenza che l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora la successione degli episodi sia tale da escludere, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la preventiva programmazione dei reati, ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, dep. 14/11/2012, Natali, Rv. 254793).
2.3. L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, pertanto, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti. O S C U R A T A A tal fine la "cognizione" del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione (sentenze allegate, o da acquisire ex officio ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen.) e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall'istante (tra le altre, Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004, dep. 22/04/2004, D'Aria, Rv. 229826; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, dep. 02/03/2007, Aloisio e altri, Rv. 236261; Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010, dep. 14/04/2010, Russo, Rv. 246840; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, dep. 14/10/2011, Castellano, Rv. 250929), incombendo, invece, all'autorità giudiziaria il compito di procedere, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ai relativi accertamenti con l'acquisizione di documenti e informazioni e l'assunzione, ove occorra, di prove nel contraddittorio delle parti, e alla successiva valutazione circa l'esistenza delle condizioni (tra le altre, Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, dep. 18/12/2000, Sciuto M., Rv. 219253; Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, dep. 28/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276).
2.4. La valutazione, poi, circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (tra le altre, Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, dep. 28/06/2007, Coluccia, Rv. 237014; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, dep. 28/12/2012, Pappalardo, Rv. 254006).
3. Il Giudice dell'esecuzione, nel caso di specie, ha correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. e, con argomentazioni succinte ma esaustive, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi, evidenziando sulla scorta di dati, coerenti rispetto alle risultanze dei provvedimenti esaminati e congrui rispetto alla ratio dell'istituto della continuazione, l'iter logico seguito per escludere, nel caso concreto, la riconducibilità dei reati giudicati con le sentenze oggetto della richiesta a un sottostante originario disegno criminoso, piuttosto che a scelte occasionali o ad abitualità criminosa. A tal fine il Giudice ha valorizzato, in particolare, la mancanza di elementi oggettivi o soggettivi utili a riconnettere tra loro, in un piano unitario, le molteplici condotte criminose, non vicine temporalmente, nei termini di cui all'art. 81 cod. pen., sì come descritto nei suoi presupposti e nella sua disciplina. Le linee argomentative dell'ordinanza, esenti da vizi logici e giuridici, resistono alle censure difensive che, reiterando il riferimento al dato temporale, enunciando -in termini astratti da riferimenti concreti a specifiche evidenze fattuali- gli ulteriori possibili indici rivelatori della unicità del disegno criminoso, e O S C U R A T A riconducendo i fatti al compimento di "bravate" con coetanei, non solo si risolvono nella generica contrapposizione di una diversa lettura e valutazione dei dati disponibili secondo un modello argomentativo invasivo di un ambito fattuale, estraneo al giudizio di legittimità e, come tale, non consentito in questa sede, ma del tutto infondatamente reclamano l'apprezzamento, quali espressioni dell'invocato istituto, di determinazioni estemporanee di devianza del ricorrente collegate assertivamente a uno status di sottocultura e/o alla esigenza di "recuperare qualche spicciolo", e invece sintomatiche di scelta di vita criminosa e al più di inclinazione a delinquere supportata dal contesto ambientale e/o dagli illeciti guadagni percipiendi inidonee, sul piano giuridico, come già rilevato, a riconoscere, in capo al ricorrente, un disegno criminoso unitario, e, quindi, a giustificare il trattamento sanzionatorio relativo.
4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, trattandosi di incidente relativo alla esecuzione delle pene inflitte per reati commessi da soggetto minorenne e dovendo, pertanto, applicazione in via analogica la disciplina -di favore per i minorenni della dispensa dalle spese processuali, positivamente stabilita dall'art. 29 d.lgs. n. 272 del 2009 in relazione alle sentenze di condanna (tra le altre, Sez. 1, n. 48166 del 26/11/2008, dep. 24/12/2008, P., Rv. 242438; Sez. 1, n. 16674 del 10/12/2010, dep. 29/04/2011, V.C., non massimata;
Sez. 1, n. 1898 del 30/06/2011, dep. 18/01/2012, I., Rv. 252179, non massimata sul punto).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angela Tardio dott. Severo Chieffi Ingele Tardy 1 Chiessi DEPOSITATA F IN CANCELLERIA 25 GIU 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA