Sentenza 30 giugno 2011
Massime • 1
La nozione di "altra utilità", rilevante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., non deve avere carattere necessariamente economico o materiale, ma può avere anche valenza di tipo morale ovvero - nel contesto familiaristico della subcultura criminale di tipo mafioso - consistere nel mantenimento dei vincoli della solidarietà familiare, al fine di rafforzarne l'unità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2011, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 30/06/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 806
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 572/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) I.R. N. IL (omesso) ;
2) I.F. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 18/2010 CORTE APPELLO SEZ. MINORENNI di REGGIO CALABRIA, del 01/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. ANGELA TARDIO;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. GIOVANNI GALATI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
preso atto che nessuno è comparso per i ricorrenti.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 novembre 2009, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha dichiarato I.R. e I.F. colpevoli del reato di tentato omicidio ai danni di T.A. , classe XXXX, e di T.R. (capo B), e dei reati di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un fucile da caccia e di una pistola calibro 7,65 (capo A), di esplosione in luogo pubblico di almeno un colpo d'arma da fuoco con il predetto fucile (capo C) e di danneggiamento e furto aggravato di autovettura nella disponibilità di M.M. (capi F e G), e li ha condannati alla pena di anni nove di reclusione ciascuno, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Con la stessa sentenza gli imputati sono stati assolti, perché il fatto non sussiste, dal reato di porto ingiustificato in luogo pubblico di sbarra di ferro, contestato al capo D), e solo in dispositivo dal reato di lesioni aggravate in danno di M.M. , contestato al capo E).
2. La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione minorenni, con sentenza del 1 luglio 2010 ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, appellata dagli imputati e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, dichiarando gli imputati colpevoli anche del reato di cui al capo E) dell'imputazione, relativo alle lesioni inferte a M.M. .
3. Dalla sentenza di primo grado, che la Corte d'appello richiamava, era emerso che:
- nella tarda serata del 17 luglio 2008, nel centro storico di Cinquefrondi, T.A. , classe XXXX, e la sorella R. erano state ferite con arma da fuoco e M.M. aveva riportato una ferita lacero-contusa alla testa;
- nella immediatezza dei fatti T.A. aveva reso dichiarazioni pienamente accusatorie nei confronti dei gemelli I. , che erano stati trovati solo il 30 ottobre 2008, dopo circa quattro mesi dai fatti e dopo assidua ricerca, in un casolare in località Busale di Cinquefrondi;
- la stessa notte del fatto era stata rinvenuta, sulla strada provinciale tra Polistena e Melicucco, l'auto di M.M. , con plurimi vistosi danni e con frammenti di vetro del finestrino e un caricatore per pistola cal. 7,65 con nove cartucce dello stesso calibro sul sedile posteriore;
- i colpi, che avevano attinto la predetta T.A. , non erano stati colpi da rimbalzo, ne' esplosi da dietro, secondo le risultanze degli accertamenti medico-legali;
- le sorelle T. , rimaste ferite, erano cugine di P.B.
, fidanzata del ferito M. , figlia di Ti.An. , classe
XXXX, nonché cugina, per parte di padre, dei gemelli I. e il cui padre era ritenuto appartenere alla cosca mafiosa LL - Foriglio di Cinquefrondi.
3.1. Il compendio probatorio era rappresentato:
- dai referti del sanitario di turno presso il servizio del Pronto Soccorso dell'Ospedale di (omesso) , relativi alle ferite, riscontrate dopo il fatto, riportate dalle sorelle T. e dal M. , e dalla documentazione sanitaria, relativa agli accertamenti e al ricovero di T.A. , classe XXXX;
- dagli accertamenti condotti nell'immediatezza del fatto dai carabinieri della stazione di AU (verbali di sopralluogo, ispezione e sequestro, rilievi dattiloscopici e fotografici, verbali di perquisizione domiciliare e di irreperibilità);
- dalla relazione medico-legale del dott. Mi.Do. ;
- dalla reazione balistica della dott. A..B. ;
- dagli accertamenti medico-legali del C.T.U. dott. P.R. ;
- dalle deposizioni degli operatori di Polizia Giudiziaria, delle parti offese e dei testi;
- dalle dichiarazioni spontanee rese il 2 aprile 2009 da I.F. con riferimento alla prova d'alibi.
3.2. Tale compendio probatorio era stato integrato dalle dichiarazioni rese, in sede di sommarie informazioni, da M.M. nel corso delle indagini preliminari, da P.B. il 18
luglio 2008, da T.A. , classe XXXX, il 18 luglio 2008 alle ore 2:00 e alle ore 7:00 e da Ti.An. , classe XXXX, madre della P. , il 18 luglio 2008, i cui verbali erano stati acquisiti, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, dal Tribunale, che aveva accolto l'istanza del Pubblico Ministero, motivando la decisione sulla base di specifici elementi:
- il comportamento, generalmente reticente, dei dichiaranti nel corso del dibattimento;
- il contrasto palese tra le versioni rese dai predetti;
- la prospettabilità di una falsa testimonianza cd. "di gruppo", convergente verso l'accreditamento di una ricostruzione "callida" della chiamata d'accusa iniziale per opera dei carabinieri, mediante l'asserita alterazione delle versioni iniziali;
- la reticenza del teste L.D. , che frequentava abitualmente gli imputati ed era sospettato di essere all'origine della causale del delitto;
- la falsa testimonianza del teste G. , che aveva fornito un alibi ai due fratelli per la sera del fatto, desunta dalla tardiva indicazione dello stesso teste da parte di I.R. , che fino allora si era avvalso della facoltà di non rispondere, nonostante il suo protratto stato di carcerazione preventiva;
- la biografia giudiziaria dei due imputati;
- i timori esternati al maresciallo S. dal fratello del M. circa la relazione di questi con la P. ;
- la volontà espressa dallo stesso M. di trasferirsi altrove dopo il suo matrimonio.
3.3. Il materiale dichiarativo complessivamente acquisito era stato sottoposto ad ampia analisi da parte del Tribunale, che l'aveva comparato, diffusamente motivando in relazione alle discordanze rilevate a seguito dell'esame dibattimentale e alle dichiarazioni rese dagli stessi protagonisti della vicenda, pervenendo a ritenere più genuine le dichiarazioni di T.A. , classe XXXX, che, incolpevolmente attinta come vittima e direttamente partecipe agli eventi, era stata ospedalizzata, aveva avuto meno contatti con terzi potenziali interferenti, aveva ripetuto i fatti in modo concorde per due volte ed era risultata priva di astio verso gli accusati, e il cui racconto aveva consentito di procedere all'articolata ricostruzione della vicenda, risultando coerente anche con gli esiti dell'accertamento balistico e con le risultanze di generica. Era, in particolare, risultato che la predetta T.A. , uscita di casa verso le ore 23:00 del 17 luglio 2008 con la sorella R. , aveva visto nella strada tre persone, due delle quali, che aveva riconosciuto nei fratelli I. , al cui fratello O. era sentimentalmente legata, avevano rivolto al terzo insulti e minacce, tenendo una di esse in mano il fucile. La detta T. , mentre si trovava dietro e un po' lateralmente rispetto al terzo soggetto, seguita dalla sorella, aveva sentito un colpo d'arma da fuoco e si era trovata sanguinante in varie parti del corpo. Al Pronto Soccorso dell'Ospedale, ove era stata condotta, aveva visto anche M.M. insieme alla fidanzata P. , sua cugina, che le aveva detto che lo stesso si era fatto male alla testa cadendo sui gradini di casa. Il Tribunale, nella ricostruzione operata della vicenda, aveva individuato nel M. il terzo individuo presente in strada e bersaglio dell'aggressione, vittima la stessa sera di minacce e di lesioni personali, oltre che del danneggiamelo alla sua auto, secondo quanto riferito in modo parzialmente "reticente dallo stesso M. e, soprattutto, dalla fidanzata P.B. , e risultante dalle deposizioni di P.R. (che aveva confermato, pur minimizzandola, la ferita riportata dal cognato M. ), di L.D. (che aveva parlato di un suo recente contrasto con il M. per l'attenzione rivolta alla fidanzata) e del G. (che, indicato "a discarico" da I.R. solo in dibattimento, aveva collocato i due fratelli I. la sera dei fatti sul lungomare di Gioiosa Ionica per il festeggiamento del compleanno della moglie, ed era stato ritenuto inattendibile).
4. La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione minorenni, richiamata come parte integrante della sentenza la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nella sentenza di primo grado e le emergenze della svolta attività istruttoria, ha ritenuto infondati tutti i motivi dell'appello della difesa.
4.1. Secondo la Corte, in particolare, erano da disattendere:
- l'eccezione processuale relativa alla disposta acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, avuto riguardo ai presupposti di diritto, indicati da questa Corte, del meccanismo di recupero probatorio in presenza di elementi valutabili come indicativi di "inquinamento probatorio", e alle valutazioni in fatto operate dal Tribunale alla luce degli indicati principi: audizione dei testi con ripetute contestazioni e ammonimenti del Presidente;
audizione avvenuta dopo un tempo non apprezzabile dai fatti;
discordanza radicale tra le dichiarazioni rese nella immediatezza e quelle successive;
numero delle persone - quattro - che avevano modificato le precedenti dichiarazioni;
contesto socio-familare di appartenenza;
rapporto di parentela incrociato tra testi oculari e imputati;
tentativo di accreditare la tesi di asserite pressioni degli investigatori anche con la predisposizione di falsi atti pubblici;
dichiarazioni di T.A. di avere detto sempre la verità, nonostante l'assoluta inconciliabilità delle versioni rese, l'emersa assenza - dopo i fatti - di segni di confusione o di compromissione delle facoltà mentali da porsi come fonte di eventuale incosciente travisamento degli accadimenti, e la reiterazione delle prime dichiarazioni, corredate da ulteriori particolari, dopo qualche ora dalla prima audizione;
inconciliabilità delle versioni rese da P.B. , attesi i riferimenti circostanziati delle prime dichiarazioni rese agli investigatori in condizioni di luogo del tutto normali;
evidenza della reticenza in dibattimento del M. , che aveva attribuito a sua invenzione le iniziali dichiarazioni;
inverosimiglianza della ricostruzione della verbalizzazione dedotta in dibattimento dalla teste Ti.An. , classe XXXX;
- l'assunto difensivo della valutazione del Tribunale secondo criteri non conformi alla normativa vigente e senza i dovuti approfondimenti in merito al presunto inquinamento probatorio, avuto riguardo all'"eloquente comportamento processuale" dei testi d'accusa, riscontrato dal numero dei soggetti reticenti e mendaci, dal contesto familiare, dalla prossimità degli eventi rispetto alla escussione dibattimentale e dalla pluralità dei soggetti verbalizzanti;
- le censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, operata correttamente in sentenza sulla base delle complessive risultanze probatorie acquisite, avuto riguardo alla condivisibile maggiore attendibilità riservata alla versione di T.A. , classe XXXX;
alla assenza in strada la sera dei fatti di altre persone contrapposte ai gemelli I. ; alla convincente causale, riferita da più testi, della contrapposizione degli stessi al M. ; alla inverosimile ricostruzione delle due aggressioni da parte dei medesimi soggetti (in danno del M. e del terzo ignoto) in termini di mera contestualità cronologica;
alla evidente correlazione tra le due condotte, con collocazione del ferimento della T. (frutto di evidente aberratio) tra il primo tentativo, posto in essere dai fratelli I. , di provocare l'uscita del M. dalla casa dei suoceri e di averne la presenza, e quello successivo, culminato nella sua aggressione con una spranga di ferro;
le argomentazioni difensive volte a sminuire la prova della univocità e idoneità degli atti ascrivibili agli imputati, poiché il mancato rinvenimento del fucile non inficiava la ricostruzione dell'efficacia lesiva dei colpi sparati;
il soggetto frappostosi tra la T. e lo sparatore andava identificato nel M. ; il numero degli spari era irrilevante rispetto al dato di generica e ai reperti balistici rinvenuti;
l'idoneità dello sparo con fucile da caccia a cagionare la morte era di evidenza disarmante per i sedici pallini rinvenuti e le zone del corpo interessate (viso, torace, addome, arti superiori e inferiori, mano, e soprattutto il cranio); era irrilevante l'omessa verifica delle esatte dimensioni dei pallini rinvenuti nei tessuti molli;
l'univocità degli atti era resa evidente dalla direzione univoca dei colpi esplosi ad altezza d'uomo;
l'esclusione dell'attingimento della vittima a seguito di rimbalzo o da tergo dimostrava il carattere non dimostrativo dello sparo;
la pervicacia del comportamento tenuto in un crescendo di violenza ai danni di persone o cose era tale da rendere difficile il tentativo di razionalizzare scelte impulsive e di controllare gli impeti degli agenti, quanto al dedotto mancato utilizzo della pistola prima di disperderne il caricatore in macchina;
erano logicamente compatibili la ritenuta reticenza del M. alla luce del clima di omertà e la ritenuta estraneità dello stesso e della sua famiglia a contesti criminosi;
le deduzioni difensive in merito alla qualificazione giuridica del fatto più grave come tentato omicidio, avuto riguardo alle modalità dell'azione, alle fasi del suo svolgimento, alla direzione dei colpi e alle parti del corpo attinte;
i motivi concernenti i reati di danneggiamento e furto dell'autovettura, tenuto conto, quanto al primo, delle risultanze probatorie acquisite attraverso le deposizioni rese ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen, e, quanto al secondo, della deposizione di P.B. .
4.2. La Corte riteneva, infine, condivisibile il giudizio espresso dal Tribunale per i minorenni a proposito del ritenuto fallimento della cd. prova d'alibi, fondato sulla sicura presenza dei gemelli I. sul luogo del delitto, sulla tardività dell'indicazione del teste a discarico, sulla incongruità della condotta dallo stesso tenuta e sull'apprezzabile differenza d'età tra il medesimo e i due imputati, e condivideva il giudizio dello stesso Tribunale riguardo al trattamento sanzionatolo per essere stata concessa la diminuente della minore età ai sensi dell'art. 98 cod. pen., valutata in rilievo di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, con diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerata la rilevante serie di precedenti e di pendenze giudiziarie.
4.3. La Corte accoglieva, invece, parzialmente l'appello del Pubblico Ministero, dichiarando gli imputati colpevoli anche del reato di cui al capo E) dell'imputazione, relativo alle lesioni inferte a M.M. , senza procedere alla modifica della pena inflitta, essendo stato già operato l'aumento per la continuazione anche con riferimento a detto reato, ritenuto congruo rispetto all'entità del reato contestato e alle modalità della condotta.
5. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, personalmente, gli imputati I.R. e I.F. con distinti atti di analogo contenuto.
5.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art.192 c.p.p., e art. 500 c.p.p., commi 4 e 5.
I ricorrenti, in particolare, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di valorizzare gli elementi probatori emersi dai verbali delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, in sede di sommarie informazioni testimoniali, in data 18 luglio 2009 (rectius: 2008), da T.A. , classe XXXX, M.M. ,
P.B. e Ti.An. , classe XXXX, recependo acriticamente le argomentazioni del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, che aveva disposto l'acquisizione di detti verbali ai sensi dell'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, in accoglimento dell'istanza del Pubblico Ministero, e ritenendo di poter derogare al principio della formazione della prova nel contraddittorio, sulla base di plurimi elementi integranti una "provata condotta illecita" di inquinamento probatorio, in apparente applicazione del disposto dell'art. 500 c.p.p., comma 4. Secondo i ricorrenti, che richiamano a conforto giurisprudenza di questa Corte, l'inquinamento probatorio deve poggiare su elementi concreti, idonei a comprovare la pressione esercitata sui testi, finalizzata alla loro deposizione o alla loro ritrattazione della versione dei fatti già resa, e non sul mero convincimento, fondato su elementi di natura logica o su considerazioni di natura meramente sociologica, che i testi abbiano mentito, e il procedimento incidentale, disciplinato dall'art. 500 c.p.p., comma 5, richiede l'espletamento di limitata istruttoria volta ad accertare l'alterazione del meccanismo del contraddicono, determinato dalla intimidazione del teste, e la sussistenza delle condizioni legittimanti l'acquisizione delle pregresse dichiarazioni. La Corte di merito è, invece, ad avviso dei ricorrenti, incorsa nella violazione del divieto di acquisizione delle dichiarazioni lette per le contestazioni, con conseguente inutilizzabilità delle stesse per la decisione, perché il Pubblico Ministero, che tale acquisizione ha richiesto, ha fatto riferimento solo alle modalità di deposizione dei testi e agli elementi di reticenza e falsità da esse evidenziati e la Corte, che ha proceduto alla chiesta acquisizione, si è limitata a mere asserzioni e congetture (reputazione "assai inquietante" dei fratelli I. nel territorio, la loro biografia di rilievo giudiziario, timori accennati dal fratello del M. , in sede di escussione, al maresciallo S. riguardo alla sorte dello stesso e alla sua volontà di trasferirsi altrove dopo il suo matrimonio) e a percezioni soggettive e latenti.
5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 110, 56, 576 e 82 c.p.. I ricorrenti contestano, in particolare, la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di tentato omicidio a essi attribuita e le conclusioni, frutto di giudizio probabilistico e congetturale, che la Corte ha tratto dall'acquisizione dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali già dette, in ordine al tentativo del M. , della fidanzata e della suocera di accreditare la tesi dell'autonomia tra loro delle aggressioni alla T. e allo stesso M. , circa la presenza in strada la sera del fatto solo di essi ricorrenti e in ordine alle modalità delle condotte criminose.
Essi lamentano anche la succinta liquidazione delle argomentazioni difensive, svolte in atto di appello, e ribadite in ricorso, la valorizzazione operata delle dichiarazioni della parte offesa T.A. , classe XXXX, la descrizione dei fatti promanante dalla stessa, la ricostruzione della vicenda delittuosa fino alla esplosione dei colpi, e l'omessa risposta alle doglianze svolte in appello, in ordine alle armi utilizzate per la commissione dei reati ascritti e non rinvenute dagli inquirenti, alla identificazione, rimasta incerta, della terza persona aggredita da essi ricorrenti, al numero dei colpi esplosi, alla percezione dei fatti fornita dalla persona offesa, alla distanza certamente non ravvicinata dello sparo, al travisamento della ricostruzione effettuata dal perito R. , all'omesso cenno al potenziale offensivo e all'efficienza dell'arma e del suo munizionamento, alla non certa determinazione del numero dei colpi che avevano attinto la vittima e alla profondità delle ferite, alla ritenuta presenza anche della pistola (il cui uso logicamente doveva precedere il suo utilizzo per rompere il finestrino dell'auto), alla individuazione in M. del terzo destinatario dell'aggressione armata, e all'acritica affermazione che lo stesso non aveva parlato dell'aggressione a fini omicidiari per omertà, in contraddizione con altro punto della motivazione in cui si era escluso che lo stesso fosse intraneo alla cosca.
Nè la Corte ha motivato a ragione della ritenuta inattendibilità delle differenti prospettazioni difensive e in merito agli elementi oggettivi del tentativo di omicidio, e quindi univocità e idoneità degli atti e direzione del colpo verso parti vitali della vittima, con valutazione ex ante e non con prognosi postuma, come invece è avvenuto.
5.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art.546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 43 c.p., comma 1, e art. 582 c.p., dolendosi della mancata riqualificazione della fattispecie delittuosa in quella di lesioni personali, come pure chiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. A ragione di tale doglianza, i ricorrenti evidenziano che il soggetto agente, esplodendo un colpo la cui direzione non è certa e da distanza non ravvicinata, non ha colpito il bersaglio designato, della cui identità non vi è certezza, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, ma ha attinto T.A. , classe XXXX, che ha riportato ferite multiple d'arma da fuoco in estese zone del corpo, e T.R. , che ha riportato una ferita d'arma da fuoco alla coscia sinistra, senza che siano stati intaccati organi vitali. Nè è stata operata, ad avviso dei ricorrenti, una corretta ricostruzione della sussistenza dell'elemento soggettivo, non essendo emersa la prova dell'animus necandi, inteso come rappresentazione nella mente dell'agente dell'evento morte come conseguenza diretta della sua azione, ovvero come indifferente rispetto a quello delle lesioni, ovvero, infine, come possibile o probabile rispetto a quello di lesioni, voluto in via principale.
5.4. Con il quarto i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), all'art. 110 c.p., art. 635 c.p., comma 2, e agli artt. 110 e 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7, censurando la sentenza che, nel rigettare i motivi di gravame concernenti l'insussistenza della prova di colpevolezza di essi ricorrenti in ordine ai reati di danneggiamento e di furto dell'autovettura del M. , ha valorizzato le deposizioni acquisite ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. e le dichiarazioni del M. , del tutto inidonee,
invece, a comprovare l'assunto accusatorio.
5.5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p., dolendosi della mancata concessione della pur riconosciuta diminuente di cui all'art. 98 cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza alcun vaglio dei rilievi difesivi e delle considerazioni svolte con i motivi di gravame sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo attiene alla dedotta violazione dei criteri, fissati dall'art. 192 c.p.p., per la valutazione della prova, e, in particolare, delle regole, poste dall'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, per l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni testimoniali rese nella fase delle indagini preliminari, quando debba ritenersi che la deposizione testimoniale sia condizionata da alcuna delle circostanze indicate nella stessa disposizione.
1.1. Questa Corte ha più volte affermato che la norma di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, è finalizzata a tutelare la prova, valorizzando la deroga al principio della formazione della prova in contraddicono previsto dall'art. 111 Cost., comma 5, che contempla il caso di "provata condotta illecita", e presupponendo, al fine dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese da testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, che vi sia un "inquinamento probatorio", correlato alla sottoposizione del testimone a pressioni limitative della libertà di determinazione (con violenza, minaccia, o promesse di denaro o altre utilità, provenienti dall'imputato o da terzi), e desumibile o dall'apposito accertamento incidentale che il giudice può attivare su sollecitazione di parte o di ufficio, nell'ambito del procedimento principale, quando lo ritenga necessario, ai sensi dello stesso art. 500 c.p.p., comma 5, oppure dalle circostanze emerse nel dibattimento, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, ritenute di per sè sufficienti a integrare la prova richiesta dalla norma, senza che siano necessari ulteriori elementi di prova (tra le altre, Sez. 1, n. 11203 del 02/03/2007, dep. 15/03/2007, Triassi e altro, Rv. 236546; Sez. 2, n. 5997 del 22/01/2008, dep. 06/02/2008, Atonna e altro, Rv. 238911; Sez. 2, n. 5224 del 14/01/2009, dep. 05/02/2009, Zingale, Rv. 243302; Sez. 3, n. 49579 del 04/11/2009, dep. 28/12/2009, Preka, Rv. 245864; Sez. 1, n. 17704 del 20/04/2010, dep. 10/05/2010, Verde, Rv. 247064).
L'affermazione della sussistenza del detto "inquinamento probatorio" deve, in ogni caso, poggiare su "elementi concreti", che, mentre non possono identificarsi con i meri sospetti e con la prova rigorosa richiesta per il giudizio di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, devono consistere in elementi di prova qualificati dal requisito della concretezza per essere precisi e oggettivi nella loro consistenza materiale e univoci nel loro significato, tanto da mostrare che la reticenza o la deposizione del falso sono state indotte o determinate da un'azione esterna alla libera scelta del testimone.
1.2. Di tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, è stata fatta da parte dei Giudici di merito esatta interpretazione e corretta applicazione.
La Corte, infatti, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, congruamente e logicamente argomentando in merito alle ragioni del proprio convincimento, in stretta ed essenziale correlazione con le condivise valutazioni del primo Giudice, ha individuato plurimi e convergenti elementi, valutati come indicativi di "inquinamento probatorio" e giustificativi dell'applicato meccanismo di recupero probatorio, che è stato posto a fondamento della decisa acquisizione al fascicolo del dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da M.M. e da P.B. , T.A. , case XXXX, e Ti.An. , classe XXXX.
La sentenza impugnata, in particolare, rappresentando il comportamento processuale dei testimoni e valorizzando circostanze esterne alle varie deposizioni, ha evidenziato che l'audizione dei testi, le cui dichiarazioni predibattimentali sono state acquisite con il meccanismo di cui all'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, sono avvenute a distanza di un lasso temporale non apprezzabile dai fatti e sono state connotate dalla discordanza radicale rispetto alle dichiarazioni rese nella immediatezza e da ripetute contestazioni e ammonimenti da parte del Presidente.
Accanto a tali elementi, già ostativi alla possibilità della considerazione dello sbiadimento dei ricordi, quale ragione giustificativa delle divergenze, e della lettura, in termini diversi dal mendacio, delle dichiarazioni rese successivamente, è stata rimarcata, come elemento significativo di valutazione ai fini acquisitivi, la circostanza che ben quattro testimoni hanno modificato le precedenti dichiarazioni, la stessa considerandosi sintomatica della intervenuta rielaborazione delle stesse dichiarazioni da parte dei soggetti dichiaranti nel contesto socio- familiare di appartenenza, che vedeva un rapporto di parentela incrociato tra testi oculari e imputati, e giustificava la riconduzione della vicenda a una questione familiare da sottrarre al naturale corso della giustizia.
La valutazione della Corte ha riguardato anche l'implausibilità, oltre che il contrasto con specifici dati fattuali, dei tentativi di accreditare, a giustificazione delle diverse versioni, la tesi di asserite pressioni degli investigatori anche con la predisposizione di falsi atti pubblici, e, in particolare, del tentativo di T.A. , classe XXXX, di accreditare la tesi di avere detto sempre la verità, nonostante l'assoluta inconciliabilità, nei punti essenziali, delle versioni rese nelle due diverse fasi del procedimento, l'emersa assenza - dopo i fatti - di segni di confusione o di compromissione delle facoltà mentali della stessa da porsi come fonte di eventuale incosciente travisamento degli accadimenti, e la reiterazione delle prime dichiarazioni, corredate da ulteriori particolari quanto alle modalità dell'azione e alla posizione dei soggetti nella stessa coinvolti, dopo qualche ora dalla prima audizione.
Nè la Corte ha trascurato di valorizzare la inconciliabilità delle versioni dei fatti della teste P.B. , attesi i riferimenti circostanziati delle prime dichiarazioni, rese agli investigatori in condizioni di luogo del tutto normali;
l'evidenza della reticenza in dibattimento di M.M. , che aveva attribuito le iniziali dichiarazioni, collimanti con quelle della P. sulle modalità della subita aggressione, a una sua invenzione, e la sottoscrizione del verbale all'affermata convinzione del suo diverso contenuto riferito al verbale di restituzione del veicolo;
l'inverosimiglianza del tentativo della ricostruzione della verbalizzazione operato in dibattimento dalla teste Ti.An. , classe XXXX, rendendo dichiarazioni con continue esclusioni del ricordo dei fatti.
1.3. Si tratta di valutazione congrua, che ha tratto dal concorso di plurimi motivati elementi il coerente e logico rilievo dell'intervenuto inquinamento probatorio, ascrivendosi la "virata di gruppo" - attuata nello stesso contesto da quattro testimoni reticenti e mendaci, la cui escussione dibattimentale è stata prossima agli eventi e la cui audizione in sede di indagini è avvenuta in condizioni normali, e rimasta priva di alcuna plausibile giustificazione - a un condizionamento derivante dal contesto familiare di riferimento.
È a detto contesto che la sentenza ha fatto più volte riferimento (alle pagine 13, 16 e 21), quando ha sottolineato, oltre alla parentela incrociata fra vittime, testimoni oculari e imputati, la posizione apicale rispetto alla consorteria mafiosa, operante nella zona, dello zio degli imputati e di P.B. , figlia di
Ti.An. , classe XXXX, e fidanzata del M. , e il clima di omertà che ha contraddistinto l'intera vicenda, allo steso adeguandosi anche il M. , pur estraneo con la sua famiglia a contesti malavitosi, e che ha connotato le deposizioni testimoniali, più o meno incisivamente.
Se quindi sono da escludere, in coerenza con la ricostruzione degli elementi fattuali operata in sede di merito, la violenza o la minaccia come incidenti sulla manipolazione della prova e sull'induzione dei testimoni a deporre il falso o a non deporre, deve convenirsi sulla congruità del ragionamento probatorio seguito dalla Corte nel ritenere incidente sulle dette manipolazione e induzione la solidarietà mafiosa. La nozione di "altra utilità", ai fini e per gli effetti di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, non deve, infatti, avere, ad avviso del Collegio, carattere necessariamente economico o materiale, ma può, inoltre, avere valenza di tipo morale e - nel contesto familiaristico della subcultura criminale di tipo mafioso - consistere nel mantenimento dei vincoli della solidarietà familiare, al fine di rafforzarne l'unità.
1.4. Alla stregua delle indicate emergenze, sono infondate le deduzioni e osservazioni difensive, che contestano le argomentazioni della Corte d'appello per la ritenuta acritica ricezione di quelle di primo grado e per la non corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte quanto alle vigenti condizioni di operatività dell'istituto di cui all'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, e alla loro prova.
Non solo, invero, è esatta la svolta lettura dei principi normativi richiamati, conformi all'orientamento costante di questa Corte, ed è corretta l'applicazione fattane in concreto, ma la sentenza, analizzando le censure oggetto dei motivi di appello, ora reiterate, ne ha fatto una completa e non illogica valutazione, dando a ciascuna doglianza adeguata risposta, rispetto alla quale non vi è da parte dei ricorrenti una critica specifica e ragionata.
2. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo che attiene alla contestata ricostruzione dei fatti e alla contestata sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di tentato omicidio, che si assumono illegittime e illogicamente motivate.
I ricorrenti, pur denunciando formalmente anche una violazione di legge non criticano in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma si soffermano, censurandoli, sui passaggi argomentativi della decisione, sulle valutazioni dei contenuti delle fonti di prova, sulla scelta delle fonti da valorizzare ai fini decisori e sulla mancanza di risposta alle prospettazioni e doglianze difensive.
2.1. Deve al riguardo osservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione deve essere limitata - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e di procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, e, tra le successive conformi, da ultimo Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Capanna e altro, Rv. 248192).
Non integra, infatti, manifesta illogicità della motivazione come vizio denunciabile in questa sede, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, ne' la diversa ricostruzione degli atti ritenuta più logica, ne' la minima incongruenza, ne' la mancata confutazione di un'argomentazione difensiva.
L'illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico -giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato ed essere evidenti, e cioè di spessore tale da essere percepibili ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, e, tra le successive conformi, da ultimo, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Merja, Rv. 248698).
2.2. Poste tali premesse, si rileva che la valutazione organica delle risultanze processuali, che si assume illogica e carente, è stata compiutamente condotta dalla Corte di merito (come indicato nella parte "in fatto" sub 3 e 4), secondo un iter logico che ha chiaramente argomentato, all'esito di un'analisi completa degli elementi probatori e della riconosciuta piena utilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni testimoniali, acquisiti all'udienza del 25 settembre 2009, i singoli momenti dell'articolata formazione della prova, illustrando i dati fattuali acquisiti e coerentemente giustificando la loro lettura e dando conto degli itinerari interpretativi percorsi.
La valutazione congrua e ragionevole della Corte non ha sottovalutato la verifica delle deduzioni difensive fatte oggetto dei motivi di appello, cui ha dato adeguate e convincenti risposte, coerentemente correlate e logicamente coordinate agli elementi probatori a disposizione, ne' ha trascurato le tesi difensive, quanto alla diversa ricostruzione della vicenda, ma ha tratto dall'analisi dei passaggi fattuali prospettati dai ricorrenti argomenti di confutazione delle medesime tesi, avuto riguardo al complessivo impianto probatorio e agli obiettivi riscontri dati dai "risultati di generica", dagli esiti dell'accertamento balistico e dagli elementi tratti dagli accertamenti medico-legali, la cui valenza ha logicamente rappresentato.
Le argomentazioni spese per enunciare le ragioni della non condivisa deduzione del difetto di prova della colpevolezza dei ricorrenti, e che hanno riguardato ogni singolo aspetto della vicenda quanto al tentato omicidio contestato, hanno esplorato il campo della idoneità degli spari a cagionare la morte di T.A. quale diverso bersaglio, effettivamente attinto, quello della univocità degli atti posti in essere e il profilo soggettivo della intenzione omicidiaria sottesa alla condotta degli agenti, senza tralasciare di valutare le argomentazioni difensive tese a sminuire la prova della univocità e idoneità degli atti ascrivibili ai ricorrenti, quanto al mancato rinvenimento del fucile, al numero degli spari sentiti, alla dimensione dei pallini, alle modalità dell'attingimento della vittima e al tipo di arma utilizzata.
L'approfondita motivazione, fondandosi su dati coerenti con le risultanze processuali e informandosi al principio di completezza nella valutazione di tutti i dati fattuali e logici, ha tratto dalla coerente lettura delle emergenze acquisite solide ragioni giustificative delle scelte operate e della valenza probatoria privilegiata, riservata a specifici dati ed elementi, convergente al fine dell'affermazione della responsabilità penale degli imputati.
2.3. In questo contesto non possono trovare accoglimento le prospettazioni difensive che, attraverso la manifestazione di un diffuso dissenso di merito, svolgono, sul punto dell'accertamento delle responsabilità, considerazioni di fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità e tendono a impegnare questa Corte - reiterando deduzioni già sostenute e discusse in sede di merito e tentando di screditare le condotte valutazioni dei dati di fatto e di accreditare una diversa lettura degli elementi di conoscenza apportati ai Giudici di merito dal materiale probatorio del processo - in una sovrapposizione argomentativa rispetto ai contenuti della decisione già adottata.
3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo che attiene alla qualificazione giuridica della condotta in termini di lesioni personali e non di tentato omicidio.
Non presenta, infatti, alcun vuoto argomentativo la sentenza che, nel rigettare analogo motivo formulato con l'atto di appello, ha spiegato in modo logico e convincente le ragioni dell'espresso convincimento, facendo riferimento alle modalità dell'azione quale ricostruita, alla direzione dei colpi e alle parti del corpo attinte, già avendo esposto in altra parte della motivazione il riferimento alla univoca intenzione omicida, e alla esclusa configurabilità dello sparo a scopo meramente dimostrativo.
4. Destituito di fondamento è il quarto motivo riguardante la contestata responsabilità penale per i reati di danneggiamento e furto dell'autovettura di M.M. , che si assume illegittima e immotivata per essere stata fondata sulla mera valorizzazione delle deposizioni testimoniali acquisite ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. e delle dichiarazioni della parte offesa, inidonee a comprovare l'assunto accusatorio. La congruità della conferma del giudizio di responsabilità per detti reati emerge univoca dalla piena utilizzabilità delle deposizioni acquisite ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen., e dalla logica motivazione della Corte che, sulla base dei dati fattuali emersi, attinenti alle modalità e al tempo dello spostamento dell'auto e del suo danneggiamento, ha ricollegato l'uno e l'altro ai ricorrenti, mentre generiche e insufficienti, oltre che invasive di un campo non percorribile in questa sede, sono le deduzioni dei ricorrenti.
5. Manifestamente infondato perché attinente ad aspetti che implicano valutazioni rimesse al potere discrezionale riconosciuto dalla legge al giudice di merito è il quinto motivo attinente al trattamento sanzionatorio, e in particolare al giudizio di equivalenza fra le circostanze e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte, confermando la valutazione del primo Giudice, ha attribuito rilevanza decisiva alla personalità degli imputati, emergente dai precedenti penali e dalle pendenze giudiziarie, suffragata, nel giudizio negativo, dalle stesse modalità dell'azione criminosa. Tale motivazione è logica ed esaustiva e del tutto legittima, avuto riguardo al riferimento a parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabili anche ai fini degli artt. 62-bis e 69 cod. pen.,
mentre le deduzioni difensive, sulla età degli imputati, sulle modalità di commissione dei fatti, sulla intensità del dolo e sulla valutazione complessiva della vicenda, attengono ad aspetti di merito già valutati e non rivalutabili in questa sede.
6. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.
7. Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, dovendo applicarsi, per analogia in bonam partem, il disposto di cui al D.Lgs. 28 luglio 2009, n. 272, art. 29, che esonera la persona minorenne al momento della commissione del fatto, in caso di condanna, dal pagamento delle spese processuali (Sez. 7, n. 30256 del 06/07/2006, dep. 12/09/2006, Manis, Rv. 234868, che ha applicato il principio alle spese del procedimento nel caso di remissione della querela;
Sez. 4, n. 44481 del 12/07/2004, dep. 16/11/2004, Improta e altri, Rv. 229128, che ha applicato il principio alle spese del procedimento incidentale di riesame;
da ultimo, Sez. 1 n. 16674 del 10/12/2010, dep. 29/04/2011, V., Rv. 249956, non massimata sul punto).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2012