Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2009, n. 46166
CASS
Sentenza 5 novembre 2009

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In tema di continuazione, lo "stile di vita" adottato dal soggetto non è di per sé sufficiente a integrare l'unicità del disegno criminoso, neanche con riferimento all'imputato minorenne in quanto la disposizione dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) prevede soltanto l'adeguamento alla personalità e alle esigenze educative del minore degli istituti processuali e può pertanto operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2009, n. 46166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46166
    Data del deposito : 5 novembre 2009

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