Sentenza 5 novembre 2009
Massime • 1
In tema di continuazione, lo "stile di vita" adottato dal soggetto non è di per sé sufficiente a integrare l'unicità del disegno criminoso, neanche con riferimento all'imputato minorenne in quanto la disposizione dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) prevede soltanto l'adeguamento alla personalità e alle esigenze educative del minore degli istituti processuali e può pertanto operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2009, n. 46166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46166 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/11/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2877
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 14510/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S. n. il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza 13 marzo 2009 - Tribunale per i Minorenni di Catanzaro;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 13 marzo 2009, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro rigettava l'istanza proposta nell'interesse di B.S. volta a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. in relazione alle condanne indicate. 2. - Avverso il citato provvedimento tramite il proprio difensore avv. Aiello Mary, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione B.S. chiedendo l'annullamento per il seguente profilo:
a) erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) nonché vizio di motivazione. Il
giudice dell'esecuzione ha errato nel non ritenere sussistente la continuazione tra le condanne di cui alle sentenze allegate trattandosi di reati della stessa natura, commessi in luoghi analoghi o limitrofi e in un medesimo arco di tempo.
b) erronea valutazione delle acquisizioni probatorie;
c) omesso esame dei motivi indicati in istanza.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.
3.1. - Deve rilevarsi per vero che la motivazione adottata dal giudice del merito non è esaustiva delle ragioni fatte valere dal ricorrente nella sua articolata richiesta avendo fornito sul punto una risposta apodittica e insufficiente oltre che generica e comunque non adeguata. Non è dato comprendere infatti, alla luce delle espressioni usate dal giudice, giusta la loro pochezza argomentativa e il richiamo a espressioni di stile pressoché vuote di contenuto, quale sia stato il percorso logico argomentativo utilizzato in base al quale è stato pronunciato il giudizio reiettivo, tenuto conto che trattasi di soggetto minorenne.
La disposizione di cui al D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, art. 1, comma 1, ultimo periodo prevede infatti l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore e può pertanto operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici quali la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale (Cass., Sez. 1, 30 settembre 1998, n. 4632, Salis, rv. 212122). Risultano pertanto carenti le argomentazioni supportanti il decisimi, che sono per contro utili e necessarie per effettuare, in questa sede di legittimità, il controllo indefettibile di logicità e congruenza sulla motivazione. In altri termini, la motivazione stessa è meramente apparente e tale da potersi ritenere del tutto insufficiente se non inesistente.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009