Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. (Fattispecie relativa a istanza di riabilitazione, con riferimento alla quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale di sorveglianza che, a fronte di documentazione prodotta dall'interessato e comprovante la sua totale incapacità reddituale, l'aveva rigettata sul rilievo della mancata prova sia dell'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, sia dell'impossibilità di adempierle).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2010, n. 34987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34987 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
34987 /10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/09/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. EDOARDO FAZZIOLI
- Consigliere - N. 2106/2010- Dott. MARCELLO ROMBOLA'
- Rel. Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 5059/2010 MAURIZIO BARBARISI Dott.
Dott. PAOLA PIRACCINI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) DI NO RI N. IL 30/09/1955
avverso l'ordinanza n. 1736/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 17/11/2009
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 'five gol den ho sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
chiesto l'oce llements dell'odicen
Udit i difensor Avv.;
Il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, con ordinanza del 17 novembre 2009, ha rigettato l'istanza con la quale Di TI TT chiedeva la riabilitazione in relazione "alle condanne risultanti dal certificato generale del casellario". A sostegno della decisione il tribunale rilevava che l'istante non aveva dimostrato di aver adempiuto alle obbligazioni civili derivate dai commessi reati neppure parzialmente e che neppure risultava provata la sua impossibilità ad adempierle, dovendosi ritenere insufficiente al riguardo la documentazione prodotta, esclusivamente incentrata sui redditi sottoposti all'obbligo della dichiarazione fiscale.
Si duole di tale motivazione il ricorrente, con ricorso al giudice di legittimità affidato al difensore di fiducia, deducendo che era stata invece provata con documentazione della Agenzia delle Entrate la totale incapacità reddituale del ricorrente e che, comunque, il Tribunale era venuto meno ad un suo preciso obbligo di accertamento dei fatti allegati con l'istanza rigettata.
Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
La doglianza si appalesa fondata. In tema di esecuzione non sussiste infatti un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, un dovere cioè di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti.
Tanto è stabilito espressamente dall'art. 666 co. 5 c.p.p. e vale, altresì, in tema di riabilitazione (Cass., Sez. V, 14/11/2000, n. 4692)
a maggior ragione nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, posto che ha il ricorrente, nella fase di merito, non soltanto allegato il suo stato di impossidenza e la mancanza di redditi, ma ha altresì suffragato probatoriamente il proprio assunto con documentazione di natura pubblicistica.
Ne consegue che, in ipotesi siffatte, l'esercizio di poteri istruttori da parte del G.E. si appalesa di maggiore pregnanza, e che l'eventuale rigetto motivato sul rilievo della insufficienza della prodotta documentazione dappoichè possibili fonti reddituali non sottoposti all'obbligo della denuncia, si appalesa in violazione di legge (art. 665 co. 5 c.p.p) in quanto non come argomento motivazionale deve porsi l'assunto illustrato, bensì come tema di accertamento istruttorio.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame della istanza rigettata alla luce dei principi di diritto innanzi indicati.
P. T. M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila. In Roma, addì 22 settembre 2010
Il Presidente Il cons. est.
Mouil اصم
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
2 8 SET. 2010
L CANCELLIER
Stefang Farett