Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
In tema di reato continuato relativo a imputato minorenne, la disposizione dell'art. 1, comma primo, d.P.R. n. 448 del 1988 prevede l'adeguamento alla personalità e alle esigenze educative del minore degli istituti processuali e può, pertanto, operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che, a tal fine, mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno - in quanto non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione - nel caso del minore - in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto - dette scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2013, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/11/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2796
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 6018/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 50/2012 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di PALERMO, del 12/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone, personalmente, ricorso per cassazione, P.G. , avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo - sezione per i minorenni - in data 12 dicembre 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato: sentenza che era stata di condanna in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni colpose in danno di C. e Ca. , nonché alla violazione dell'art. 116 C.d.S., per fatti commessi (OMISSIS) .
Inoltre l'imputato era stato ritenuto responsabile di una serie di ulteriori reati di furto pluriaggravato consumato e/o tentato, di ripetute violazioni al Codice della strada e della contravvenzione di cui all'art. 651 c.p., tutti commessi a partire dal (OMISSIS) . Con l'appello - rigettato - era stato richiesto il riconoscimento della continuazione con una precedente condanna per furti commessi nel XXXX e la sospensione condizionale della pena.
Deduce:
il vizio della motivazione in ordine al diniego dell'istituto della continuazione nei termini richiesti con i motivi d'appello. La sentenza di condanna, per i reati da unificare nel vincolo della continuazione, emessa nel 2009, aveva ad oggetto fattispecie identiche a quelle giudicate del presente processo ditalché sarebbe stato giusto presumere che la perpetrazione dei furti rappresentava un unico disegno criminoso che l'imputato ha protratto anche con le condotte oggetto del presente processo, senza che, in contrario, possa attribuirsi un valore eccessivo alla distanza temporale fra le condotte.
In secondo luogo il difensore lamenta comunque l'entità della pena inflitta.
In terzo luogo e gli fa presente che la prognosi sulla pericolosità è stata basata sui precedenti dell'imputato, mal considerati. Si tratta infatti della condanna con riferimento alla quale il ricorrente aveva chiesto la continuazione, fonte di una pena complessivamente compatibile col beneficio.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. La giurisprudenza di questa Corte osserva che, in tema di continuazione, la disposizione del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 1, comma 1, (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) prevede l'adeguamento alla personalità e alle esigenze educative del minore degli istituti processuali e può pertanto operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale (Cass., Sez. 1, 30 settembre 1998, n. 4632 , Salis, rv. 212122; conforme Sez. 1, Sentenza n. 46166 del 05/11/2009 Cc. (dep. 01/12/2009 ) Rv. 245507, che la riprende fedelmente in motivazione, seppure la massima da essa estratta non paia perfettamente aderente a tale contenuto).
Nel caso in esame, è doveroso rilevare che il giudice del merito ha reso una motivazione alla quale risulta estraneo il principio di diritto appena enunciato, sicché la stessa ben può essere definita come solo " apparente", avendo trascurato proprio il dato dello stile di vita e quello della identica natura dei reati;
in più, essa appare anche manifestamente illogica se si considera che ha convalidato la unificazione, nel medesimo disegno criminoso, di furti risalenti al (OMISSIS) con altro del (OMISSIS) - reati quindi commessi a distanza di circa due anni- per poi affermare che la stessa unificazione non poteva riconoscersi in relazione a furti - oggetto del separato processo - commessi nell'agosto XXXX e dunque ad una distanza temporale inferiore.
Gli altri motivi restano assorbiti o sono da respingere. In particolare, quello concernente il diniego della sospensione condizionale della pena non è apprezzabile perché tale rigetto non è stato fondato su una preclusione derivante dalla entità delle pene, ma su una negativa prognosi in tema di pericolosità, in ragione dei numerosi reati già commessi ed oggetto del presente processo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della continuazione, con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Palermo - sezione minorenni - in diversa composizione. Si dispone l'oscuramento dei dati, imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014