Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2013, n. 2911
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Sentenza 6 novembre 2013

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In tema di reato continuato relativo a imputato minorenne, la disposizione dell'art. 1, comma primo, d.P.R. n. 448 del 1988 prevede l'adeguamento alla personalità e alle esigenze educative del minore degli istituti processuali e può, pertanto, operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che, a tal fine, mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno - in quanto non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione - nel caso del minore - in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto - dette scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2013, n. 2911
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2911
    Data del deposito : 6 novembre 2013

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