Sentenza 15 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2002, n. 8629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8629 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' & 6 20 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POL ITALIANO EMA DI CASSAZIONELA CORTE SU Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 21117/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 23745 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE N ZA sul ricorso proposto da: TI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 471 presso 10 studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA'dagli avvocati 2002 procure notarite 562 giusta dete in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 3/99 del Tribunale di VARESE, depositata il 25/01/99 R.G. N. 325/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I l Tribunale di Varese, sezione lavoro, confermando la decisione di primo grado rigettava la domanda proposta da NA IU, nei perché al de cuius Carloconfronti dell' Inail, RL, che già fruiva di una rendita per malattia professionale del 45%, in quanto affetto da silicosi, fosse riconosciuta, in seguito ad aggravamento, una inabilità pari al 100%. Riteneva in particolare il Tribunale che, ai sensi dell'art. della legge n.780 del 1975, modificativo dell'art. 146 del d.p.r. n1124/65, la nuova disposizione ha lasciato inalterata la disciplina precedente relativa al presupposto per la revisione a seguito di peggioramento, nel senso che, per essere valutato occorre che sia derivato dallá silicosi о asbestosi per la quale sia stata attribuita la rendita. Con la conseguenza che le altre patologie concorrenti dell'apparato respiratorio (nella specie del carcinoma polmonare che aveva determinato il decesso del RL) sono valutate ai fini di una valutazione complessiva del grado di invalidità solo in quando sia stato accertato il presupposto predetto. In concreto, il consulente di primo grado aveva escluso un 3 aggravamento professionale della silicosi, sino ä quando non comparve la patologia che determinò il decesso, ma in un quadro in cui erano rimasti inalterati sia lai reperti concernenti pneumoconiosi sia gli esiti della tubercolosi. Accertato quindi che nel caso di specie non si era verificato alcun aggravamento della patologia primaria in sé considerata, e che la legge richiede proprio questo dato perché si possa far luogo alla rendita, il Tribunale respingeva la domanda. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione NA IU censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso l'Istituto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la ricorrente violazione degli artt. 3, 83 e 85 del d.p.r. n.1124/65, degli artt. 144 e 145 dello stesso d.p.r. n. 1124/65, come modificati oltre аdagli artt. 4 e 5 della legge n.789/75, vizio di motivazione, rilevando che il Tribunale, e alle decidendo la causa in base agli accertamenti conclusioni della consulenza di primo grado, avrebbe dovuto considerare il parere espresso dal consulente non sufficiente alla decisione assunta in quanto, una volta accertato che non era + con certezza scientifica, possibile attribuire, causale della neoplasia, alla silicosi effetto Occorreva procedere ad ulteriori accertamenti tecnici per valutare se vi fosse una qualificata nesso concausale nel determinismo probabilità di un del tumore. Ritiene la Corte che il motivo di ricorso deve essere accolto alla stregua di un precedente orientamento (Cass. 9 luglio 2001 n.9297) cui qui si aderisce, per il quale pur dovendosi escludere che l'art. 145 del d.p.r. 1124/65 lett. B) abbia introdotto una presunzione di causalità per i casi in cui alla silicosi о alla asbestosi si associno altre forme morbose all'apparato respiratorio cardiocircolatorio, occorre accertare se in concreto la morte о l'inabilità siano derivate meno dalle indicate tecnopatie in concorso causale, sia pure in minima parte ed eventualmente solo in termini di un alto grado di probabilità, con la associata, da intendere secondo una malattia squisitamente tecnico scientifica. Onde, nozione pertanto, sia dato procedere а tali ulteriori accertamenti la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice designato in dispositivo. 5
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2002. Hophetia Vacamento il Presidente: Il Cons, estensore: IL CANCELLIERE На рансо лесо Depositata in Concelleria' Oggi, 15 GIU. 2002 D / , S IL CANCELLIERE S O 1 L A T L . , 20400 T O A R B S I A E ' D P L N S L A I E T 3 N D S 7 G I - O S O 8 P - N A 1 M E I D 1 S A E I , E D A O G E R O T G T T S E N T I I E L G S R E I E A R D L L O E D 6