Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/1998, n. 4632
CASS
Sentenza 30 settembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di continuazione, lo "stile di vita" adottato dal soggetto non è di per sè sufficiente ad integrare l'unicità del disegno criminoso, neanche con riferimento all'imputato minorenne per il quale non è prevista alcuna diversa o più ampia configurazione dell'istituto. La disposizione dell'art. 1,comma 1, ult. per. d.p.r. 22.9.1998, n. 448 prevede infatti soltanto l'adeguamento alla personalità ed alle esigenze educative del minore degli istituti processuali e può pertanto operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici quali la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale.

Commentario1

  • 1Contratto autonomo di garanzia, indipendenza rispetto alla validità della prestazione principaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/1998, n. 4632
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4632
Data del deposito : 30 settembre 1998

Testo completo