Sentenza 30 settembre 1998
Massime • 1
In tema di continuazione, lo "stile di vita" adottato dal soggetto non è di per sè sufficiente ad integrare l'unicità del disegno criminoso, neanche con riferimento all'imputato minorenne per il quale non è prevista alcuna diversa o più ampia configurazione dell'istituto. La disposizione dell'art. 1,comma 1, ult. per. d.p.r. 22.9.1998, n. 448 prevede infatti soltanto l'adeguamento alla personalità ed alle esigenze educative del minore degli istituti processuali e può pertanto operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici quali la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale.
Commentario • 1
- 1. Contratto autonomo di garanzia, indipendenza rispetto alla validità della prestazione principaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/1998, n. 4632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4632 |
| Data del deposito : | 30 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 30.9.1998
1. Dott. Piero MOCAII Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore N. 4632
3. " Stefano CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Enrico DELEHAYE Consigliere N. 15144/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari nel procedimento di esecuzione concernente SALIS Alessandro, n. 14.6.1974 a Genova avverso l'ordinanza in data 10.12.1996, depositata il 5.3.1998, del Tribunale per i Minorenni di Cagliari Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso
O S S E R V A
Con ordinanza deliberata all'esito dell'udienza camerale del 10.12.1996 e depositata il 5.3.1998 il Tribunale per i minorenni di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione, rideterminando conseguentemente la pena, tra i fatti giudicati con le sentenze irrevocabili da esso pronunciate nei confronti di SALIS Alessandro il 6.11.1990, il 4.6, 26.9 (concernente il fatto più grave) e 19.11.1991, il 28.1, 17.3 e 7.7.1992.
Il P.M. presso il Tribunale ricorre per cassazione denunciando violazione dell'art. 81 C.P. e rilevando che il provvedimento di unificazione comprende fatti eterogenei e non riconducibili ad unico e contestuale impulso, per alcuni dei quali "neppure il SALIS aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione". Il ricorso, nei termini di seguito esposti, è fondato. Va anzitutto osservato che, contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza impugnata, anche nel procedimento esecutivo concernente i minori vige il principio dell'impulso di parte (artt. 666, co. 1 e, specificamente in tema di applicazione della disciplina del reato continuato, art. 671, co. 1, C.P.P., rì chiamati dall'art. 1 D.P.R. 22.9.1988 n. 448), onde il giudice dell'esecuzione non è legittimato a provvedere d'ufficio prescindendo dall'iniziativa dell'interessato o del P.M., o eccedendone i limiti (cfr. Cass., Sez. I, 16.1.1991, Contreras de Castelblanco;
31.3.1992, Angelino;
Sez. III 22.10.1992, Berna). Ciò stabilito in linea di principio, va tuttavia rilevato che nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di prendere in considerazione non i soli reati contro il patrimonio (cui si riferiva specificamente l'istanza del SALIS) ma anche altre condanne non soltanto in forza di un potere officioso erroneamente attribuitosi, ma altresi in base al rinvio, contenuto nella stessa istanza, a tutte le condanne (salvo una) comprese nel provvedimento di cumulo in esecuzione;
sotto tale profilo, trattandosi di interpretazione in sè non arbitraria del significato dell'atto introduttivo del giudizio, l'ordinanza impugnata è in questa sede incensurabile.
Merita invece censura il criterio in base al quale è stato ravvisato l'elemento unificatore delle condotte criminose, che assumerebbe "una caratterizzazione soggettiva (necessariamente) connaturata alla peculiare condizione" del minorenne, qualificandosi "come "stile di vita" nell'ambito del quale la commissione di (una pluralità di) reati - anticipatamente programmata come accettazione del coinvolgimento in una serie indeterminata di attività delittuose - viene vissuta per un modo di rapportarsi ai coetanei, venendo così a costituire la "condotta deviante" una forma di socializzazione (seppure incongrua)". Tale concezione è del tutto estranea all'istituto della continuazione, come conosciuto dal diritto positivo. Infatti, ai fini della configurabilità del reato continuato occorre che il soggetto si rappresenti anticipatamente le singole violazioni, almeno a grandi linee ed anche, eventualmente, in forma condizionale, ma pur sempre con precisa definizione di contorni e circostanze operative, programmando prima del suo inizio la durata, la portata e l'esecuzione dell'attività illecita;
la "ratio" del più favorevole trattamento sanzionatorio in tal caso adottato è correlata all'esistenza di un unico impulso psichico, dimostrativo di minore pericolosità sociale rispetto all'ipotesi in cui l'impulso criminoso insorga indipendentemente e reiteratamente ad ogni successiva violazione (giurisprudenza consolidata;
cfr., ad es., Cass., Sez. I, 13.1.1997, Scalese). È quindi escluso che possa integrare il "medesimo disegno criminoso" richiesto dall'art. 81 C.P. una semplice scelta o "stile" di vita che porti a prevedere una "serie indeterminata" di attività delittuose, anche se, nell'ambito di siffatta propensione, può in concreto realizzarsi l'anticipata previsione di alcuni singoli illeciti già sufficientemente delineati nelle loro individuali caratteristiche;
le inclinazioni ed abitudini, anche programmate, di vita non si identificano dunque con l'unico impulso criminoso, ma possono semmai costituirne lo sfondo psicologico ed essere apprezzate come dato indicativo, peraltro non univoco e dotato di valenza dimostrativa solo se congiunto ad altri convergenti elementi di conferma.
Nè il quadro normativo sostanziale è in alcun modo diversificato nei confronti dei minori, per i quali non è prevista nessuna diversa o più ampia configurazione dell'istituto (Cass., Sez. I, 1.10.1996, P.M. in proc. Cognetti). La disposizione dell'art. 1, co. 1, ult. periodo, D.P.R. 22.9.1988 n. 448. cui ha fatto riferimento l'ordinanza impugnata, riguarda l'adeguamento "alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne" nell'applicazione degli istituti processuali, e non vale certamente ad introdurre modifiche nella disciplina di diritto sostanziale;
collocata nella sua propria sede, essa può invece operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante. Questo, in quanto attinente alla interiorità psichica dell'agente, può essere di regola desunto soltanto da indici esterni, da valutare congiuntamente, che la giurisprudenza ha individuato in via meramente esemplificativa e non esaustiva, fra i quali sono la distanza cronologica fra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e luogo (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 11.3.1994, Buonconsiglio). In tale ambito, come si è anticipato, lo stile di vita adottato dal soggetto ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di determinati comportamenti e la loro anticipata programmazione. Nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare "intensità" dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto queste possono assumere una elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici quali la medesima tipologia dei reati e la loro prossimità temporale (cfr. Cass., Sez. I, 10.12.1996, P.M. in proc. Mallus).
Tanto premesso, va poi osservato che l'ordinanza impugnata è viziata non solo da una erronea identificazione, sul piano sostanziale, dei presupposti della continuazione, ma anche da non adeguato apprezzamento degli indici di unitario disegno criminoso. I reati commessi risalgono per gran parte a due distinte tipologie: contro il patrimonio e contro la persona (o relative all'illegale possesso e porto di strumenti offensivi). Non è chiarito perché siano stati unificati in una sola figura di reato continuato, e non in due serie distinte, e manifestamente illogico è il ripetuto riferimento ad una inesistente "identità delle condotte" (anche gli illeciti offensivi dello stesso bene sono posti in essere con modalità e comportamenti ben differenziati: ad es., furto, possesso di chiavi alterate, rapina).
Nell'unico reato continuato sono stati compresi anche un oltraggio, commesso all'atto dell'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 707 C.P., ed un'evasione, reati che secondo il Tribunale "si connotano per la loro occasionalità" e, conseguentemente, non possono considerarsi anticipatamente programmati insieme agli altri. L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo giudizio nell'osservanza dei principi sopra enunciati.
P . Q . M
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale per i Minorenni di Cagliari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 1998