Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2013, n. 4716
CASS
Sentenza 8 novembre 2013

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Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno.

In tema di riconoscimento della continuazione tra reati commessi da soggetto minorenne, l'art. 1, comma primo, d.P.R. n. 448 del 1998, che prevede l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore, può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale.

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  • 1Il giudice dell’esecuzione deve motivare adeguatamente se decide in modo difforme rispetto a precedenti valutazioni sulla continuazione (Cass. Pen. n. 10091/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 marzo 2025

    Con la sentenza n. 10091/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli, che aveva respinto l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra più condanne nei confronti di L.L., già giudicata per reati di associazione mafiosa, estorsione, traffico di stupefacenti e detenzione di armi. La decisione chiarisce che se in sede esecutiva è stata già riconosciuta la continuazione per alcuni reati, il giudice deve spiegare in modo puntuale le ragioni per cui nega l'unicità del disegno criminoso per altre condanne analoghe. Il caso: richiesta di continuazione tra cinque condanne per reati di criminalità …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 24 aprile 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2013, n. 4716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4716
Data del deposito : 8 novembre 2013

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