Sentenza 30 marzo 2010
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, l'onere di allegazione gravante sul condannato deve ritenersi soddisfatto anche con la semplice indicazione o produzione delle sentenze relative ai reati di cui si richiede l'unificazione, senza che egli debba adempiere l'ulteriore onere di specificare le ragioni da cui è desumibile l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2010, n. 14188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14188 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 30/03/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 934
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 37182/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU TO, N. IL 18/01/1967;
avverso l'ordinanza n. 124/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 26/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Ciampoli chiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da SO LV in relazione a 6 condanne per rapina aggravata in quanto il condannato si era limitato a produrre le sentenze e ad affermare che sussisteva l'unico disegno criminoso, senza specificarne le ragioni.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo mancanza e illogicità della motivazione nella parte in cui non aveva compiuto alcun esame delle sentenze prodotte dalle quali emergeva l'unicità del disegno criminoso, visto che in alcune di essere il giudice di merito aveva già provveduto a unificare numerose rapine sottoposte al suo giudizio sotto il vincolo della continuazione;
l'unico onere di allegazione imposto al richiedente era la produzione delle sentenze di merito, essendovi un richiamo implicito a quei provvedimenti ed un obbligo per il giudice dell'esecuzione di esaminare le decisioni di merito;
con memoria ribadiva le proprie considerazioni. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in quanto il giudice dell'esecuzione ha omesso di eseguire il controllo minimo richiesto dalla legge, avendo l'interessato prodotto le sentenze di merito delle quali richiedeva la riunione ed avendo così assolto all'onere di allegazione richiesto dalla legge. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto pure che tale onere sarebbe adempiuto anche con la sola individuazione delle sentenze delle quali si chiede la unificazione (sez. 5, 29 gennaio 2007 n. 9180, rv. 236261). È pur vero che esiste un onere del richiedente di individuare elementi che consentano una corretta lettura delle sentenze ai fini della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, ma il giudice non può rifiutarsi di eseguire il controllo sulle sentenza, anche se tale onere suppletivo non è stato espletato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010