Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
In tema di continuazione, l'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere, e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria, e, però, ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 12905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12905 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/03/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 849
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 3314/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS NG, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 15.1.2009 del Tribunale di Messina;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO
1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Messina, giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da AS NG, volta alla declaratoria della continuazione tra i reati di oltraggio a magistrato in udienza oggetto delle sentenze di condanna in data 31.10.2002, 8.3.2000, 31.3.2003, 13.6.2001.
A ragione il Tribunale, premessi i principi in tema di continuazione e la ricognizione degli indici normalmente sintomatici, osservava che nel caso in esame i vari fatti di oltraggio risultavano via via originati da singole iniziative degli uffici giudiziarie, non gradite al Bonasera;
siffatta origine, unitamente alla assenza di elementi indicativi di una preventiva programmazione, sia pure di massima, deponeva inequivocabilmente per l'occasionalità degli episodi, evidentemente frutto di reazioni impulsive, sebbene inserite in un contesto di pervicacia nell'attacco agli organi giudiziari.
2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore avvocato Antonio Salvatore Scordo, chiedendo l'annullamento della ordinanza. Denunzia violazione di legge (in riferimento agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.) e vizio di motivazione dolendosi in particolare della apoditticità delle affermazioni del provvedimento impugnato, della assenza di indagini sull'atteggiamento psichico del ricorrente sulla base dei segni esteriori costituiti dalla omogeneità delle condotte, del bene giuridico offeso, delle modalità di aggressione, del lasso temporale esistente tra i fatti.
Il Tribunale aveva in particolare omesso di valutare adeguatamente che il Bonasera, nell'ambito di un maxi-processo celebratosi a Messina aveva oltraggiato il Collegio giudicante in quattro occasioni nell'arco di appena tre mesi, dal 22.12.1995 a 13.3.1996, con le medesime modalità, rivolgendosi a giudici e Pubblico ministero con frasi offensive e oltraggiose, senza curarsi degli astanti e manifestando la sua avversione nei confronti delle istituzioni. E siffatto comportamento era esso stesso evidente dimostrazione della medesimezza della risoluzione criminosa: ne' si vedeva quale altra dimostrazione avrebbe potuto dare di ciò il condannato. D'altronde l'insondabilità della psiche non può che condurre alla verifica del disegno criminoso attraverso mezzi indiretti, che nel caso in esame erano tutti convergenti e inequivoci.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. I quattro episodi di oltraggio a magistrato in udienza cui si riferiva la richiesta di continuazione risultavano commessi in un breve arco temporale (un paio di mesi). Il Tribunale non ha espressamente smentito la deduzione difensiva che erano riferibili al medesimo contesto processuale, e che, anche nelle modalità, erano del tutto omogenei, ma ha ritenuto che la diversità delle occasioni che avevano determinato le reazioni oltraggiose conduceva ad escludere, in assenza di elementi di segno opposto, che dette reazioni dipendessero da un medesimo disegno criminoso, sebbene apparivano "inserite in un contesto di pervicacia nell'attacco agli organi giudiziari".
Ora, deve riconoscersi che siffatta motivazione è contraddittoria.
2. La unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Ma la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", e a non risultare necessaria per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio, pone l'istituto "fuori dalla realtà concreta", data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico. Ed è in relazione alla unitarietà del fine che la coerenza modale degli episodi e la loro contiguità temporale degli episodi fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria, della impossibilità di affermare cioè che gli episodi successivi siano frutto dell'insorgenza di autonome risoluzioni antidoverose.
Se dunque può escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati per come in concreto realizzati o dell'unitarietà del contesto, ovvero ancora della identità della spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa lo svolgimento dei diversi episodi, neppure può dubitarsi che ciascuno di codesti fattori, nessuno di per sè "indizio necessario", aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli.
3. Tanto ricordato e tornando al provvedimento in esame: la omogeneità degli episodi e l'intervallo temporale tra gli stessi non risultano presi in alcuna considerazione, essendosi privilegiato il riferimento alle diverse occasioni processuali senza però chiarire quali fossero e se erano state o meno le uniche intraprese e suscettibili di "risposta". Non è comunque e per ciò chiarito perché la circostanza che all'"attacco" avessero offerto il destro "iniziative" processuali diverse, sarebbe incompatibile con una deliberazione originaria di offendere ad ogni possibile occasione o con ogni "pretesto". Non emerge altrimenti dal provvedimento impugnato a quali dati concreti il Tribunale abbia ancorato la sua valutazione di "assoluta impulsività e imprevedibilità delle azioni oltraggiose".
Soprattutto, però, l'affermazione che gli oltraggi apparivano inseriti in un conteste "di evidente pervicacia nell'attacco agli organi giudiziari" (che a quanto risulta erano poi sempre lo stesso organo giudiziario), mostra, contrariamente a quanto sembra assumersi in premessa, l'apprezzamento di una intenzione unitaria, che è appunto il collante che distingue la continuazione.
4. Il provvedimento impugnato deve di conseguenza essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010