Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2000, n. 4692
CASS
Sentenza 14 novembre 2000

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In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. (Fattispecie in tema di riabilitazione in cui il tribunale di sorveglianza, rilevando che la rinuncia della persona offesa al risarcimento del danno emergeva da una dichiarazione non autenticata -e quindi priva di valenza probatoria- discostandosi dal principio sopra enunciato, aveva respinto la istanza del condannato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2000, n. 4692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4692
Data del deposito : 14 novembre 2000

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