Sentenza 14 novembre 2000
Massime • 1
In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. (Fattispecie in tema di riabilitazione in cui il tribunale di sorveglianza, rilevando che la rinuncia della persona offesa al risarcimento del danno emergeva da una dichiarazione non autenticata -e quindi priva di valenza probatoria- discostandosi dal principio sopra enunciato, aveva respinto la istanza del condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2000, n. 4692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4692 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI - Presidente - del 14/11/2000
1. Dott. RENATO LUIGI CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
2. ". PIERFRANCESCO MARINI " N. 4692
3. ". UN ET " REGISTRO GENERALE
4. " SA OC " N. 14789/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UT MA, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania, emessa in data 19 gennaio 2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
OSSERVA
Con l'impugnata ordinanza è stata respinta l'istanza di TO MA tendente ad ottenere la riabilitazione in relazione alla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., emessa nei suoi confronti dal Pretore di Acireale il 10 marzo 1992, divenuta irrevocabile il 29 marzo 1992.
Rileva il giudice di merito che non vi è prova certa dell'asserita rinuncia della parte offesa al risarcimento dei danni, "poiché in atti vi è soltanto una dichiarazione del 26 maggio 1999 non autenticata e quindi priva di certezza probatoria". Ricorre per cassazione l'interessato che denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Il ricorso merita accoglimento.
Nel vigente sistema processuale non sussiste un onere probatorio a carico dell'imputato o del condannato che invochi un provvedimento giurisdizionale a sè favorevole, ma, al più, soltanto un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il dovere di procedere ai relativi accertamenti.
Tanto fra l'altro si desume, per la fase esecutiva, dal disposto dell'art. 666, comma 5, c.p.p. che impone al giudice l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione di documenti e informazioni o, ove occorra, all'assunzione di prove;
norma che è tenuto ad osservare anche il giudice di sorveglianza nelle materie di sua competenza, tra cui - ora - la riabilitazione (art. 683 c.p.p.), stante l'espresso rinvio, contenuto nel comma 1^ dell'art. 678, all'art. 666 c.p.p.. A tale obbligo non si è attenuto, nel caso concreto, il giudice "a quo", al quale, una volta esattamente rilevata la inefficacia probatoria dell'esibita scrittura privata, non era dato sancire automaticamente la insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di riabilitazione, senza prima aver disposto - come fondatamente lamenta il ricorrente - i dovuti accertamenti in ordine alla effettività della allegata rinuncia della parte offesa dal reato al risarcimento dei danni.
Ben si comprende - perciò - la ragione per la quale debba annullarsi il provvedimento impugnato (con rinvio allo stesso giudice perché proceda ai detti accertamenti, nel rispetto del principio di diritto - precedentemente enunciato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2000