Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
In tema di reato continuato l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, anche (soltanto) attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti elementi purché significativi. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso la configurabilità della continuazione fra una pluralità di delitti di ricettazione, alcuni dei quali commessi a breve distanza di tempo tra di loro). (Conf. Sez. I, sent. 5 novembre 2008 n. 44861, non massimata).
Commentari • 5
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1220 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nei confronti di: 1) PAOLINI ANTONIO N. IL 03/12/1969 * C/ avverso l'ordinanza n. 228/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 10/11/2010 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUC1A; lette/te le conclusioni dei PG Dott. e. s,u94. ‘‘•1z11 (0151T4) …
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1225 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AIELLO ALESSANDRO N. IL 11/01/1976 avverso l'ordinanza n. 39/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del 16/03/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/sentite le conclusioni del PG-13e4t.bkk _ 'Akh\° r's‘kL.4″ Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 15/11/2012 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Alessandro Aiello, diretta al riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati giudicati con plurime sentenze di condanna, tutte emesse dal medesimo Tribunale …
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Per ritenere più fati reato avvinti dal vincolo della continuazione è necessaria l'ideazione unitaria delle pluralità di condotte illecite, che devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2008, n. 44862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44862 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 05/11/2008
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2955
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017085/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA CO LO, N. IL 15/05/1964;
avverso ORDINANZA del 27/03/2008 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27 marzo 2008 il Tribunale di Palermo, sezione prima penale, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda di applicazione della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., avanzata da AR NC LO, sul rilievo che i reati per i quali erano state pronunziate sentenze irrevocabili di condanna non erano della stessa specie e risultavano commessi in tempi diversi e a significativa distanza temporale gli uni dagli altri.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AR, il quale lamenta: a) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'erronea premessa, contenuta nell'ordinanza, che fra i reati oggetto delle sentenze ivi indicate sub) a, b), c), d), e) fosse stata dichiarata la continuazione con provvedimento n. 330/07 del 9 maggio 2005, costituente in realtà un provvedimento di cumulo;
b) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cpv. c.p., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione dell'assenza di omogeneità dei reati e alla significativa distanza temporale di commissione dei reati per i quali sono state pronunziate sei sentenze di condanna, trattandosi in realtà di episodi di ricettazione, commessi in un ristretto arco di tempo.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. L'art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare "in executivis" l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 c.p.. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell'accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall'art. 671 c.p.p. (Sez. 6, 8.5.2000, sent.n. 00 225, ric. P.G. in proc.
Mastrangelo e altri, riv. 216142). Tra gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici - purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione - il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. 1, 20 aprile 2000, n. 0 1587, rv. 215937). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un'unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicché i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall'inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell'art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale. Ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la "cognizione" del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall'istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 0 1060, rv. 189980; Cass., Sez. 1, 7 luglio 1994, n. 0 2229, ric. Caterino, rv. 198420; Cass., Sez. 1, 30 gennaio 1995, n. 0 5518, ric. Montagna, rv. 200212).
2. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata è viziata, in quanto, muovendo dall'erronea individuazione in premessa del provvedimento n. 330/07 del 9 maggio 2005 quale provvedimento di applicazione della continuazione, anziché quale provvedimento di determinazione di pene concorrenti) ha basato il rigetto della domanda avanzata da AR su dati processuali travisati (diversità dei reati e loro distanza cronologica), mentre dalla documentazione acquisita risulta che oggetto di tutte le sentenze di condanna indicate nell'istanza erano delitti di ricettazione e che alcuni dei reati sono stati commessi a breve distanza di tempo gli uni dagli altri (cfr. sentenze del Tribunale di Palermo rispettivamente in data 5 luglio 2004 - irrevocabile il 14 giugno 2006 - e 12 ottobre 2004, irrevocabile il 4 gennaio 2007).
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2008