Sentenza 9 marzo 2017
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad esso, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per guida in stato di ebbrezza nel corso del quale era emerso che l'imputato si era rifiutato di sottoporsi al secondo accertamento del tasso alcoolemico, aveva ordinato la trasmissione degli atti al P.M. ritenendo che tale ulteriore condotta configurava una modifica dell'originaria imputazione anziché un fatto nuovo ed autonomo da sottoporre ad ulteriore giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2017, n. 17213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17213 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2017 |
Testo completo
Acr 17213-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - 438/17 N. Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI REGISTRO GENERALE Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Consigliere - N. 31375/2016 Dott. VINCENZO PEZZELLA - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO nei confronti di: CE AN N. IL 20/10/1974 avverso l'ordinanza n. 145/2016 TRIBUNALE di BERGAMO, del 23/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 550 daaribe Di Narolo. The he chiesto amuella s penze renvio l'ordi canze impregnate e desporti la trasmissione olegli otti al vrabunale di serijam per l'ulteriore certo. Udit i difensor Avv.; l RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ricorre chie- dendo l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo in compo- sizione monocratica nel proc. pen. N. 145/2016 R.G. Trib. instaurato a carico di NI BE, all'udienza del 23/5/2016, con la quale, all'esito dell'istrut- toria dibattimentale, ritenuto un fatto nuovo che imponeva un adeguamento della contestazione, disponeva trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il me- desimo tribunale affinché procedesse nell'esercizio dell'azione penale anche per detto fatto nuovo. Deduce l'ufficio ricorrente l'abnormità funzionale dell'ordinanza de qua in quanto il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sul reato per cui era stata esercitata l'azione penale (guida in stato di ebbrezza), così come contestato, ed eventual- mente trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica affinché procedesse ex art. 518 cod. proc. pen. per il fatto nuovo emerso dall'istruttoria del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici, non contestato originariamente dall'accusa. Ciò in quanto si trattava, come risulta anche dal testo dell'ordinanza impugnata, di "fatto nuovo" emerso dal dibattimento, che si aggiungeva al precedente, e non già di fatto diverso incompatibile con quello ab initio contestato. Tanto si sostiene in - ricorso- ha creato una stasi ed una indebita regressione del procedimento, per cui si è di fronte ad un provvedimento cha va annullato, per cui si chiede annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata e disporsi la trasmissione degli atti al tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati.
2. L'ordinanza impugnata appare effettivamente affetta da abnormità, in quanto il giudice, senza pronunciarsi in ordine al reato contestato, ha disposto un'indebita regressione del procedimento alla fase già superata delle indagini pre- liminari. Occorre prendere le mosse dal disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen., secondo cui: "1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione col- legiale anziché monocratica.
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518. 3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2". 2 Orbene, nel corso o all'esito di un processo possono aversi due diverse eve- nienze, che comportano due sviluppi dibattimentali diversi. Il primo caso, che non è quello che ci occupa, è quello in cui il fatto-reato come emerso dal processo sia diverso da quello disegnato dal capo d'imputazione. Deve trattarsi, sia chiaro, di un fatto storico diverso e non di una diversa qualifi- cazione giuridica di quello indicato in imputazione che, come appena visto è con- sentita al giudice ai sensi del primo comma dell'articolo 521 cod. proc. pen. Analogamente procederà, ai sensi del terzo comma della norma testé citata, in tutti i casi in cui il Pubblico Ministero dovesse avere effettuato una nuova con- testazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2 del codice di procedura penale. In tali casi il giudice, ai sensi del comma secondo dell'articolo 521 del vigente codice di rito, trasmetterà con ordinanza gli atti al Pubblico Ministero senza che debba pronunciare alcuna sentenza. Il giudice, infatti, non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo della diversità tra fatto commesso e fatto contestato e contemporaneamente as- solvere da quest'ultimo l'imputato perché i due provvedimenti contestualmente emessi si porrebbero in intrinseca contraddizione e il successivo giudizio incorre- rebbe nella preclusione del giudicato, ma deve limitarsi, qualora rilevi la diversità del fatto, a disporre la trasmissione degli atti al P.M., lasciando con ciò impregiu- dicata qualsiasi futura determinazione di quest'ultimo (così Sez. 6, n. 9743 del 21/1/2004, Polidori, Rv. 229209; conf. Sez. 6, n. 5805 del 23/03/1995, Dassogno ed altri, Rv. 201683 ). Nello stesso senso si è univocamente espressa anche tutta la giurisprudenza successiva di questa Corte, che ha più volte ribadito il principio che, una volta accertata la diversità del fatto emerso dall'istruttoria dibattimentale rispetto a quello enunciato nel decreto che dispone il giudizio, va disposta la trasmissione degli atti al P.M., senza la contestuale assoluzione, per insussistenza, dal fatto contestato, che si porrebbe in insanabile contraddizione con l'ordinanza finalizzata all'esercizio dell'azione penale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 34555 del 22/4/2010, Colazzo, Rv. 248161, in un caso in cui il tribunale aveva ritenuto configurabile il delitto di violenza privata nel fatto contestato come esercizio arbitrario delle pro- prie ragioni con violenza sulle cose). Va chiarito che, perché il giudice debba disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero occorre che il fatto, diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518, possa dirsi accertato e non semplicemente prospettato da una delle parti. E, per completezza, va ricordato che tale possibilità è offerta anche al giudice di secondo grado, ma che, in tal caso, come questa Corte ha più volte 3 affermato, quando il giudice ad quem si avveda di una diversità del fatto, non colta nei precedenti gradi di giudizio o emersa successivamente dinanzi ad esso, egli tenuto a disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al PM, provvedendo an- che a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, onde evitare il suo passaggio in giudicato (cfr. ex multis, Sez. 2, n. 47976 del 19/11/2004, Mastrocinque, Rv. 230954; Sez. 2, n. 9471 del 25/9/1996; Bar- lotti, Rv. 206274; Sez. Un. n. 2477 del 6/12/1991 dep. il 1992, Paglini, Rv. 189397). Il giudice di appello è obbligato in tal senso, se accerta che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all'imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conse- guentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa.
3. Il diverso caso all'odierno esame, invece, è quello in cui, oltre a quello rappresentato in imputazione, che rimane sub iudice, si accerti, nel corso o all'esito del giudizio, un fatto-reato nuovo non ancora contestato all'imputato e il Pubblico Ministero, con il consenso dell'imputato, non abbia chiesto di essere autorizzato alla nuova contestazione ai sensi dell'art. 518 co. cod. proc. pen. Ebbene, non vi è nessun dubbio che il giudice in tale caso debba trasmettere con ordinanza gli atti al P.M. affinché proceda in ordine alla nuova notitia criminis emersa dal dibattimento, potendo disporre tale trasmissione anche prima della sentenza e della stessa conclusione dell'istruttoria dibattimentale. Significativa- mente, infatti, la previsione dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen. si colloca nel capo delle nuove contestazioni e non in quello della deliberazione, attestando che tale potere può essere esercitato quando fatto sia stato ormai ricostruito pun- tualmente, il che, appunto, ben può verificarsi anche prima della conclusione dell'intera istruttoria dibattimentale. Indipendentemente dal fatto che l'ordinanza de qua sia pronunciata in corso o all'esito del giudizio, resta tuttavia in piedi anche l'originaria imputazione, che deve avere un suo epilogo decisorio e che nel caso che ci occupa è mancato. L'equivoco, nel caso che ci occupa, evidentemente, può essere insorto avendo il giudice ritenuto che l'essere emerso nel corso del processo che il NI non aveva collaborato in occasione del secondo accertamento alcoolemico, non sof- fiando in maniera sufficiente nell'etilometro, configurasse una modifica dell'origi- naria imputazione e non un fatto nuovo da sottoporre ad ulteriore giudizio. In realtà, così non è. Al NI, infatti, veniva contestata la guida in stato di ebbrezza, con riferi- mento all'art. 186 co. 2 lett. c) CDS perché, in Bergamo il 10/1/2013 circolava sulla pubblica via alla guida dell'autovettura Renault Twingo targata BG274PA in 4 stato di ebbrezza per l'uso di bevande alcoliche e precisamente con un tasso alco- lemico riscontrato pari ad almeno 1,95 g/l (che era il risultato dell'unica prova effettuata). Orbene, pur in presenza di un accertamento alcolemico non portato a termine, il Pubblico Ministero aveva ritenuto di esercitare l'azione penale per il reato di guida in stato di ebbrezza ritenendo, evidentemente, di poterla provare, oltre che con l'esito della prima prova, con altri elementi di fatto risultanti dall'istruttoria dibattimentale. Come ricorda correttamente il PG ricorrente, infatti, costituisce principio reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità seppure, va - aggiunto, non univocamente- che lo stato di alterazione alcolica può essere accer- tato con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale (in tal senso, anche se con diverse conclusioni circa la possibilità che possa esserlo per tutte le soglie previste dalla norma vedasi Sez. 4, n. 26562 del 26/5/2015, Bertoldo, Rv. 263876; Sez. 4, n. 13851 del 12/11/2014, Fattizzi, Rv. 262870, Sez. 4, n. 2241 del 26/2/2014, Rv. 259222; Sez. 4 n. 22239 del 29/1/2014, Politano, Rv, 259214; Sez. 4, n. 30231 del 4/672013, Do Nascimento, Rv. 255870; n. 48251 del 29/11/2012, Rv, 254078; contra Sez. 4, Sentenza n. 36889 del 16/04/2014 Ud. (dep. 04/09/2014) Rv. 260298 In ogni caso, la contestata sussistenza della guida in stato di ebbrezza, indi- pendentemente dalla sua prova, non collide, ed è cosa diversa, rispetto al possibile ulteriore reato di cui all'art. 186, comma 7, CDS, anche in ipotesi di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica del soggetto sottoposto ad accer- tamento. Ciò in ragione dell'autonomia dei reato di cui all'art. 186, comma 7, CDS rispetto alle ipotesi di cui al secondo comma (così questa Sez. 4, n. 43845 del 26/9/2014, Lambiase, Rv. 260604, che ha precisato che il rinvio dell'art. 186, comma settimo, cod. strada al comma secondo, lett. c) della medesima disposi- zione riguarda solo il trattamento sanzionatorio); Tale autonomia è confermata dalla diversa ratio dei due precetti, integrata nell'ipotesi del reato di rifiuto, rispetto a quella dell'art. 186, comma 2, CDS, anche dall'ulteriore intento di impedire attraverso la sanzione del rifiuto - il frapponi- - mento di ostacoli nell'attività di controllo per la sicurezza stradale (Cass. Sez. 4', Sentenza n. 6355 del 08/05/1997 Rv. 208222). Rispetto alla originaria prospettazione accusatoria riguardante la guida in stato di ebbrezza in ciò ha ragione il PG ricorrente- il giudice doveva pronunciare sentenza, anche se ha ritenuto di trasmettere gli atti al PM perché, evidentemente, la mancata collaborazione del NI alla seconda prova dell'alcooltest può con- figurare la diversa ipotesi di reato del rifiuto ex art. 186 co. 7 CDS. 5 Peraltro, nell'ordinanza resa a verbale all'udienza del 23/5/2016, corretta- mente il giudice lombardo ha ritenuto di trovarsi di fronte ad un fatto nuovo, anche se poi ha errato nel ritenere che si imponesse "un adeguamento della contesta- zione" e di definire il processo con ordinanza ex art. 521 cod. proc. pen. Costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità il principio che integra il reato di cui all'art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accer- tamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezio- namento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l'iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l'una dall'altra (Sez. 4, n. 45919 del 3/4/2013, Hoch- rainer, Rv. 257540; conf. Sez. 6, n. 15967 dell'8/3/2016, Ghezzi, Rv. 266994). Sotto tale aspetto, nel trasmettere gli atti al PM. in relazione all'ipotizzato ulteriore nuovo reato ex art. 186 co. 7 CDS il giudice ha esercitato un potere che la norma gli attribuiva, ma tale potere non poteva che essere limitato ai fatti ma- teriali ritenuti suscettibili di essere sussunti interamente nella ravvisata nuova fat- tispecie, senza possibilità di una immediata riqualificazione (ex art. 521, co. 1, cod. proc. pen.). Così non è avvenuto nel caso di specie, avendo il Tribunale travolto anche la contestazione legittimamente formulata per fatti insuscettibili di assorbimento al- cuno nel ritenuto fatto diverso. La piena autonomia del reato di guida in stato di ebbrezza rispetto al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici avrebbe, in- vece, imposto al Tribunale di Bergamo la deliberazione su di essa.
4. In conformità al consolidato orientamento di codesta Corte di legittimità, pertanto, appare abnorme il provvedimento con cui il giudice non si è limitato ad ordinare legittimamente la trasmissione degli atti al pubblico ministero in riferi- mento al fatto nuovo accertato nel dibattimento, ulteriore ed autonomo rispetto alla contestazione originaria, ma ha determinato la regressione del procedimento anche con riguardo all'imputazione già contestata (cfr. Sez. 6, n. 8997 del 31/1/2007, Rv 235926; Sez. 6, n. 12509 del 11/3/2010 Rv. 246732, e, da ultimo, Sez. 2, n. 15991 del 7/1/2016, Rv. 266836 in un caso in cui era stato contestato il reato di ricettazione di targhe automobilistiche provento di furto, ed era emerso in dibattimento che le stesse erano state apposte su un veicolo anch'esso di pro- venienza furtiva, la S.C. ha ritenuto abnorme la riqualificazione dell'intera vicenda ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. e la restituzione degli atti al pubblico ministero, in assenza di una decisione sul delitto di ricettazione originariamente contestato). 6 In ragione delle sopraesposte considerazioni il provvedimento impugnato deve essere perciò annullato con rinvio al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per l'ulte- riore corso del giudizio. Così deciso in Roma il 9 marzo 2017 Il Presidente Il Consigliere estensoreestensore Rocco Marco Blaiotta Vincenzo Pezzella Reffeces Depositata in Cancelleria Oggi. -5 APR. 2017 M E R P Il Funzionario Giudiziario Patrizia Cierra D N E 7