Sentenza 26 settembre 2014
Massime • 3
La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, la cui sussistenza preclude all'imputato la possibilità di ottenere la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall'art. 186, comma settimo, al comma secondo lett. c) del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiamato dal comma secondo bis, disciplinante l'aggravante in oggetto.
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici costituisce una distinta e autonoma fattispecie incriminatrice rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto il rinvio dell'art. 186, comma settimo, cod. strada al comma secondo, lett. c) della medesima disposizione riguarda solo il trattamento sanzionatorio.
Quando si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non ricorre se l'imputato abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento.
Commentari • 9
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La massima L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 33594). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 33594 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di …
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L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Corte di Cassazione Sez. 4 penale sentenza n.21835 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 02/12/2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: PG PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO BD nato il **/1981 in Bosnia avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2014, n. 43845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43845 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 26/09/2014
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana M.T. - Consigliere - N. 1718
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 18183/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB TO N. IL 09/07/1961;
avverso la sentenza n. 3504/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
udito il difensore avv. Donzelli Riccardo da Milano, il quale riportatosi ai motivi, chiede accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell'8/2/2012, condannò BI NI, giudicato colpevole del reato di guida in stato d'ebbrezza alcolica aggravato dall'aver cagionato un incidente stradale, nonché del reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico, alla pena stimata di giustizia, effettuata la riduzione del prescelto rito abbreviato, nonché alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca dell'autovettura.
2. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 4/10/2013, rigettata l'impugnazione proposta dall'imputato, confermò la statuizione di primo grado.
3. Avverso quest'ultima sentenza BI NI propone ricorso per cassazione prospettando plurime censure.
3.1. Con i primi due motivi il ricorrente, sia sotto il profilo della violazione di legge che del difetto motivazionale in questa sede rilevabile, denunzia vizio della contestazione, lesivo del contraddittorio. L'addebito che si muove nel capo d'imputazione è quello di aver guidato autovettura in stato d'ebbrezza alcolica. La circostanza del rifiuto a sottoporsi all'alcoltest non assume il significato d'incolpazione di quest'ulteriore trasgressione, quanto di una enunciazione accessoria incidentale. La conferma di un tale convincimento il BI reputa di trarla dagli stessi atti del P.M., il quale durante il corso delle indagini non aveva mai evidenziato un tale rimprovero. L'impugnante, inoltre, non condivide la conclusione del Giudice di merito, secondo il quale andava esclusa la paventata lesione in quanto il BI aveva avuto modo di difendersi, conoscere tutti gli atti e liberamente decidere di essere giudicato col rito abbreviato, poiché: "Non garantisce lo svolgimento di un'effettiva difesa la presa visione degli atti processuali e la scelta di un rito alternativo, allorquando difetti la contestazione di una delle due ipotesi di reato per le quali è stata emessa sentenza e in ordine alla quale non è stato svolto alcun rilievo difensivo".
3.2. Con il terzo motivo, denunziante violazione di legge, il ricorrente critica la condanna per guida in stato d'ebbrezza per mancato accertamento di un tale stato, desunto solo per via sintomatica dal Tribunale. Il primo Giudice aveva negato di ricondurre il fatto all'ipotesi costituente solo violazione amministrativa di cui all'art. 186 C.d.S., lett. a) ponendo l'accento su un corollario sintomatico, a suo dire, univoco (alitosi alcolica, occhi lucidi, condotta di guida). La Corte d'appello aveva reputato di giungere alla stessa conclusione attraverso un'operazione ermeneutica (il richiamo al comma 2, lett. e, operato nel comma 7) non condivisa dal ricorrente. I due reati (guida in stato d'ebbrezza e rifiuto) devono considerarsi perfettamente autonomi e il richiamo operato dal comma 7 al comma 2, lett. c), a seguito della reintroduzione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, ha solo valenza quod poenam. Quanto alla valorizzazione del profilo sintomatico il BI sostiene che lo stesso non era tale da far ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo stato d'ebbrezza eccedesse l'ipotesi lieve di cui alla lett. a) e la causazione dell'incidente, ritenuto lievissimo, non avrebbe potuto violare la regola del favor rei.
3.3. Con il quarto motivo viene dedotta violazione della legge processuale per non essere stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante lo svolgimento del rilievo tecnico volto ad accertare lo stato d'ebbrezza. Ove fosse stata assicurata la presenza di un legale il BI avrebbe avuto modo di conoscere le conseguenze derivanti dalla sua decisione di rifiutare di sottoporsi al controllo.
3.4. Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che la preclusione alla sostituzione della pena con il lavoro socialmente utile non si applica al caso del rifiuto: l'art. 186 cit., comma 7 secondo l'assunto, richiamerebbe il trattamento penale di cui al comma 2, lett. c), mentre l'aggravante di aver provocato un incidente estenderebbe la sua portata solo all'ipotesi di guida in stato d'ebbrezza e a riprova di una tale interpretazione il ricorrente pone in luce la diversità delle due ipotesi di reato. Scostandosi da una tale ricostruzione ermeneutica si verrebbero a violare gli artt. 3 e 27 Cost. "vedendo trattate aprioristicamente allo stesso modo le condotte del soggetto che si sottragga all'accertamento alcolimetrico e quella invece, certamente di maggior allarme sociale, del soggetto che guidi in stato di ebbrezza, ma con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/i".
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I primi due motivi sono destituiti di fondamento. Il capo d'imputazione, al contrario di quel che assume il ricorrente, puntualmente individua le due incolpazioni per le quali l'imputato veniva chiamato a giudizio, con l'indicazione, oltre che della condotta addebitata (il che sarebbe bastato), delle norme di legge violate. Non può assegnarsi rilievo di sorta alla scelta espositiva, la quale ha privilegiato tenere insieme i due fatti addebitati (circolando alla guida in stato d'ebbrezza alcolica e cagionando, perciò, un incidente stradale, si rifiutava di sottoporsi all'accertamento "del proprio stato di alterazione psico-fisica"). Di conseguenza l'imputato, sulla base del decreto di citazione è stato posto in condizione, ovviamente assistito dal proprio difensore, di rappresentarsi per intero l'accusa che gli si muoveva. Nè, è appena il caso di soggiungere, egli poteva fare affidamento sul contenuto di taluno degli atti d'indagine, quel che gli si addebitava, infatti, trova forma esclusiva nella contestazione di cui detto, esaustiva e perfettamente comprensibile.
5. Il terzo motivo risulta fondato nei termini di cui appresso. L'autonomia dei reati di guida in stato d'ebbrezza e di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti del caso e il tenore letterale delle disposizioni normative rende implausibile la scelta interpretativa adottata dalla Corte territoriale. Coglie, invero, nel segno il ricorrente allorquando evidenzia che il richiamo operato dal comma 7 al comma 2, lett. c) è solo quod poenam, nel mentre le ipotesi di cui al comma 2, lett. a), b) e c) costituiscono, a loro volta, la prima, una fattispecie di trasgressione amministrativa e le altre, due distinte figure di reato, a gravità crescente (Cass., Sez. 4, n. 7305 del 29/1/2009, Rv. 242869). Piuttosto, devesi osservare, siccome reiterata mente affermato in questa sede (cfr., dal ultimo, Cass., Sez. 4, n. 2241 del 26/2/2014, Rv. 259222; n. 22239 del 29/1/2014, Rv. 259214; n. 30231 del 4/672013, Rv. 255870; n. 48251 del 29/11/2012, Rv. 254078), che lo stato di alterazione alcolica può essere accertato con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S.; fermo restando che la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione di merito, ove si ritengano travalicate le soglie superiori.
Ciò posto, annullata sul punto la statuizione impugnata, il Giudice del rinvio dovrà, adeguatamente motivando sulla base dell'evidenza disponibile, verificare se l'imputato versava in stato d'ebbrezza alcolica e, in caso affermativo, a quale delle ipotesi previste dalla legge essa deve ritenersi riconducibile.
6. Il quarto motivo è palesemente privo di giuridico fondamento. Così come fatto rilevare dalla Corte territoriale, l'avvertimento circa la facoltà di farsi assistere da un difensore non venne effettuato in quanto l'imputato oppose il suo netto rifiuto all'accertamento in relazione al quale avrebbe avuto la facoltà di farsi assistere (senza, tuttavia, che l'atto potesse essere ritardato). Sostenere che, ove fosse stato reso edotto della facoltà di farsi assistere, reperito in tempo reale un legale, su consiglio di questi non avrebbe ricusato l'accertamento, è solo una manifesta congettura, peraltro incompatibile con il precetto di legge, che impone l'avvertimento allorquando debba farsi luogo al test.
7. Il quinto ed ultimo motivo deve essere rigettato.
Condivisamente questa Corte ha già avuto modo di affermare che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall'art. 186 C.d.S., comma 7, al comma 2, lett. c), medesimo art., il quale, a sua volta, è richiamato dal comma 2 bis, disciplinante l'aggravante in oggetto (Sez. 4, n. 9318 del 14/11/2013, Rv. 258215). Di conseguenza, la sussistenza di una tale aggravante deve reputarsi preclusiva per l'accesso al lavoro di pubblica utilità.
8. Annullata in relazione a quanto esposto la sentenza impugnata, nel resto la statuizione è divenuta irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza e rinvia sul punto alla Corte d'Appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2014