Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 1
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, previsto dal comma settimo dell'art. 186 cod. strada, è configurabile anche nel caso di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica da parte del soggetto sottoposto ad accertamento, stante l'autonomia di detto reato rispetto alla distinta fattispecie di guida in stato di ebbrezza, disciplinata dal comma secondo del medesimo articolo 186.
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di Assunta Cocomello Sommario: 1. Premessa: i rapporti tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico 2. Le Sezioni unite sulla configurabilità dell'aggravante del procurato incidente stradale nell'ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso di alcool 3. Le Sezioni unite sull'applicabilità del raddoppio della durata della sanzione della sospensione della patente di guida anche all'ipotesi del rifiuto. Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa: i rapporti tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico Dopo l'approvazione del nuovo codice della strada, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2014, n. 13851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13851 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 12/11/2014
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 2150
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 24998/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ IC N. IL 23/02/1985;
avverso la sentenza n. 400/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 08/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8/1/2014 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto TT RI responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7. Al predetto era addebitato di essersi rifiutato, sebbene richiesto, di sottoporsi all'accertamento per la quantificazione del tasso alcolemico (fatto del 12/1/2010). In fatto era stato accertato che il TT, fermato per un controllo dai Carabinieri di Casarano, fu notato manifestare elementi sintomatici esterni di alterazione psico - fisica correlata all'assunzione di bevande alcoliche, quali occhi arrossati e alito fortemente vinoso. Sottoposto all'accertamento preliminare, risultato positivo, era stato invitato a sottoporsi al successivo accertamento presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Casarano e a ciò si rifiutava.
2. La Corte rigettava l'assunto difensivo secondo il quale il rifiuto sarebbe stato solo momentaneo, seguito da dichiarazione di disponibilità non raccolta dai militari, in ragione della ritenuta irrilevanza di un eventuale consenso manifestato a reato ormai consumato, tanto da essere già complete le operazioni di verbalizzazione. Riteneva, altresì, che l'accertamento strumentale operato ai sensi dell'art. 187 C.d.S., comma 3, legittimava i Carabinieri a richiedere l'accertamento strumentale ai sensi del comma 4 della predetta norma, onde di stabilire il tasso alcolemico rilevante ai fini della esatta configurazione della fattispecie nelle tre ipotesi previste dal comma 2 della citata norma. Dichiarava, altresì, inammissibile la domanda di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, perché proposta con i motivi nuovi aggiunti a quelli sviluppati con l'atto d'appello.
3.Con ricorso per cassazione l'imputato deduce:
1) Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7, e comma 2, lett. c), e omessa ovvero contraddittoria motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E. Rileva che la ratio legis della norma va ravvisata nelle necessità di consentire l'accertamento dell'eventuale stato di ebbrezza del guidatore, con l'ovvia conseguenza che non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 7, ove sia possibile compiere siffatta constatazione mediante la mera valutazione obiettiva della sintomatologia tipica, che rende inutile il ricorso ad accertamenti strumentali. Rileva la contraddittorietà dell'impianto motivazionale, posto che la Corte territoriale dapprima riconosce l'avvenuto accertamento dello stato alcolico dell'imputato, poi ritiene contraddittoriamente integrata l'ipotesi criminosa di cui all'art. 187 C.d.S., comma 7.
2) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7, e comma 2, lett. c), e omessa ovvero contraddittoria motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E. Rileva che la Corte territoriale ha obliterato i rilievi giuridici in ordine all'assenza degli elementi costitutivi del reato contestato all'imputato, sul mero presupposto che l'accertamento strumentale sarebbe stato necessario per stabilire l'esatta configurazione della fattispecie nelle tre ipotesi previste della norma, trascurando che, per giurisprudenza consolidata, è consentito l'accertamento sintomatico di tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S.. 3) erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 9 bis, e omessa ovvero contraddittoria motivazione. Osserva che la sentenza risulta viziata dall'erronea applicazione della legge penale, oltre che errata e immotivata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto non operare la conversione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, sebbene ricorrano i requisiti di legge, sul presupposto che l'istanza sarebbe stata formulata con motivi nuovi e sarebbe, pertanto, inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente stante l'intima connessione, sono destituiti di fondamento. Si evidenzia, infatti, che il principio reiteratamente affermato da questa Corte (cfr., dal ultimo, Cass., Sez. 4^, n. 2241 del 26/2/2014, Rv. 259222;
n. 22239 del 29/1/2014, Rv. 259214; n. 30231 del 4/672013, Rv. 255870; n. 48251 del 29/11/2012, Rv. 254078) secondo cui lo stato di alterazione alcolica può essere accertato con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S., non collide con la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, anche in ipotesi di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica del soggetto sottoposto ad accertamento, e ciò in ragione dell'autonomia del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, rispetto alle ipotesi di cui al comma 2 (cfr. Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 43845 del 26/09/2014, Rv. 260604). Detta autonomia è confermata dalla diversa "ratio" dei due precetti, integrata nell'ipotesi del reato di rifiuto, rispetto a quella dell'art. 186 C.d.S., comma 2, anche dall'ulteriore intento di impedire - attraverso la sanzione del rifiuto - il frapponimento di ostacoli nell'attività di controllo per la sicurezza stradale (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 6355 del 08/05/1997 Rv. 208222). 2. È fondato, invece, l'ultimo motivo di ricorso, alla luce della previsione normativa- tesa a consentire, in difetto di preclusioni, la più ampia applicazione della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - in forza della quale la stessa sostituzione può essere disposta anche d'ufficio dal giudice, sempre che l'imputato non si opponga.
3. Nei limiti indicati il ricorso deve trovare accoglimento, con annullamento della sentenza in parte qua e rinvio alla Corte d'Appello di Lecce affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Trattandosi si accoglimento parziale la statuizione determina gli effetti di cui all'art. 624 c.p.p., con riferimento all'affermazione della responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2015