Sentenza 3 aprile 2013
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l'iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l'una dall'altra.
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Alcoltest: gli aspetti importanti che si devono conoscere Con l'alcoltest – esame realizzato tramite prelievo del sangue o con etilometro – si accerta il valore di alcol presente nel sangue, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla legge. L'attuale normativa in materia di guida in stato di ebrezza, non sempre ben conosciuta, è molto severa: essa, infatti, prevede gravi sanzioni per chi non rispetta le regole. I limiti e le sanzioni. Il livello massimo di alcol nel sangue consentito è di 0,50 g/l (0,00 g/l per i minori di 21 anni, per i cd. neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). Oltre tale soglia, l'articolo 186 …
Leggi di più… - 2. ALCOLTEST: vademecum sugli aspetti importanti che si devono conoscereRedazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 14 aprile 2018
Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello Alcoltest: gli aspetti importanti che si devono conoscere Con l'alcoltest – esame realizzato tramite prelievo del sangue o con etilometro – si accerta il valore di alcol presente nel sangue, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla legge. L'attuale normativa in materia di guida in stato di ebrezza, non sempre ben conosciuta, è molto severa: essa, infatti, prevede gravi sanzioni per chi non rispetta le regole. I limiti e le sanzioni. Il livello massimo di alcol nel sangue consentito è di 0,50 g/l (0,00 g/l per i minori di 21 anni, per i cd. neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di …
Leggi di più… - 3. Alcoltest: cosa succede se non si firma il consenso informatoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2013, n. 45919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45919 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2013 |
Testo completo
ACR 19 45 9 19 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/04/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 414/2013 - Presidente N.W- Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere - Dott. FELICETTA MARINELLI REGISTRO GENERALE N. 34319/2011 - Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Rel. Consigliere - - Consigliere -Dott. MARCO DELL'UTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI EF N. IL 09/04/1962 avverso la sentenza n. 33/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO, del 16/05/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO LA COVIELLO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. OSVALDO GIUSEPPE VALENTI, del Foro di Boljano, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ti colso Ritenuto in fatto Il Sig. EF AI, nato il [...] a [...], veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati contravvenzionali di cui agli artt. 81 c.p. e 186, comma 1 e 2 lett. B e comma 7 D.lgs. 285/1992 e successive modifiche, per avere, in data 9.1.2009, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, guidato il veicolo targato CE083FC, in stato di ebbrezza (1.46 g/l) in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, e per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento da parte degli organi di Polizia previsto dal comma quarto del Codice della Strada. Fatto accertato a campo di Trens. Verso le 3:25 del 9. 1.2009 una pattuglia dei Carabinieri, mentre era impegnata in un posto di controllo il località Campo di Trens (BZ), notava l'autovettura di proprietà dell'imputato e dal medesimo condotta imboccare improvvisamente una strada secondaria. I Carabiniri, insospettiti da tale manovra, si mettevano all'inseguimento dell'automobile, intimandone l'arresto a mezzo del lampeggiante e dei segnali di direzione, senza tuttavia suscitare alcuna reazione. Le forze dell'ordine, allora, seguivano l'imputato fino a che egli non si fermava in prossimità della propria abitazione. Gli operanti gli intimavano allora l'esibizione della patente e della carta di circolazione e notavano che lo stesso versava in stato di ebbrezza poiché aveva gli occhi lucidi ed arrossati, barcollava lievemente ed emanava alito vinoso o alcolico. Il primo test eseguito dai carabinieri con l'apparecchiatura di cui al comma 3 dell'art. 186 c.d.s. (c.d. test precursore) dava esito positivo. L'imputato veniva quindi sottoposto al test dell'etilometro, che, alla prima prova, effettuata alle ore 3:49, evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,49 g/l; gli operanti lo invitavano così ad attendere pochi minuti per poter effettuare la seconda prova. Durante l'attesa, però, l'imputato si allontanava verso la propria abitazione sostenendo di aver bisogno di andare in bagno. I Carabinieri non lo trattenevano ma gli facevano presente che se non si fosse sottoposto al secondo test avrebbero proceduto al sequestro dell'autovettura, mentre quest'ultima non sarebbe stata sequestrata se avesse accettato di sottoporsi alla prova anche in caso di esito positivo: il primo test, infatti, aveva dato un risultato inferiore alla soglia di 1,50 g/l. Gli inquirenti, aspettavano dieci minuti e, non vedendolo tornare, suonavano e bussavano alla porta chiamandolo ripetutamente senza ricevere risposta alcuna. Il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Bressanone, con sentenza n. 217 del 2009, emessa in data 27.11.2009, dopo aver derubricato/riqualificato il primo reato contestato, dichiarava EF NE colpevole dei reati previsti e puniti dall'art. 186, commi 1 e 2 lett. A e comma 7 D.lgs. 1992/285, condannandolo alla pena di mesi 2 e giorni 5 di arresto ed € 1.200,00 di ammenda, nonché al pagamento delle spese processuali, sostituendo la pena detentiva con € лива 2.740,00 di ammenda. Il Tribunale disponeva altresì la sospensione della validità della patente di guida per la durata complessiva di mesi 11 e la confisca dell'autovettura sequestrata. La difesa dell'imputato interponeva appello avverso la sentenza di primo grado, la quale veniva integralmente confermata dalla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza emessa in data 16.5.2011. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, proponeva allora ricorso per Cassazione deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 1) Carenza di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, c.d.s. Lamenta la difesa dell'imputato che il giudice di seconde cure non ha adeguatamente motivato in ordine all'elemento soggettivo della richiamata fattispecie incriminatrice, non tenendo in considerazione che lo stesso, una volta eseguita la prima prova all'etilometro, si è allontanato dal luogo solo per espletare i propri bisogni fisiologici e poi si è addormentato in bagno a causa della tarda ora e della ingente escursione termica tra l'esterno e l'interno. 2) Violazione di legge ex art. 606 lett. B c.p.p. in relazione all'art. 186, comma 7, c.d.s. La difesa del ricorrente sostiene infatti che i giudici di merito abbiano errato nel ritenere integrata detta fattispecie incriminatrice, non considerando il fatto che l'imputato si era comunque sottoposto alla prima prova. 3) Violazione di legge ex art. 606 lett. B c.p.p. in relazione all'art. 186, comma 9bis, c.d.s. Inoltre il difensore adduce che il Collegio, attesa la sopravvenuta entrata in vigore del comma 9 bis dell'art. 186 C.d.s. che prevede una causa di estinzione del reato, non ha verificato la disponibilità dell'imputato a svolgere il lavoro di pubblica utilità in luogo della pena. Ritenuto in diritto Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato. A tal proposito, difatti, - questa Corte ritiene che la motivazione fornita dai giudici di merito in ordine all'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 186, comma 7, c.p.p. sia del tutto adeguata e priva di vizi. Con particolare riguardo alla censura mossa dalla difesa secondo cui la Corte d'Appello bolzanina si limitava ad affermare la correttezza della decisione del giudice di prime cure in relazione alla volontaria sottrazione dell'imputato all'alcoltest, senza pertanto fornire alcuna motivazione in merito, questa Corte rimarca, anche in questa sede quanto a più riprese ribadito, ovvero che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo Ш grado e di appello, fondendosi si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Anche il secondo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto - privo di fondamento. La Corte rileva infatti che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 186, comma 7, c.d.s. ancorchè l'imputato si fosse comunque sottoposto alla prima prova all'etilometro. Infatti, l'art. 379 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada è chiaro nello statuire che la concentrazione alcolemica "dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti”. Dunque, ai fini del perfezionamento della figura criminosa in esame, ciò che conta è che il soggetto si rifiuti di completare l'iter previsto dalla normativa, che, come detto, consta di due prove effettuate a breve distanza l'una dall'altra. Il terzo motivo di ricorso appare invece meritevole di accoglimento. Questa Corte ritiene a tal riguardo corretto affermare che l'applicazione del lavoro di pubblica utilità si risolve in una disposizione di favore per il reo, che, quindi, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., anche a fatti commessi sotto il vigore della precedente disciplina laddove non definiti con sentenza irrevocabile. Ciò perché l'apprezzamento del carattere complessivamente più favorevole va sviluppato considerando la disciplina normativa nel suo complesso ed in ragione degli effetti che ne possono derivare per il reo. Occorre rilevare altresì che, ai fini della sostituzione della pena, non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente, ex art. 186, comma 9 bis, C.d.s., la sua non opposizione: ne deriva che ove l'imputato abbia manifestato la non opposizione, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (Cass. 17.1.2012, Ghibaudo, RV 252170; Cass. 2.2.2012, Ambrosi, RV 251956). Infine, questa Corte rileva che la sopravvenuta depenalizzazione, limitatamente - all'ipotesi prevista dall'art. 186, comma 2 lett. A, C.d.s., del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ad opera della legge n. 120 del 2010, rilevata nel giudizio di legittimità impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ma non la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, in virtù del principio di legalità- irretroattività operante anche per gli illeciti amministrativi, non rinvenendosi nella citata ill legge una previsione in senso contrario che induca a far ritenere una deroga a tale principio. Tutto ciò premesso, la Corte
P.Q.M.
Лизочен о Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. A, C.d.s. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Annulla con rinvio in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.s. limitatamente all'omessa valutazione dell'istanza di applicazione di lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Trento. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 3 aprile 2013. Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Jaudio D'Isa Dott.ssa Mariapia Gaetana Savino мерно CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 NOV. 2013 E HFUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U O A I N Z S Giulio Mata TIBERI S T R O C