Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
Nei confronti dello straniero inottemperante al divieto di rientro nel territorio dello Stato a seguito di precedente espulsione deve in ogni caso procedersi a nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera; pertanto, è illegittima l'adozione, in tale caso, di un ordine di allontanamento da parte del questore ai sensi dell'art. 14, comma quinto bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e la relativa inottemperanza non può integrare il reato di cui al comma quinto ter dell'art. 14 cit..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 40798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40798 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/09/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3079
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - EGSTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 016510/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RECI OR N. IL 03/04/1981;
avverso ORDINANZA del 30/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Presidente.
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, adito ex art.309 c.p.p., ha confermato il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso dal Tribunale monocratico della sede il 23.3.2007 nei confronti di EG DO, cittadino albanese arrestato il giorno precedente e presentato per la convalida e il giudizio direttissimo in quanto sorpreso nel circondario "in violazione dell'ordine di allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque giorni emesso dal Questore di Bologna il 9.9.2006, notificatogli in pari data" insieme al decreto di espulsione del Prefetto (D.Lgs. n. 286 del 1998, art.14, comma 5 ter). La copia di entrambi gli atti per il destinatario della notifica è corredata da puntuale traduzione in lingua albanese. Il EG risulta già espulso dallo Stato, con provvedimento che aveva avuto effettiva attuazione il 9.2.2002; era illegalmente rientrato, come accertato l'otto settembre 2006, ed era stato denunciato a piede libero per lo specifico reato di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 13, comma 13; il giorno successivo era stato emesso il nuovo decreto di espulsione la cui inosservanza aveva dato luogo all'arresto ed all'ordinanza cautelare. Ad avviso del Tribunale del riesame l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, dopo una prima espulsione, è consentito soltanto l'accompagnamento alla frontiera e non è legittimo l'ordine di allontanamento nella forma di cui al D.Lgs. citato, art. 14, comma 5 bis, non rileva sulla sussistenza del nuovo reato, sempre configurabile in caso di abusivo rientro in Italia. Quanto alla scelta delle modalità esecutive da parte del Questore, essa viene ritenuta congruamente motivata con il riferimento alla indisponibilità di posti presso un centro di permanenza "che, nella sua finalizzazione all'identificazione dell'espellendo, da implicitamente conto anche delle ragioni (il difetto di identificazione, in assenza di documenti) del mancato accompagnamento diretto alla frontiera". Infine, cure mediche cui si era sottoposto l'indagato non integravano un giustificato motivo di permanenza, risultando dalla documentazione esibita che erano state in parte praticate anche nel paese d'origine.
Ricorre per cassazione il difensore, denunciando, in contrasto con quanto affermato dal giudice "a quo" e documentato in atti, la mancata traduzione del decreto prefettizio di espulsione in lingua albanese. Con altro motivo deduce l'illegittimità del provvedimento esecutivo del Questore, per carenza di motivazione circa l'impossibilità di accompagnamento alla frontiera, opzione prioritaria tassativamente prevista dalla legge.
Infine censura per illogicità l'esclusione del giustificato motivo di permanenza nello Stato, risultando dalla documentazione prodotta che, dopo intervento per ulcera perforata subito in Albania e conseguente degenza dal 27.4 al 5.7.2004, l'imputato era stato costretto ad espatriare per mancanza nel paese di strutture idonee a fornire le prestazioni terapeutiche resesi necessarie ed era stato ricoverato nel marzo 2005 (sotto altro nome) in un ospedale di Roma. Ciò escluderebbe anche la rilevanza del rientro in Italia dopo la precedente espulsione, valutato ai fini delle esigenze cautelari sotto il profilo della reiterazione criminosa dal giudice "a quo";
sotto tale aspetto, in assenza di precedenti condanne, la misura adottata appariva sproporzionata alla gravità del fatto ed alla pericolosità del soggetto.
Preliminare e assorbente è il rilievo dell'illegittimità dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore all'atto dell'accertamento dell'abusivo rientro dopo precedente espulsione. In tal caso, per espressa disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art.13, commi 13 e 13 ter, lo straniero va obbligatoriamente arrestato -
e non già, come nel caso di specie, denunciato a piede libero - e, all'esito del giudizio direttissimo, "nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera". Trattasi di disciplina sostanzialmente coincidente con quella prevista all'art. 14, comma 5 ter - ultimo periodo - del testo legislativo, che regola l'analoga ipotesi dell'espulso con ordine di allontanamento che non lascia nel termine il territorio dello Stato. In entrambe le ipotesi tale previsione esprime l'intenzione del legislatore di ammettere, quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero già espulso ed irregolarmente presente nello Stato, quella dell'accompagnamento forzato alla frontiera. Siffatta ricostruzione della reale portata della normativa trova, anzitutto, un aggancio testuale, desunto nelle locuzioni "accompagnamento immediato alla frontiera" e "in ogni caso... con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica", contenute rispettivamente nell'art. 13, comma 13, e nell'art. 14, comma 5 ter, la cui pregnanza espressiva rivela univocamente che la normativa non ammette altra soluzione che quella dell'uso di mezzi coercitivi per l'esecuzione dell'espulsione. Il risultato interpretativo è avvalorato da probanti argomenti logici, che fanno apparire indubbiamente incoerente e irragionevole la previsione della possibilità di un nuovo ordine del Questore, successivo all'accertamento dell'inottemperanza ed alla seconda espulsione, che resti affidato alla volontaria esecuzione di un soggetto il quale ha già manifestato l'intenzione di voler penetrare o permanere nel territorio italiano in spregio al provvedimento espulsivo (orientamento, dopo iniziali oscillazioni, ormai consolidato in tema di permanenza abusiva: cfr. Cass., Sez. 1^, 29.11.2005/19.1.2006, P.G. in proc. Argoubi;
14.12.2005/12.1.2006, P.G. in proc. Shumska;
9.2/15.3.2006, P.M. in proc. Ianos;
10.2/17.3.2006, P.M. in proc. Toure).
Pertanto, poiché nei confronti dello straniero resosi inottemperante al divieto di rientro nel territorio dello Stato conseguente a precedente espulsione deve in ogni caso procedersi all'adozione di un nuovo provvedimento espulsivo con immediato accompagnamento coattivo alla frontiera, è da escludere la legittimità della emanazione, in luogo di detto provvedimento, di un semplice ordine di allontanamento. L'inosservanza di tale ordine, quindi, non può essere sanzionata quale reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter, T.U. cit. sull'immigrazione, restando solo possibile un nuovo giudizio ed una nuova condanna nel caso in cui lo straniero, una volta espulso con accompagnamento alla frontiera, faccia ancora una volta rientro in Italia (cfr. Cass., Sez. 1^, 2/15.2.2006, P.M. in proc. Secara).
Consegue da quanto osservato l'illegittimità della disposta cautela per un fatto penalmente irrilevante (per il reato di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 13, comma 13, come si è detto, si procede separatamente con imputato libero) e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza coercitiva del G.I.P. e di quella di riesame qui impugnata. Seguono le disposizioni sulla scarcerazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna nel procedimento n. 4947/07 R.G.N.R., con la quale EG DO venne sottoposto a custodia cautelare, e ne ordina (pertanto l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2007