Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2014, n. 36889
CASS
Sentenza 16 aprile 2014

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In tema di guida in stato di ebbrezza, l'indicazione normativa di precisi parametri numerici per la configurabilità delle fattispecie penalmente rilevanti comporta che la tipicità del fatto non è ancorata al semplice stato di ebbrezza ma anche all'accertamento specifico e non meramente sintomatico del loro superamento, solo in presenza del quale vi è certezza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio di legalità. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto non provato lo stato di ebbrezza alcolica emergente da elementi sintomatici, quali le testimonianze dei verbalizzanti e delle vittime del sinistro stradale in ordine allo stato confusionale dell'imputato e l'allontanamento di quest'ultimo dall'ospedale prima del prelievo dei liquidi biologici).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2014, n. 36889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36889
    Data del deposito : 16 aprile 2014

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