Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l'iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l'una dall'altra.
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- 1. ALCOLTEST: vademecum sugli aspetti importanti che si devono conoscereRedazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 14 aprile 2018
Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello Alcoltest: gli aspetti importanti che si devono conoscere Con l'alcoltest – esame realizzato tramite prelievo del sangue o con etilometro – si accerta il valore di alcol presente nel sangue, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla legge. L'attuale normativa in materia di guida in stato di ebrezza, non sempre ben conosciuta, è molto severa: essa, infatti, prevede gravi sanzioni per chi non rispetta le regole. I limiti e le sanzioni. Il livello massimo di alcol nel sangue consentito è di 0,50 g/l (0,00 g/l per i minori di 21 anni, per i cd. neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di …
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Alcoltest: gli aspetti importanti che si devono conoscere Con l'alcoltest – esame realizzato tramite prelievo del sangue o con etilometro – si accerta il valore di alcol presente nel sangue, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla legge. L'attuale normativa in materia di guida in stato di ebrezza, non sempre ben conosciuta, è molto severa: essa, infatti, prevede gravi sanzioni per chi non rispetta le regole. I limiti e le sanzioni. Il livello massimo di alcol nel sangue consentito è di 0,50 g/l (0,00 g/l per i minori di 21 anni, per i cd. neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). Oltre tale soglia, l'articolo 186 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2016, n. 15967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15967 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
1 59 6 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent n. sez. 384 Carlo Citterio Presidente U.P. 8/3/2016 Emilia Anna Giordano Relatore R.G.N.19300/2015 Ersilia Calvanese De Amicis Gaetano Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ZZ Mattia, n. a Trento il 20/1/1968 avverso la sentenza emessa il 24/10/2014 dalla Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta che ha concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento, rideterminata la pena inflitta al ZZ in quella di anni uno e mesi due di reclusione con la contestata recidiva, ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza (art. 337 cod. pen. sub capo 1); guida senza patente, perché revocatagli (art. 116 Cod. Strada sub capo 2); guida in stato di ebbrezza dalla quale derivava un incidente stradale (artt. 186, commi 2 lett. c) e 2 bis Cod. Strada e rifiuto di sottoporsi alla seconda prova alcolimetrica di cui all'art. 186, comma 7 Cod. Strada, ascrittigli al capo 3), reati commessi in Trento il 15 luglio 2012. Dalla sentenza impugnata si rileva che il ZZ, alla guida di un'autovettura senza essere munito della patente di guida perché revocatagli dal Prefetto di Trento il 24 gennaio 2006, dapprima urtava l'appuntato dei Carabinieri che gli imponeva l'alt per un controllo di polizia, allontanandosi a velocità sostenuta e creando pericolo per l'incolumità degli altri utenti della strada;
poi, raggiunto in un piazzale, minacciava i verbalizzanti, ingaggiando con gli stessi una colluttazione e, infine, rifiutava di sottoporsi alla seconda prova per la misurazione del tasso alcolico dopo che, la prima prova, aveva rivelato una concentrazione alcolica pari a g/l 1,84. 2. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, il difensore del ZZ deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di merito:
2.1 travisato le risultanze processuali e omesso di valutare le dichiarazioni rese dal teste della difesa dalle quali risultava che erano stati gli agenti a mettere le mani addosso all'imputato, non essendo quindi provato il compimento di un atto di resistenza da parte del ricorrente;
2.2 erroneamente ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 186 comma 7 Cod. Strada, che non può ritenersi integrato dal rifiuto dell'imputato all'accompagnamento presso gli uffici per essere sottoposto ai controlli di legge;
2.3 erroneamente ritenuto sussistente la fattispecie aggravata, ex lett. c) dell'art. 186, ravvisabile solo in presenza di misurazione legale del tasso alcolemico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere riformata, sebbene per motivi diversi da quelli indicati con il ricorso, poiché, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, sopravvenuta alla presentazione dei motivi di ricorso, il reato di guida senza patente, in assenza di formale contestazione della recidiva nel biennio, non è più previsto dalla legge come reato sebbene come illecito assoggettato a sanzione amministrativa. Consegue, a norma dell'art. 9 comma 1 del richiamato decreto, la trasmissione degli atti al competente Prefetto, per quanto di competenza. I restanti motivi di ricorso sono infondati.
2. La Corte territoriale ha esaminato le risultanze probatorie acquisite a 3. carico del ZZ soffermandosi sulle dichiarazioni rese dal teste della difesa, amico del ricorrente e trasportato a bordo dell'autovettura in occasione dei fatti per i quali è processo, pervenendo alla conclusione della inattendibilità delle dichiarazioni perché generiche dal momento che il teste dichiarava di non sapere 2 se il ZZ avesse o meno bevuto (pag. 3). Ritiene, pertanto, il Collegio infondato il motivo di ricorso che si risolve nella proposta di un'alternativa ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di giudizio di legittimità laddove le valutazioni compiute in sentenza non siano connotate da manifesta illogicità e incongruenza delle conclusioni alle quali il giudice di merito è pervenuto, illogicità qui certamente non ravvisabile in ragione della motivazione espressa relativamente alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste della difesa e della ricostruzione della condotta di resistenza ascritta al ZZ sulla scorta delle dichiarazioni dei verbalizzanti, risultanti dalla relazione di servizio e dal referto relativo alle lesioni riportate da uno degli agenti per effetto della condotta di guida del ZZ che non si fermava all'alt intimatogli e anzi urtava il carabiniere. Questa Corte, per altro verso, ha già affermato il principio per cui è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una prova diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento di tale prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, non essendo deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, inteso come asserita, erronea valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.253099; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv.237994). Tale, in buona sostanza, il motivo articolato con riferimento alla valutazione compiuta dai giudici di merito sulla condotta del ZZ che non si è risolta nella mera fuga o nella disobbedienza ma è travalicata in atti di violenza fisica e minacce proferite all'indirizzo dei carabinieri dopo essere stato raggiunto in un parcheggio in seguito alla fuga in auto che aveva messo in pericolo anche l'incolumità degli altri utenti della strada. La motivazione posta a sostegno della conferma della pronuncia di condanna in primo grado si fonda, dunque, su argomentazioni che non presentano aspetti di manifesta illogicità e che risultano plausibili, prive di salti logici e conferenti rispetto alle emergenze istruttorie.
4. Ad analoga conclusione di infondatezza deve pervenirsi anche con riguardo al motivo di ricorso relativo alla configurabilità del reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, come contestato al capo 3). La tesi sostenuta dal difensore, infatti, si pone in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di cui all'art. 186, comma 7, Cod. Strada è integrato anche dalla condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l'iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l'una dall'altra (Sez. 4, n. 45919 del 3 да 03/04/2013, Hochrainer, Rv. 257540). Dalla contestazione è agevole rilevare che al ZZ viene ascritto non il mero rifiuto di recarsi in Caserma, dove già si trovava, bensì il rifiuto di eseguire la seconda prova alcolimetrica.
5. Rileva il Collegio, passando così all'esame del terzo motivo di ricorso, che la sentenza della Corte territoriale e quella di primo grado hanno evidenziato le condizioni psicofisiche dell'imputato al momento del controllo (alito vinoso, arrossamento agli occhi, tono di voce altro,occhi lucidi) che, unitamente al tasso alcolico risultante alla prima misurazione eseguita, significativamente superiore alla soglia legale massima, sono stati ritenuti idonei a comprovare l'ipotesi accusatoria in merito alle condizioni di alterazione da assunzione di alcolici in cui si trovava l'imputato, in concomitanza con la guida dell'autovettura. Anche riguardo al tale conclusione la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio già affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui, ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, tale stato può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 Cod. Strada, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, solo quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle altre ipotesi che conservano rilievo penale (Sez.4, n.28787 del 9/06/2011, Rata, Rv.250714; Sez.4, n.45122 del 6/11/2008, Corzani, Rv.241764). E, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui la unica rilevazione a mezzo etilometro avesse fornito indicazioni univoche sul superamento della soglia di 0,8 g/l richiamando le concrete condizioni psicofisiche del ZZ rilevate al momento del controllo di Polizia.
6. Consegue al disposto annullamento la rideterminazione della pena che, in ragione del complessivo aumento praticato per la continuazione rispetto alle fattispecie di reato ascritte al ZZ (mesi uno, riferito alle tre distinte autonome ipotesi di reato), con la diminuente del rito, comporta lo scorporo della pena di giorni sette di reclusione imputabile al reato per il quale si è pervenuti a declaratoria di non punibilità, non senza rilevare la apoditticità della richiesta difensiva (formulata in assenza di motivi solo nella parte conclusiva del ricorso) di riduzione di pena previa esclusione della recidiva e concessione delle circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 116 Cod. Strada di cui al capo 2) perché il fatto non è più previsto dalla legge come 4 reato e ordina trasmettersi gli atti al competente Prefetto di Trento. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in un anno, un mese e ventitre giorni di reclusione. Così deciso il g. 8 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Emilia Anna Giordano Carlo Citterio Gauli un girder Сашаний DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ZIPANIARIO Fiera Esposito 5