Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2016, n. 15967
CASS
Sentenza 8 marzo 2016

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Integra il reato di cui all'art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l'iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l'una dall'altra.

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    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 14 aprile 2018

    Alcoltest: gli aspetti importanti che si devono conoscere Con l'alcoltest – esame realizzato tramite prelievo del sangue o con etilometro – si accerta il valore di alcol presente nel sangue, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla legge. L'attuale normativa in materia di guida in stato di ebrezza, non sempre ben conosciuta, è molto severa: essa, infatti, prevede gravi sanzioni per chi non rispetta le regole. I limiti e le sanzioni. Il livello massimo di alcol nel sangue consentito è di 0,50 g/l (0,00 g/l per i minori di 21 anni, per i cd. neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). Oltre tale soglia, l'articolo 186 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2016, n. 15967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15967
Data del deposito : 8 marzo 2016

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