Sentenza 19 novembre 2004
Massime • 1
Nel caso in cui la questione della diversità del fatto rispetto a quello enunciato nel capo d'imputazione si ponga nel giudizio d'appello, in quanto non rilevata dal primo giudice o perchè emersa solo in secondo grado, il giudice è tenuto, non solo a disporre la trasmissione degli atti al P.M., ma anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, al fine di evitare il suo passaggio in giudicato; la sentenza è meramente processuale, perchè non si pronuncia sul fatto contestato nè su quello accertato, ed è soggetta a ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 30 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2004, n. 47976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47976 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 19/11/2004
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro NT - Consigliere - N. 1578
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - N. 9527/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST NT nato il [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 27.1.04;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Elisabetta Cesqui il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
OSSERVA
Con sentenza in data 4.3.03 il Gip del Tribunale di Firenze ha riconosciuto ST NT colpevole del reato continuato di favoreggiamento personale e reale in favore degli autori di una rapina di _ 6.800 in danno della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio in Ginestra Fiorentina (artt. 81, 378, 379 c.p.) e con la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. ha irrogato la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.
Avverso la decisione ha proposto appello l'imputato e la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 27.1.04 ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata ed ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Firenze perché proceda in ordine al delitto di concorso in rapina pluriaggravata.
I giudici di merito hanno accertato che l'auto usata dall'imputato era stata segnalata il giorno precedente la rapina come sospetta perché condotta da un individuo che era entrato nella banca solo per chiedere il cambio di una banconota da 50 E.; che circa un'ora dopo il fatto criminoso i Carabinieri rinvenivano detta auto con il motore caldo posteggiata in Signa sotto casa dell'imputato; che all'interno dell'abitazione, aperta dopo molte sollecitazioni dei Carabinieri, i quali udirono il rumore di persone che si dileguavano dalla finestra, era l'imputato; sul tavolo della cucina erano rinvenute molte banconote provento della rapina, gran parte delle quali macchiate di inchiostro rosso, esploso da una delle mazzette civetta sottratte all'istituto di credito. È stato accertato che all'interno dell'abitazione erano indumenti ed oggetti di altre tre persone che erano state ospitate sin dal giorno prima e che al momento dell'intervento dei Carabinieri tutte erano intente a cercare di pulire le banconote macchiate. La Corte territoriale ha ritenuto nel fatto contestato all'imputato gli elementi costitutivi del concorso in rapina essendo stata usata l'auto dell'imputato per la fuga dopo un primo trasbordo da altra autovettura, avendo l'imputato effettuato un sopralluogo in banca il giorno precedente, avendo partecipato alle operazioni di tentata ripulitura delle banconote, avendo fornito false indicazioni su come passò la giornata precedente alla rapina, mentre si compiva il sopralluogo e mentre nella sua abitazione erano già gli altri rapinatori.
Con il ricorso si deduce preliminarmente l'ammissibilità dell'impugnazione e si eccepisce la violazione dell'art. 50 c.p.p., trattandosi di sentenza abnorme pronunciata senza che le parti fossero chiamate a pronunciare le loro specifiche richieste in ordine ad una eventuale diversa qualificazione dei fatti, essendo stato comunque violato il principio di separazione ed autonomia delle funzioni requirenti per avere la Corte imposto al P.M. di procedere per un delitto non ritenuto dal titolare dell'azione penale. Con altro motivo deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di Appello di Firenze ignorato che il ricorrente non è stato nella propria abitazione nei due giorni precedenti la rapina, essendo stato a lavorare in provincia di Pistoia, come può essere provato da numerose testimonianze. Il ricorso è infondato. Non vi è violazione di contraddicono ove la difesa abbia partecipato ex art. 523 c.p.p. alla discussione prendendo per ultima la parola e formulando le proprie richieste (Cass. 6^ 18.12.03 n. 48525, ud. 5.11.03, rv. 228544; Cass. 4^ 12.11.03 n. 43355, ud. 18.9.03, rv. 226408; Cass. 6^ 27.5.97 n. 4911, ud 17.2.97, rv. 208139). Non incombe certo al giudice far conoscere il proprio orientamento decisorio, anticipando il giudizio ed indicando alle parti i temi ritenuti rilevanti ancor prima che il convincimento si sia debitamente formato all'esito dell'intero iter processuale. Il giudice ha piena cognizione sugli elementi tutti della fattispecie con la conseguenza che la decisione può essere adottata con riferimento a questioni che le parti scientemente o meno non hanno trattato in sede di discussione. Nè per questo si può eccepire violazione di contraddittorio per non avere la difesa esposto, anche a volte per ragioni di convenienza processuale, argomentazioni su ogni possibile questione relativa alla fattispecie da decidere.
È l'espressa disposizione dell'art. 521 c. 2^ c.p.p. che impone al giudice, qualora accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, di trasmettere gli atti al P.M. perché proceda in ordine a quanto esso giudice ha accertato. Nel caso in cui la questione della diversità del fatto rispetto a quello enunciato nel capo di imputazione si ponga nel giudizio di appello, perché non rilevata dal primo giudice o perché emersa solo in secondo grado, il giudice è tenuto non solo a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, onde evitare il suo passaggio in giudicato (Cass. 2^ 7.11.96 n. 9471, ud. 25.9.96, rv. 206274; Cass. S.U. 17.3.92 n. 2477, ud. 6.12.91, rv. 189397) procedura seguita nel caso in esame dalla Corte territoriale. Come hanno rilevato le S.U. nella decisione ora indicata(detta sentenza è meramente processuale perché non si pronuncia ne' sul fatto contestato ne' su quello accertato, è soggetta a ricorso per cassazione secondo la regola posta dagli artt. 111 Costituzione e 190 c. 2 c.p.p. previgente (ora art. 568 c. 2 c.p.p.) che non distingue tra sentenze di merito e sentenze processuali. In simile concreta fattispecie la trasmissione degli atti al P.M. perché proceda per fatto diverso non costituisce indebito esercizio da parte del giudice delle funzioni proprie del requirente, titolare esclusivo dell'azione penale, in quanto in ordine a quella imputazione, così ritenuta dal giudice, il P.M. può ben ritenere di non sussistere gli estremi per l'esercizio dell'azione penale e può chiedere l'archiviazione degli atti, così come avviene nelle ipotesi di formulazione coatta di imputazione a seguito di richiesta del Gip ex art. 409 c. 5^ c.p.p. (vedi al riguardo Cass. 4^ 2.4.04 n. 15615, c.c. 25.11.03, rv.227907, Cass. 1^ 24.1.96 n. 5291, c.c. 24.10.95, rv. 203420). Le doglianze proposte con il secondo motivo di gravame sono inammissibili perché propongono una diversa valutazione del fatto a fronte di una non illogica ricostruzione degli eventi, così come effettuata dalla Corte territoriale. Anche recentemente le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606 c. 1 lett. e c.p.p. è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6^ 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone), avendo non illogicamente la Corte territoriale considerato la presenza dell'imputato nel luogo della rapina il giorno precedente, l'utilizzazione della sua auto per la fuga ed il possesso del compendio rapinato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004