Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2004, n. 47976
CASS
Sentenza 19 novembre 2004

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Nel caso in cui la questione della diversità del fatto rispetto a quello enunciato nel capo d'imputazione si ponga nel giudizio d'appello, in quanto non rilevata dal primo giudice o perchè emersa solo in secondo grado, il giudice è tenuto, non solo a disporre la trasmissione degli atti al P.M., ma anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, al fine di evitare il suo passaggio in giudicato; la sentenza è meramente processuale, perchè non si pronuncia sul fatto contestato nè su quello accertato, ed è soggetta a ricorso per cassazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2004, n. 47976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47976
Data del deposito : 19 novembre 2004

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