Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
Al contratto collettivo di diritto comune non è consentito di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento (raggiungimento della massima anzianità contributiva), sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, atteso che se l'evento estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto validamente inserito, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti. Pertanto, a seguito della privatizzazione (D.L. n.487 del 1993 convertito in legge n.71 del 1994) del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, il contratto collettivo che disciplina tale rapporto non può derogare le norme di legge imperative, ed è quindi nulla la previsione contrattuale secondo cui il rapporto si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con la conseguenza che la estinzione del rapporto va qualificata e valutata quale effetto di un negozio di recesso, la cui giustificazione non può essere individuata nella clausola contrattuale nulla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10713 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZE PI, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Romano e con il quale elettivamente domiciliato in Roma alla via Plinio n. 44 (presso lo studio "Liccardi, Landolfi, associati"), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE s.p.a. (già E.P.I. - TE Poste Italiane), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituita;
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di S. MA Capua Vetere Sezione Lavoro n. 493/99 dell'11 maggio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 686/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2002 dal consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta MA Cesqui, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di S. MA Capua Vetere (sezione distaccata di Pignataro Maggiore) RO TT conveniva in giudizio l'TE Poste Italiane esponendo che: - era stato dichiarato "cessato dal servizio" dal cennato TE (suo datore di lavoro) per raggiungimento della massima anzianità contributiva in applicazione dell'accordo integrativo del c.c.n.l. in data 26 novembre 1994; - tale recesso era stato effettuato in forza di una clausola pattizia illegittima in quanto in contrasto con i principi di gerarchia delle fonti e con i principi di diritto comune in materia di contratti e di quelli di diritto speciale in materia di pensionamento anticipato;
- che, non essendo esso ricorrente iscritto ad organizzazioni sindacali, il predetto contratto collettivo non gli era opponibile. Il ricorrente richiedeva, quindi, all'adito Giudice del Lavoro di voler dichiarare l'illegittimità del recesso disposto dall'TE Poste, con reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300/1970 e condanna dell'ente datore di lavoro al relativo risarcimento danno. Si costituiva in giudizio l'TE Poste che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Il Pretore adito accoglieva la domanda giudiziale come dinanzi proposta, ma - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di S. MA Capua Vetere (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) "accoglie(va) l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, respinge(va) la domanda", compensando interamente tra le parti le spese di giudizio.
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: - a fronte dell'affermazione che con l'accordo integrativo cit. le parti avessero inteso solo riservarsi la facoltà di dettagliare le modalità attraverso le quali potessero procedimentalizzarsi le ipotesi di risoluzione già individuate nel contratto collettivo, "depongono nel senso della volontà di riservarsi il potere di determinare altre ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro, oltre il dato testuale dell'art. 86 c.c.n.l., anche il rilievo che uno dei criteri per l'interpretazione del contratto si rinviene nella condotta delle parti successiva alla stipulazione"; - "la previsione contrattuale in esame integra una ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro collegata al verificarsi di un fatto obiettivo: l'estinzione del rapporto non va ricollegata all'esercizio del potere di recesso di una delle parti, ma è un effetto da ricollegare alla volontà di entrambi i contraenti"; - che le parti stipulanti avessero la consapevolezza di tale ricostruzione, si desume dal testo dell'accordo integrativo nel quale si legge che la risoluzione del rapporto "si verifica" con il raggiungimento della massima anzianità contributiva e che avviene "automaticamente senza l'obbligo per l'TE di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva"; - "dato alla fattispecie in esame il corretto inquadramento, diventa rilevante, per valutare l'atto datoriale, verificare in punto di fatto se ricorrevano i presupposti obiettivi previsti dal contratto (sotto tale aspetto, peraltro, nel ricorso introduttivo l'appellato non ha avanzato contestazione alcuna) ed in punto di diritto se tale clausola di risoluzione automatica sia apponibile ad un accordo collettivo e se essa contrasti con altre normative inderogabili di legge: da tale verifica deve essere esclusa, la normativa che disciplina e limita le ipotesi di risoluzione per volontà del datore di lavoro, posto che l'estinzione del rapporto di lavoro deve essere ricollegata alla concorde manifestazione di volontà delle parti"; - "nel caso in esame l'applicazione constante di tutti gli aumenti contrattuali stabiliti dall'accordo collettivo - applicazione non contestata dall'odierno appellato - non può che condurre a ritenere che entrambe le parti abbiano individuato nel contratto collettivo la fonte regolatrice del rapporto di lavoro e che, dunque, anche il lavoratore lo abbia fatto proprio...: nel giudizio in corso l'appellato, che pure ha sostenuto l'inopponibilità del contratto collettivo, non ha dimostrato di avere manifestato in alcun modo il proprio dissenso all'operatività della disciplina collettiva, ne' ha evidenziato l'esistenza di parti di essa che nel corso del rapporto di lavoro non abbiano trovato applicazione nei suoi confronti". Per la cassazione di tale sentenza RO TT propone ricorso affidato a cinque motivi.
L'intimata s.p.a. "Poste Italiane" - già "TE Poste Italiane" - non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 cod. civ., nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" - addebita al Giudice di appello di "avere fornito una interpretazione arbitraria dell'art. 86, il quale parla di possibilità, anche con accordi integrativi., di fissare 'ulteriori modalità di risoluzione del rapporto di lavoro...' e non già del potere di stabilire nuove ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, diverse da quelle previste dall'art. 79 del c.c.n.l.". Con il secondo motivo di ricorso viene denunziata "la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2118 cod. civ., dell'art. 1 della legge n. 604/1966 e dell'art. 18 della legge n. 300/1971 in quanto erroneamente il Tribunale di S. MA Capua Vetere non ha considerato che "la clausola dell'accordo integrativo, la quale sottrae al controllo della legge in materia di recesso datoriale dipendente coloro che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva, è assolutamente nulla per aver previsto una nuova ipotesi di risoluzione automatica del rapporto di lavoro".
Con il terzo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 cod. civ., nonché 1321 cod. civ., nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" - addebita al Giudice di appello di "non avere individuato con chiarezza quale fossero i soggetti che rivestivano la qualifica di parti direttamente impugnate delle conseguenze giuridiche dell'accordo del novembre 1994, non chiarendo se tra le parti ci fosse il singolo lavoratore oppure l'organizzazione sindacale che l'avrebbe rappresentata, (atteso che), stante la mancata attuazione dell'art. 39 Cost. il contratto collettivo non ha efficacia erga onines e, essendo di natura imperiale, produce effetto solo tra le parti stipulanti o i soggetti che vi prestino adesione implicita o esplicita". Con il quarto motivo di ricorso è addebitata al Tribunale di S. MA Capua Vetere "la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 407/1990 (come modificata dall'art. 1 del d.l. n. 503/1992) e dell'art. 4 del d.P.R. n. 1092/1973" in quanto nella sentenza impugnata "è stata erroneamente applicata la clausola dell'accordo collettivo - "che, ai sensi della disciplina della legge n. 407/1990, afferma che il diritto alla permanenza in servizio deve essere esercitato dal lavoratore e che, nella specie, l'interessato non ha esercitato nei termini tali facoltà" - da considerarsi nulla perché dispone illegittimamente di una facoltà attribuita direttamente al lavoratore".
Con il quinto, ed ultimo, motivo il ricorrente - denunziando "la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 407/1990" - rileva che "non aveva accettato ne' espressamente ne' tacitamente alcun accordo e non doveva esercitare alcuna opposizione, avendo acquisito il diritto a proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del 65^ anno di età anche ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 1092/1973".
2 - Il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso -
inerenti, sotto molteplici profili, all'interpretazione di un contratto collettivo di lavoro ed al comportamento delle parti successivo all'applicazione di detto contratto - vanno valutati congiuntamente a causa della connessione logico-giuridica delle censure in merito ai canoni ermeneutici adottati nella decisione impugnata e debbono essere respinti.
Infatti, le cennate censure - riferite come sono alla "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 cod. civ." - si appalesano inammissibili in quanto la parte, che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Al riguardo, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente:
sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Vizio di inammissibilità a cui chiaramente non si sottraggono le censure in esame con cui è stato denunziato del tutto genericamente (sotto il profilo delle regole ermeneutiche che sarebbero state malamente applicate dal Giudice di appello) "la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ.". Sotto diverso profilo il ricorso non può consistere - come è avvenuto per la censura sollevata con il quarto motivo - nell'affermazione di mere opinioni sul contenuto degli accordi collettivi in questione non seguite da alcuna specifica doglianza sulla interpretazione datane nella sentenza impugnata, e ciò per il principio dell'"autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che la ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato, non specificando il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni ermeneutici in concreto violati.
3 - Appare anche infondato il quinto motivo di ricorso con cui è stata censurata la statuizione del Tribunale di S. MA Capua Vetere in merito all'applicabilità nella specie del contratto collettivo, atteso che il lavoratore (interessato alla pretesa dell'inopponibilità di una clausola del contratto al proprio rapporto) non ha comprovato di avere manifestato in alcun modo il proprio dissenso all'operatività della disciplina collettiva, ne' ha evidenziato l'esistenza di parti di essa che nel corso del rapporto di lavoro non avessero trovato applicazione nei suoi confronti. Pervero, anche se i contratti collettivi postocorporativi (che non siano stati dichiarati efficaci erga onines ex legge n. 741/1959) costituiscono atti aventi natura negoziale applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro intercorrenti tra soggetti entrambi iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, la vincolatività della relativa disciplina collettiva può essere desunta - in mancanza della cennata condizione dell'"iscrizione" - dall'espressa adesione ovvero dall'implicita recezione attraverso una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Con la conseguenza che, ove si faccia riferimento per la decisione delle causa ad una clausola di un contratto collettivo di lavoro non avente efficacia erga onines in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre rifatte per la disciplina del loro rapporto, spetta al giudice del merito il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pure in difetto della loro iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata in giudizio (cfr. Cass. n. 10213/2000): valutazione che, nella specie, è stata correttamente compiuta dal Giudice di appello con decisione, congruamente motivata ed immune da vizi, che, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità.
4 - Si appalesa, invece, fondato il secondo motivo di ricorso specie nel punto in cui è stata censurata la decisione del Tribunale di S. MA Capua Vetere per violazione dell'art. 18 della legge n. 300/1970 "ove ha ritenuto che l'accordo integrativo 26 novembre 1994
(dettante che la violazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti dell'TE Poste dal 31 gennaio 1995, si verifica anche al raggiungimento della massima anzianità contributiva") non sarebbe in contrasto con le leggi di tutela del posto di lavoro e, quindi, sarebbe valido ed efficace". Infatti - come è stato statuito da questa Corte con le sentenze nn. 14763/2000, 13851/2000 e 10872/2000 - il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, privatizzato a seguito della trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 d.l. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994 n. 71, è assoggettato alla disciplina contrattuale collettiva comune, senza che, stante la già intervenuta privatizzazione dei rapporti di lavoro, rilevi l'ulteriore trasformazione dell'ente in società per azioni: per cui - non essendo consentito al contratto collettivo di diritto comune di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, atteso che, se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto validamente inserito, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti - anche il contratto collettivo per tale categoria di personale non può derogare le norme di legge imperative e, quindi, è nulla la previsione contrattuale secondo cui il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva.
Al riguardo è stato motivatamente ritenuto che - essendo da escludere che il rapporto di lavoro subordinato possa risolversi automaticamente poiché non tollera in nessun caso l'apposizione di clausola risolutiva contra legem - l'indagine rivolta a stabilire se l'interesse perseguito dalle parti (con il prevedere l'estinzione del rapporto al verificarsi di determinati eventi) si ponga in contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o il buon costume (art. 1418 cod. civ.), rileva ad altri fini e, precisamente, per giudicare dell'efficacia e della validità del negozio di recesso, inevitabilmente posto in essere nel caso concreto, dal momento che non si contesta l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Viene in considerazione, nella fattispecie, una disposizione collettiva che disciplina rapporti di lavoro compresi dell'area della stabilità legale, sicché alla fonte negoziale è consentito soltanto di aumentarne il tasso (art. 1 della legge n. 604/1966). Con riguardo alla categoria dei datori di lavoro cui appartiene l'TE Poste, la tutela reale nei confronti dei licenziamenti illegittimi (quale prevista dall'art. 18 della legge n. 300/1970) non si applica nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni i quali (senza avvalersi, ricorrendone i presupposti, dell'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro) siano in possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia, non già la pensione di anzianità (cfr. Cass. 20 aprile 1999, n. 3907, alla cui motivazione si rinvia). Non si dubita che non sia consentito alla fonte negoziale modificare in peius il contenuto percettivo della norma.
Ma, più radicalmente, si deve negare che le parti collettive avessero il potere di tipizzare un giustificato motivo di licenziamento, identificato nella situazione di mancanza di stato di bisogno del lavoratore connessa al diritto di conseguire una prestazione previdenziale ai massimi livelli.
Con disposizioni inderogabili a causa della natura pubblica dell'interesse tutelato (idest: equilibrio dei conti pubblici e della gestione previdenziale), il legislatore ha regolato il rapporto previdenziale e quello di lavoro in guisa tale da consentire a coloro che ne facciano richiesta entro un termine perentorio (il cui dies a quo è costituito dal perfezionamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia) di continuare a lavorare fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che abbiano, o no, raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti.
La Corte non può dubitare, quindi, che una clausola contrattuale collettiva che persegua lo scopo di allontanare dal lavoro coloro che sono in condizione di fruire di un adeguato trattamento pensionistico si ponga in radicale ed insanabile contrasto con il precetto imperativo della legge.
Ne discende che un recesso posto in essere sulla base della detta previsione contrattuale non è nullo, allorché non si configuri l'ipotesi del lavoratore che prolunga il rapporto in regime cd. opzionale, ma non può, ovviamente, trovare giustificazione alcuna nel patto collettivo, cui la condizione di invalidità impedisce qualunque effetto.
In conclusione, deve essere accolto - nei limiti posti in evidenza dalle considerazioni svolte - il secondo motivo di ricorso in quanto la sentenza impugnata deve essere cassata per aver fondato il decisum sull'avvenuta risoluzione automatica del rapporto di lavoro in coincidenza con l'evento del raggiungimento della massima anzianità contributiva, giudicando, comunque, conforme a legge l'estinzione del rapporto.
5 - In definitiva, vengono respinti il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso e viene accolto - nel limite dinanzi precisato - il secondo motivo di ricorso.
A seguito dell'accoglimento del cennato motivo va cassata la sentenza impugnata e la causa rimessa al Giudice di rinvio - che si designa nella Corte di Appello di Salerno - che valuterà la domanda del lavoratore uniformandosi ai principi di diritto enunciati, secondo i quali l'estinzione del rapporto è necessariamente l'effetto di un negozio di recesso, recesso la cui giustificazione non può essere fornita da una clausola collettiva nulla. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso;
rigetta il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso;
cassa - in relazione al motivo accolto - la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno;
compensa le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002