Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10713
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Sentenza 22 luglio 2002

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Al contratto collettivo di diritto comune non è consentito di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento (raggiungimento della massima anzianità contributiva), sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, atteso che se l'evento estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto validamente inserito, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti. Pertanto, a seguito della privatizzazione (D.L. n.487 del 1993 convertito in legge n.71 del 1994) del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, il contratto collettivo che disciplina tale rapporto non può derogare le norme di legge imperative, ed è quindi nulla la previsione contrattuale secondo cui il rapporto si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con la conseguenza che la estinzione del rapporto va qualificata e valutata quale effetto di un negozio di recesso, la cui giustificazione non può essere individuata nella clausola contrattuale nulla.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10713
    Data del deposito : 22 luglio 2002

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