Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2010, n. 12509
CASS
Sentenza 11 marzo 2010

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È abnorme il provvedimento con cui il giudice, nell'ordinare legittimamente la trasmissione degli atti al pubblico ministero in riferimento ad una delle imputazioni per la rilevata diversità del fatto contestato da quello accertato nel dibattimento, determini la regressione del procedimento anche con riguardo alle altre imputazioni non viziate allo stesso modo.

È nullo, ma non abnorme e quindi non ricorribile direttamente per cassazione, l'ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto contestato da quello accertato nel corso del giudizio, se adottato prima della conclusione dell'istruttoria dibattimentale senza consentire alle parti di interloquire sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2010, n. 12509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12509
    Data del deposito : 11 marzo 2010

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