Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 2
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, nell'ordinare legittimamente la trasmissione degli atti al pubblico ministero in riferimento ad una delle imputazioni per la rilevata diversità del fatto contestato da quello accertato nel dibattimento, determini la regressione del procedimento anche con riguardo alle altre imputazioni non viziate allo stesso modo.
È nullo, ma non abnorme e quindi non ricorribile direttamente per cassazione, l'ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto contestato da quello accertato nel corso del giudizio, se adottato prima della conclusione dell'istruttoria dibattimentale senza consentire alle parti di interloquire sul punto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2010, n. 12509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12509 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/03/2010
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 419
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 34234/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TREVISO;
nei confronti di:
1) C.L. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 330/2008 TRIB. SEZ. DIST. di CONEGLIANO, del 08/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. Iacoviello per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ricorre per cassazione, denunciando l'abnormità e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale monocratico, durante l'esame della teste M.A. , persona offesa costituitasi parte civile, d'ufficio e senza consentire alcuna interlocuzione delle parti, "rilevato che dalle dichiarazioni emergono a carico dell'imputato elementi di reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., fatto diverso da quello contestato, dispone(va) la restituzione degli atti" al pubblico ministero "per quanto di competenza".
Premette che era in corso il dibattimento in relazione a tre imputazioni (capo A, artt. 81 cpv, 594 e 612 c.p.; capo B, art. 582 c.p.; capo C, art. 570 c.p., comma 1 e comma 2, n. 2) e deduce essersi trattato di un caso di indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, perché:
- l'ordinanza era stata deliberata quando ancora era in corso l'esame della parte civile, primo teste sentito, tra l'altro condotto esclusivamente e direttamente dal Giudice, senza che risultasse alcuna verbalizzazione di un intervenuto consenso delle parti sul punto;
- la deliberazione era avvenuta senza consentire alle parti l'esame ed il controesame della teste e senza alcuna loro interlocuzione sulla problematica;
- il reato ipotizzato dal Tribunale non configurava un fatto diverso rispetto a quelli contestati, ma al più un fatto nuovo rispetto a quelli contestati e non assorbibili nel delitto di maltrattamenti, in particolare il delitto di lesioni volontarie di cui al capo B e la violazione degli obblighi di assistenza e mantenimento dei minori di cui al capo C, quest'ultimo anche per l'aspetto temporale (trattandosi condotta protrattasi anche dopo l'abbandono del tetto coniugale);
vi era stata pertanto un'impropria omissione di pronuncia su tali capi;
- era stato impedito al pubblico ministero di udienza di esercitare il potere/dovere di integrare/modificare l'imputazione in udienza a norma dell'art. 516 c.p.p. o art. 517 c.p.p. o art. 518 c.p.p., comma 2;
- la decisione era pertanto diseconomica e pregiudizievole sul piano della ragionevole durata del processo, oltre che gravemente lesiva del diritto risarcitorio della parte civile ritualmente costituita;
- si trattava di atto abnorme, perché emesso in assoluta carenza di potere, in forma "estremamente sommaria ed informale", con "effetti distruttivi", "non riconducibile ad alcuno degli schemi disciplinati dall'ordinamento processuale e dal contenuto avulso da ogni previsione normativa".
2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per la fondatezza del ricorso, evidenziando che il provvedimento adottato dal Tribunale pur essendo tipico (cioè previsto dall'ordinamento processuale) è stato emesso al di fuori dei casi consentiti, esercitando un potere processuale "che non c'è", determinando la stasi processuale costituita dall'erroneo assorbimento dei fatti contestati nel nuovo fatto emerso, in quanto il pubblico ministero dovrebbe esercitare per la seconda volta l'azione penale per gli stessi fatti senza che la prima azione abbia avuto alcun epilogo, con violazione anche del principio di irretrattabilità dell'azione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.
3.1 Il Giudice del dibattimento non è padrone di una gestione dell'iter procedimentale caratterizzata dall'assoluta discrezionalità.
Anche l'attenzione alle esigenze di economia processuale, certo rispondenti - quando realmente sussistano - ai due principi costituzionali dell'efficienza della giurisdizione e della ragionevole durata del "giusto" processo, non può mai innanzitutto prevaricare il rispetto del fondamentale principio del pieno diritto delle parti ad interloquire in occasione di ogni snodo di tale iter che possa comportare una variazione rispetto al suo svolgimento fisiologico verso la sentenza per questo è affetta da nullità ogni decisione dibattimentale che non sia preceduta dall'esercizio del diritto delle parti processuali ad interloquire sul punto, tale diritto costituendo il riconoscimento non già di un ruolo "formalistico", bensì del contributo necessario delle parti, estrinsecazione del diritto di intervento (art. 178 lett. C e 180 c.p.p.) che è uno dei contenuti essenziali del diritto di difesa delle parti private, affermato dall'art. 24 Cost., e del diritto di iniziativa della parte pubblica in ordine all'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost., art. 178 c.p.p., lett. A e art.179 c.p.p. o art. 180 c.p.p.).
Nè tale "attenzione" può risolversi nello stravolgimento delle dinamiche processuali, che vedono il contraddittorio nella formazione della prova, secondo le regole poste dagli artt. 498 e 499 c.p.p., quale immediata applicazione del principio costituzionale del giusto processo e della stessa terzietà del giudice, sicché l'evenienza residuale della conduzione diretta dell'esame da parte di quest'ultimo (art. 559 c.p.p., comma 3) è anch'essa attribuita non a scelta discrezionale del medesimo giudicante, ma alla 'concorde richiesta' delle parti, che comunque anche in tal caso indicano i temi probatori specifici (aspetto assolutamente fisiologico in un contesto procedimentale nel quale solo le parti conoscono il contenuto del fascicolo del pubblico ministero).
Giova sul punto ricordare che l'art. 124 c.p.p. obbliga anche il giudice al rispetto delle norme processuali, quand'anche la loro violazione non sia assistita dalla previsione di sanzioni processuali: a maggior ragione tale obbligo sussiste quando l'irregolarità violi principi essenziali del processo come forma legale di accertamento della fondatezza di un'accusa secondo regole predeterminate, anche per garantire la "qualità" della prova utilizzata per la decisione.
3.2 Nel caso di specie, la nullità per mancanza di interlocuzione delle parti (non rilevante in questa sede di legittimità, per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione), è assorbita dall'abnormità del provvedimento che ha fatto ad essa seguito (e che consente e legittima l'odierno ricorso).
Deve convenirsi che il giudice, ove accerti che il fatto è diverso da quello contestato originariamente o a seguito dell'applicazione degli artt. 516 e 517 c.p.p. e art. 518 c.p.p., comma 2 possa disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero anche prima della sentenza e della stessa conclusione dell'istruttoria dibattimentale: significativamente, la previsione dell'art. 521 c.p.p., comma 2 si colloca nel capo delle nuove contestazioni e non in quello della deliberazione, attestando che tale potere può essere esercitato quando il fatto sia stato ormai ricostruito puntualmente, il che, appunto, ben può verificarsi anche prima della conclusione dell'intera istruttoria dibattimentale (la quale può avere ad oggetto anche aspetti fattuali che riguardano punti diversi dalla ricostruzione storica del fatto). Si tratta, però, di un potere che ovviamente può e deve essere esercitato solo nel caso in cui la parte pubblica non abbia esercitato i poteri riconosciutile dagli artt. 516, 517 e 518 c.p.p., ovviamente dopo essere stata messa nelle concrete condizioni per farlo, ove lo ritenga.
Il Giudice di Treviso ha quindi esercitato un potere che la norma gli attribuisce e che, ancorché con atto viziato da evidente nullità per le ragioni dette, gli consentiva di determinare la regressione del processo dal dibattimento alla fase delle indagini. Ma tale regressione non poteva che essere limitata - per essere nulla ma non pure abnorme - ai fatti materiali ritenuti suscettibili di essere sussunti interamente nella ravvisata diversa fattispecie, senza possibilità di una immediata riqualificazione (ex art. 521 c.p.p., comma 1). Così non è avvenuto nel caso di specie, avendo il Tribunale travolto anche contestazioni legittimamente formulate per fatti insuscettibili di assorbimento alcuno nel ritenuto unico fatto diverso: i capi B (lesioni personali volontarie, reato che concorre con quello di maltrattamento ritenuto dal Giudice di Treviso: Sez. 6, sent. 28367 dell'11.5 - 23.6.2004, rv 229591) e C (laddove, come bene evidenziato dal ricorrente, l'abbandono del tetto coniugale e il far mancare i mezzi di sussistenza ai minori dopo tale abbandono costituiscono condotta del tutto diversa, rispetto agli ipotizzati maltrattamenti). In definitiva deve convenirsi con il procuratore generale presso questa Corte, che ha dedotto di un erroneo assorbimento di almeno alcuni dei fatti già contestati nel nuovo fatto ritenuto.
La piena autonomia delle imputazioni sub B e C, allora, avrebbe imposto al Tribunale la deliberazione su di esse.
Con la cancellazione di tutte le imputazioni, il Tribunale ha lasciato senza decisione due imputazioni per le quali, anche in esito alla sua valutazione, l'azione penale era stata legittimamente esercitata e non era ritrattabile. Il che ha tra l'altro determinato la necessità che per tali imputazioni, mai assorbibili nel fatto diverso di maltrattamenti, il pubblico ministero dovrebbe comunque nuovamente esercitare l'azione penale senza che alcun epilogo abbia avuto il primo legittimo e corretto esercizio, con una reiterazione di azione penale per il medesimo fatto che costituirebbe evidente patologia, idonea a determinare l'improcedibilità del secondo esercizio (Sez. 1^, sent. 17789 del 10.4 - 5.5.2007, rv 239849). Da qui la stasi procedimentale, conseguente all'indebita regressione, tipica manifestazione del fenomeno dell'abnormità della statuizione, che va rimossa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010