Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2010, n. 34555
CASS
Sentenza 22 aprile 2010

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Massime1

Una volta accertata la diversità del fatto emerso dall'istruttoria dibattimentale rispetto a quello enunciato nel decreto che dispone il giudizio, va disposta la trasmissione degli atti al P.M., senza la contestuale assoluzione, per insussistenza, dal fatto contestato, che si porrebbe in insanabile contraddizione con l'ordinanza finalizzata all'esercizio dell'azione penale. (Nella specie, il tribunale aveva ritenuto configurabile il delitto di violenza privata nel fatto contestato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose).

Commentario1

  • 1Diversità fatto da oggetto imputazione: effetti atti precedenti
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2023

    2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato. In particolare, gli Ermellini osservavano che il provvedimento di restituzione degli atti all'ufficio del P.M. (con il conseguente nuovo esercizio dell'azione penale) segna il confine oltre il quale gli eventi realizzatisi anteriormente, e che avrebbero influito sul corso della prescrizione (interruzioni e sospensioni), non possono spiegare alcun effetto, e ciò per la duplice ragione della diversità del fatto, oggetto dei distinti procedimenti, e della corrispondenza che deve sussistere tra il fatto di reato e il procedimento con il quale viene accertata la responsabilità per quello …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2010, n. 34555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34555
Data del deposito : 22 aprile 2010

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