Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
Una volta accertata la diversità del fatto emerso dall'istruttoria dibattimentale rispetto a quello enunciato nel decreto che dispone il giudizio, va disposta la trasmissione degli atti al P.M., senza la contestuale assoluzione, per insussistenza, dal fatto contestato, che si porrebbe in insanabile contraddizione con l'ordinanza finalizzata all'esercizio dell'azione penale. (Nella specie, il tribunale aveva ritenuto configurabile il delitto di violenza privata nel fatto contestato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2010, n. 34555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34555 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
le
34555 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/04/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Consigliere - 1011 SENTENZA- Presidente - N. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI
Dott. GIULIANA FERRUA REGISTRO GENERALE-Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO BEVERE N. 29775/2009
Dott. PAOLO OLDI
- Consigliere -
Dott. PIERO SAVANI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINAT sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LECCE nei confronti di:
1) LA RE N. IL 02/12/1950 * C/
avverso la sentenza n. 300/2008 TRIB.SEZ.DIST. di GALLIPOLI, del 19/02/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Udito il Procuratore Generale in persona del1 del Dott. A MuneAntonio More ANTONIO BEVERE che ha concluso per mento Con rivo
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Con sentenza emessa il 19.2.09, il tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli,ha condannato
ZO RE, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di €100 di multa, al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè ritenuto responsabile del reato di ingiurie in danno della moglie RI OS Ha assolto il ZO e LD IO dal reato di furto perché il fatto non sussiste. Quanto al reato ex art. 392 c.p. contestato al ZO, lo ha assolto perché il fatto non sussiste e,in ordine al medesimo reato, ha deciso di trasmettere gli atti, ex art. 521 co. 2 cpp, al p.m.,avendo ritenuto che l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che il fatto è diverso da quello indicato nel decreto che dispone il giudizio(indicandone anche la qualificazione giuridica, ex art. 610 c.p.). La procura presso il tribunale di Lecce ha presentato ricorso avverso la sentenza limitatamente alla decisione relativa all'art. 392 c.p., ritenendo che l'assoluzione perché il fatto non sussiste e la contestuale trasmissione degli atti perché si proceda per lo stesso fatto diversamente qualificato, creano i presupposti per la preclusione del giudicato e si pone in contrasto con la regola dettata dall'art. 521 co. 2 cpp .Secondo il ricorrente (che richiama sez. VI, n. 9743 del 21.1.2004; sez. II n. 4980 del 4.4.97), questo provvedimento è abnorme per la sua intrinseca contraddizione: decide su un fatto (e in dibattimento non è emerso alcun fatto nuovo, tanto che la sentenza afferma che
"trattasi di fatto diverso da quello descritto in rubrica"; né si evidenziano elementi, emersi dal dibattimento, idonei ad escludere l'identità del nucleo fattuale dell'episodio contestato) ; in particolare emette un'ordinanza finalizzata all'esercizio dell'azione penale e una contestuale sentenza che conclude il processo in senso assolutorio.
Il ricorso merita accoglimento, essendo pienamente fondati i rilievi critici, formulati dalla procura presso il tribunale di Lecce, sulla incompatibilità logica e giuridica dei due provvedimenti contestualmente emessi: accertata la diversità del fatto emerso dall'istruttoria dibattimentale rispetto a quello delineato del decreto di citazione a giudizio, avrebbe dovuto limitarsi a disporre con ordinanza, ex art. 521 cpp, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, senza decidere, con sentenza, sulla insussistenza del fatto, di cui aveva ritenuta la sussistenza, sia pure strutturata da diversi elementi costitutivi .
La sentenza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Lecce per nuovo giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Lecce per nuovo giudizio. Roma, 22.4. 2010
Il Presidente Il consigliere estensore Giangiulio Ambrosini Antonio Bevere
пле Depositata in Cancelleria
Roma, 23 SET 2010I
IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise unst