Sentenza 7 gennaio 2016
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente a tale fatto ulteriore ed autonomo, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (Nella specie, in cui era stato contestato il reato di ricettazione di targhe automobilistiche provento di furto, ed era emerso in dibattimento che le stesse erano state apposte su un veicolo anch'esso di provenienza furtiva, la S.C. ha ritenuto abnorme la riqualificazione dell'intera vicenda ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. e la restituzione degli atti al pubblico ministero, in assenza di una decisione sul delitto di ricettazione originariamente contestato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2016, n. 15991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15991 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2016 |
Testo completo
TRAS 1 5 9 9 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 7/1/2016 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente dott. FRANCO FIANDANESE SENTENZA N. 11 Consigliere dott. GIOVANNI DIOTALLEVI dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - Rel. Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere REGISTRO GENERALE N. 36759/2015 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO nei confronti di: NE VA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza n. 1908/2013 del TRIBUNALE DI AGRIGENTO, del 15/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MARIO FRATICELLI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
1 RITENUTO IN FATTO 1. Nel procedimento instaurato con citazione diretta a giudizio nei confronti di NE LV per la ricettazione delle targhe automobilistiche BC111XV provento di furto ai danni di NT LO, il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, con ordinanza emessa all'udienza del 15/7/2015, riqualificando il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 648 bis cod. pen., disponeva trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il medesimo Tribunale, affinché procedesse nell'esercizio dell'azione penale tramite udienza preliminare.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Agrigento, deducendo l'abnormità funzionale in quanto giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sul reato di ricettazione delle targhe così come contestato e trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica affinché procedesse ex art. 518 cod. proc. pen. per il fatto nuovo di riciclaggio dell'autovettura sulla quale tali targhe erano state apposte, non contestato originariamente dall'accusa, trattandosi, appunto, di fatto nuovo emerso dal dibattimento che si aggiungeva al precedente e non già di fatto diverso incompatibile con quello ab initio contestato. Deducendo essersi così determinata una stasi ed una indebita regressione del procedimento, pertanto, ha chiesto dichiararsi l'abnormità del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato, dovendosi ritenere affetta da abnormità l'ordinanza impugnata, con la quale, senza pronunciarsi in ordine al reato di ricettazione contestato, il Tribunale di Agrigento ha disposto un'indebita regressione del procedimento alla fase già superata delle indagini preliminari.
3.1. Nel procedimento attivato con citazione diretta nei confronti di NE LV per la ricettazione delle targhe automobilistiche BC111XV, provento del furto ai danni di NT LO, denunciato da questo in data 20/04/2007, invero, emergeva che tali targhe erano state apposte su un veicolo Ford Fiesta condotto dal NE al momento del controllo della P.G. in data 18/03/2008, ed altresì che anche tale veicolo era provento di furto, commesso da ignoti e regolarmente denunciato il 9/4/2008. Come riconosciuto dalla giurisprudenza 2 costante di questa Corte di legittimità (sez. 2, n. 30842 del 3/4/2013, rv. 257059), la manomissione di elementi identificativi del veicolo provento di furto, attuata con la sostituzione della targa, integra il delitto di riciclaggio, perché ostacola l'accertamento della provenienza del bene, delitto non incompatibile però con quello di ricettazione delle targhe, originariamente contestato, né questo può essere ritenuto assorbito in quello più grave, ben potendosi manomettere i dati identificativi di un veicolo anche sostituendoli con elementi di lecita provenienza. Legittimamente il giudice ha ritenuto di trasmettere con ordinanza gli atti al P.M. affinché procedesse in ordine al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., dovendosi ritenere che, ove accerti un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, il giudice possa disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero anche prima della sentenza e della stessa conclusione dell'istruttoria dibattimentale: significativamente, la previsione dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen. si colloca nel capo delle nuove contestazioni e non in quello della deliberazione, attestando che tale potere può essere esercitato quando il fatto sia stato ormai ricostruito puntualmente, il che, appunto, ben può verificarsi anche prima della conclusione dell'intera istruttoria dibattimentale. Sotto tale profilo, pertanto, nel trasmettere gli atti al P.M. in relazione all'ipotizzato riciclaggio dell'autovettura il Giudice di Agrigento ha esercitato un potere che la norma gli attribuisce, che però non poteva che essere limitato ai fatti materiali ritenuti suscettibili di essere sussunti interamente nella ravvisata nuova fattispecie, senza possibilità di una immediata riqualificazione (ex art. 521 cod. proc. pen., comma 1). Così non è avvenuto nel caso di specie, avendo il Tribunale travolto anche la contestazione legittimamente formulata per fatti insuscettibili di assorbimento alcuno nel ritenuto fatto unico diverso. La piena autonomia del delitto di ricettazione delle targhe originariamente contestato, invece, avrebbe imposto al Tribunale la deliberazione su di essa. In conformità al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, pertanto, deve riconoscersi l'abnormità del provvedimento con cui il giudice non si è limitato ad ordinare legittimamente la trasmissione degli atti al pubblico ministero in riferimento al fatto nuovo accertato nel dibattimento, ulteriore ed autonomo rispetto alla ricettazione delle targhe, ma ha determinato la regressione del procedimento anche con riguardo a tale imputazione già contestata (Cass. sez. 6 n. 8997 del 31/1/2007 rv 235926; sez. 6 n. 12509 del 11/3/2010 rv. 246732). 3 4. Alla stregua delle sopra esposte considerazioni il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento. Così deliberato in camera di consiglio, il 7 gennaio 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore ce FandanDott. Franco Fiandanese D Dott. Imperiali an DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 19 APR 2016 IL "CANCELLIER Claudia LY SA ८४०० E I N O Z 4