Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2016, n. 15991
CASS
Sentenza 7 gennaio 2016

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È abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente a tale fatto ulteriore ed autonomo, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (Nella specie, in cui era stato contestato il reato di ricettazione di targhe automobilistiche provento di furto, ed era emerso in dibattimento che le stesse erano state apposte su un veicolo anch'esso di provenienza furtiva, la S.C. ha ritenuto abnorme la riqualificazione dell'intera vicenda ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. e la restituzione degli atti al pubblico ministero, in assenza di una decisione sul delitto di ricettazione originariamente contestato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2016, n. 15991
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15991
    Data del deposito : 7 gennaio 2016

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