Sentenza 20 giugno 2017
Massime • 1
È configurabile il reato di truffa nei confronti di chi utilizza fotocopie contraffatte di documenti originali (nella specie rimasti non contraffatti), a nulla rilevando in senso contrario la mancata diligenza da parte della vittima nel non esigere dall'autore della condotta ingannatoria gli atti originali per verificarne la veridicità.
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La massima Integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, mentendo in merito ai propri sentimenti ed al proposito di una vita in comune, ingenera nella vittima, a lui sentimentalmente legata, la falsa convinzione della realizzazione di quel progetto, inducendola al compimento di atti di disposizione patrimoniale a ciò destinati (nella specie, consistenti nell'acquisto e cointestazione di un immobile e di quote societarie - Cassazione penale, sez. II, 11/04/2019, n. 25165). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. II, 11/04/2019, n. 25165 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del …
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La truffa cd. sentimentale non si apprezza per l'inganno riguardante i sentimenti dell'agente rispetto a quelli della vittima, ma perchè la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo. Il reato non sta nel simulare sentimenti d'amore, ma nel coordinare la menzogna circa i propri sentimenti con ulteriori e specifici elementi (il progetto di vita in comune, l'investimento societario) idonei, insieme ad essa, ad avvolgere la psiche del soggetto passivo in modo da assumere l'aspetto della verità ed a trarre in errore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. …
Leggi di più… - 4. Truffa sentimentale è reato quando .. (Tr Catania, 11/1/2021)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 maggio 2022
La cosiddetta truffa sentimentale (romantic scam) viene generalmente posta in essere da persone che adescano altri soggetti "deboli" tramite i social network, creando veri e propri profili attraenti, spesso generando false identità on line, scambiando con le vittime designate lunghi messaggi lusinghieri per alcuni mesi allo scopo di creare un rapporto di apparente fiducia con l'obiettivo finale di truffare le vittime in cambio di denaro con la scusa di superare temporanee difficoltà finanziarie. Nella cd. truffa sentimentale la truffa non si apprezza tanto per l'inganno in sé riguardante i sentimenti dell'agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2017, n. 42867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42867 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2017 |
Testo completo
428 6 7-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/06/2017 · Presidente - Sent. n. sez. FRANCO FIANDANESE - 1630/2017 UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE MIRELLA CERVADORO N.45110/2016 Rel. Consigliere - SERGIO BELTRANI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GU NI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/05/2016 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GABRIELE MAZZOTTA, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. PATRIZIA AUCELLUZZO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
fr RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 28 maggio 2014, ha qualificato come meramente tentata la truffa contestata all'odierno imputato NI GU, in atti generalizzato, rideterminando per l'effetto la pena ritenuta di giustizia in termini più favorevoli. Contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: -I/II violazione degli artt. 56 e 640 c.p. e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (lamenta che non sia stato tenuto nel dovuto conto il fatto che egli si era limitato a presentare mere fotocopie contraffatte: una volta esclusa la configurabilità di un reato di falso riguardante non i documenti originali, ma mere fotocopie, la condotta accertata non poteva neppure essere valorizzata quale raggiro od artifizio;
d'altro canto, l'ufficio avrebbe potuto agevolmente richiedere l'esibizione degli originali contraffatti ed evitare, quindi, di essere tratto in inganno). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Pacifico essendo il fatto accertato, l'odierno ricorso verte sulla possibilità di configurare una truffa (nella specie, tentata) perpetrata producendo fotocopie contraffatte di documenti originali non contraffatti, e sulla possibile idoneità ingannatoria di siffatta condotta.
1.1. Con riguardo al primo profilo, quale che sia la rilevanza penale sub specie di reato di falso di condotte consistite nella falsificazione di fotocopie di documenti, tradizionalmente oggetto di discussione, può ritenersi non contestato che chi dovesse fare uso improprio della fotocopia falsificata riproducente il documento originale, potrebbe essere chiamato a rispondere del diverso delitto di truffa (in argomento, nei medesimi termini, Sez. 5, sentenza n. 4406 del 04/03/1999, Rv. 213125). Invero, l'impiego di una fotocopia contraffatta in luogo dell'atto originale, al contrario genuino, volto ad ottenere il compimento dal deceptus di un'attività che altrimenti il predetto non avrebbe posto in essere, rientra a pieno titolo nello schema dell'induzione in errore concetto dalle connotazioni certamente più ampie della mera "falsità" per contraffazione, che prescinde di per sé dall'impiego di un mezzo "fraudolento". Per tale ragione, pur in difetto della configurabilità di un delitto contro la fede pubblica, la condotta accertata ben può integrare il delitto previsto dall'art. 640 c.p. (a maggior ragione, nello stadio del mero tentativo).
1.1.1. A tale principio si è correttamente conformata la Corte di appello nel qualificare (peraltro come truffa meramente tentata) la condotta accertata.
1.2. Con riguardo al secondo profilo, questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268960) ha già osservato, con argomentazioni che il collegio condivide e ribadisce, che la rilevanza penale dell'accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell'agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente. Pertanto, ai fini della sussistenza del delitto di truffa non può assumere rilievo la mancanza di diligenza da parte della vittima nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei documenti (e degli altri dati) forniti dal deceptor, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità ingannatoria del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri.
2. L'infondatezza del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica 20 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Franco Fiandanese Sergio Beltrani panco fandany DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 19 SET 2017 Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli