Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/1999, n. 2894
CASS
Sentenza 26 marzo 1999

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Le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", pur non avendo valore confessorio, costituiscono elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo convincimento. Quando invece esse rechino anche la sottoscrizione della parte, in calce o a margine dell'atto, ben può ad esse essere attribuito, dal giudice, valore confessorio, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch' essa - la titolarità.

Il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, o - comunque - l'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di una certa deposizione, ha l'onere - da un lato - di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività delle prove, e - dall'altro - di indicare specificamente, nel ricorso, le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire, al giudice di legittimità, la verifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione, e senza necessità di (inammissibili) indagini integrative, della validità e decisività delle disattese deduzioni, e senza che - stante il principio cosiddetto di "autosufficienza" del ricorso per cassazione - all'uopo, possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento, per relationem , ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/1999, n. 2894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2894
    Data del deposito : 26 marzo 1999

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