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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2418/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C. F. ) residente in [...] C.F._1
Repubblica n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea MACCHI (C. F.
) del foro di Varese, presso il cui studio legale in Varese via Cavour n. 39 è C.F._2
elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Fax: 0332.316079
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 - (C. F. ) con sede in Milano via M. U. Traiano n. 18, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del dirigente e procuratore della società sig.ra rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio MARPILLERO (C. F. – pec: C.F._3
del foro di Torino e dall'Avv. Andrea Email_2
ORLANDONI (C. F. – pec: del C.F._4 Email_3
foro di Como, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. ORLANDONI in Como via
Mugiasca n. 10,
APPELLATO
E
(C. F. ) – contumace Controparte_3 C.F._5
APPELLATA
E
(C. F. ) – contumace Controparte_4 C.F._6
APPELLATO
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 334/2024 emessa ad esito del giudizio
r.g. n. 3777/2021 dal Tribunale di Varese in data 21.03.2024, non notificata, accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado e di seguito integralmente riportate: nel merito in via principale
- previa declaratoria di contumacia di respingere la richiesta di condanna al Controparte_4 pagamento dell'importo di euro 32.640,00 indirizzata al sig. in quanto infondata per i Parte_1
motivi riportati in narrativa.
In via principale concorrente e trasversale
pagina 2 di 11 - pervia declaratoria di contumacia di accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_4 responsabilità della sig.ra nell'utilizzo del veicolo da parte del sig. Controparte_3
e, per l'effetto, attesa l'esclusiva responsabilità del terzo chiamato nella Controparte_4
causazione del sinistro, condannarla in solido con il sig. alla corresponsione Controparte_4 dell'importo di euro 32.640,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal giudicante.
In via subordinata
- previa declaratoria di contumacia di nella denegata e non creduta ipotesi di Controparte_4 condanna degli odierni convenuti in forza dell'azione di rivalsa ex adverso promossa, limitare la condanna nei confronti del sig. nella misura di euro 16.320,00 pari alla metà Parte_1 dell'importo preteso da controparte e comunque posto a carico dello in forza di manleva CP_4
richiesta.
Con vittoria id spese e compensi di lite, del doppio grado di giudizio.
per appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello contrariis reiecitis, nel merito respingere l'impugnazione proposta dal sig. avverso la sentenza n. 334/2024 del Tribunale di Varese;
Parte_1
con il favore delle spese ed onorari di lite, oltre IVA e 4% di CPA e 15% spese generali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 334/2024 pubblicata in data 21.03.2024, il Tribunale Ordinario di Varese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva:
- condanna i signori e in via tra loro solidale, al Controparte_3 Parte_1 pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 32.640,00, oltre interessi legali dal 23 giugno 2020 al saldo;
- condanna e in via tra loro solidale, a tenere Controparte_3 Controparte_5
indenne il convenuto signor. i quanto questi deve versare all'attrice in esecuzione Parte_1
della sentenza de qua;
pagina 3 di 11 - condanna e in via tra loro solidale, a rifondere Controparte_3 Parte_1 all'attrice le spese di lite nella misura di euro 7.600,00 oltre 15% per spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva, oltre contributo unificato;
- condanna e , in via solidale, e rifondere al Controparte_3 Controparte_4
signor le spese di lite nella misura di euro 7.600,00 oltre 15% per spese Parte_1
forfettarie, oltre Cpa ed Iva.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribulale Controparte_1
di Varese e chiedendone la condanna al pagamento, in Controparte_3 Parte_1
via solidale tra loro, della somma di euro 32.640,00 oltre interessi legali dal 23.06.2020 al soddisfo, a titolo di rivalsa in relazione della somma liquidata a titolo risarcitorio dalla compagnia assicuratrice per il veicolo assicurato.
Premesso che nel dicembre del 2017 la compagnia assicuratrice attrice assicurava contro la RCA il veicolo Seat Ibiza tg. FGT191DX di proprietà dei convenuti e Parte_1 CP_3
la cui polizza prevedeva il diritto dell'assicurazione di rivalsa nei confronti del contraente-
[...]
assicurato nel caso in cui il veicolo fosse condotto da conducente privo di abilitazione alla guida, esponeva che in data 1.02.2018, in Malnate, il veicolo assicurato, condotto da Controparte_4
causava un sinistro stradale investendo il pedone impegnato ad attraversare la strada, Parte_2
il quale riportava lesioni. Il conducente risultava sprovvisto di abilitazione alla Controparte_4
guida in quanto mai conseguita, ragione per cui gli operanti intervenuti gli contestavano la violazione dell'art. 116 commi 15 e 17 del codice della strada in quanto postosi alla guida del veicolo senza aver mai conseguito l'abilitazione alla guida. Pertanto, la compagnia attrice, eccependo l'inoperatività della polizza e facendo valere la clausola di rivalsa prevista nelle condizioni di polizza per il caso di sinistro procurato da conducente risultato privo di abilitazione alla guida, chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione della somma corrisposta a titolo di risarcimento per il sinistro occorso, pari ad euro
32.640,00 per capitale e spese legali.
- Si costituiva in giudizio contestando l'avverso dedotto. Premesso di essere, Parte_1
insieme alla convenuta comproprietario del veicolo in oggetto che al momento Controparte_3
del sinistro era in possesso ed in uso alla propria ex coniuge , adduceva che dopo il CP_3
pagina 4 di 11 sinistro, convocato dalla Polizia Municipale di Malnate, dichiarava di non essere a conoscenza che la propria ex coniuge aveva permesso la guida del predetto veicolo al signor , né di essere a CP_4
conoscenza che il signor fosse sprovvisto di abilitazione alla guida. Assumeva infine che CP_4
il veicolo in oggetto era stato nella circostanza posto in circolazione contro la propria volontà non avendo mai acconsentito che il veicolo fosse condotto da altre persone. Chiamato in causa il signor autore del sinistro e privo di patente di guida, chiedeva il rigetto della Controparte_4
domanda proposta nei propri confronti dalla compagnia assicuratrice. In via gradata chiedeva di accertare la esclusiva responsabilità della signora nell'utilizzo del veicolo da Controparte_3
parte del signor e per l'effetto, attesa l'esclusiva responsabilità del terzo chiamato nella CP_4
causazione del sinistro, condannarla in solido con il signor alla corresponsione Controparte_4 dell'importo richiesto dalla compagnia assicuratrice attrice. Nella denegata ipotesi di condanna dei convenuti in forza dell'azione di rivalsa ex adverso proposta dalla compagnia assicuratrice, chiedeva che la condanna risarcitoria nei propri confronti fosse limitata alla metà del dovuto.
- Restava contumace Controparte_3
- Del pari restava contumacie il chiamato Controparte_4
La causa era decisa in esito alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con l'impugnata sentenza con la quale l'organo giudicante di primo grado accoglieva la domanda attorea e condannava in solido tra loro e al pagamento in favore della compagnia Parte_1 Controparte_3
assicuratrice dell'importo di euro 32.640,00 oltre interessi dalla data Controparte_1
del 23.06.2020 al saldo, con condanna della convenuta e Controparte_3 CP_4
a tenere indenne da quanto tenuto a pagare alla compagnia
[...] Parte_1
assicuratrice attrice in esecuzione della sentenza in oggetto.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui era stata ritenuta una pari responsabilità degli obbligati solidali disattendendo la portata delle prove dichiarative e documentali acquisite in giudizio. Al riguardo adduceva la circostanza che il veicolo in oggetto era in uso alla propria ex coniuge rispetto alla quale conduceva da tempo una vita Controparte_3
separata, e pertanto non era a conoscenza né che il veicolo fosse dato in uso a Controparte_4 né che era sprovvisto dell'autorizzazione alla guida. Controparte_4
pagina 5 di 11 Con il secondo motivo di appello, lamentava la circostanza che l'organo giudicante di primo grado aveva disatteso le dichiarazioni, di contenuto confessorio, rese dalla la quale, in CP_3
particolare con la missiva del 16.12.2022, aveva espressamente ammesso, assumendosene la piena responsabilità, di aver consentito la guida del veicolo, alla stessa in uso, allo , che non CP_4
sapeva essere privo di abilitazione alla guida, contro la volontà dal he le aveva sempre Parte_1
proibito di dare in uso a terzi il veicolo.
Su tali basi chiedeva l'integrale riforma della sentenza appellata e l'accoglimento delle conclusioni articolate in sede conclusiva nel giudizio di primo grado.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
- non si costituivano nel presente giudio di appello e Controparte_3 Controparte_4 conseguentemente dichiarati contumaci con ordinanza resa all'udienza di prima comparizione.
All'udienza del 10.04.2025, chiamata la causa innanzi al collegio, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto si configura fondato e va per quanto di ragione conseguentemente accolto nei termini che seguono.
***
Il dettato dell'art. 144 del codice della strada, dopo aver premesso che causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione …>> e che
<<per l massimale di polizza assicurazione non pu opporre al danneggiato>
eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno …>> prevede espressamente che diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione>>.
Ne consegue il diritto ex lege dell'assicuratore di agire in rivalsa nei confronti del contraente assicurato per recuperare quanto pagato in forza della polizza assicurativa al danneggiato nel caso in cui sia pagina 6 di 11 contrattualmente prevista la possibilità per la compagnia assicuratrice di rifiutare o limitare il risarcimento dovuto in esito al sinistro. Presupposto per il diritto di rivalsa è l'esistenza del diritto di rifiutare il pagamento in virtù di una specifica clausola di delimitazione del rischio.
Nel caso di specie risulta prodotto in atti, ad opera della compagnia assicuratrice, il contratto di assicurazione stipulato con l'odierno appellante e la comproprietaria del veicolo Parte_1
assicurato che all'art. 2.4 – sotto la rubrica esclusione e rivalsa – prevede la Controparte_6
facoltà dell'impresa assicurativa di rivalersi nei confronti del contraente per le somme che la compagnia assicuratrice abbia dovuto pagare a terzi nel caso in cui il veicolo assicurato sia stato condotto all'atto del sinistro da conducente non abilitato alla guida. Vale al riguardo richiamare il testo dell'art.
2.4 della polizza che espressamente prevede che le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti caso ed in tutti gli altri in cui sia applicabile
l'art. 144 del codice in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali: a) conducente non abilitato alla guida. L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, tuttavia, l'impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa: 1) se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
2) se al momento del sinistro il veicolo
è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico;
3) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo. Resta fermo quanto disposto al punto h) per quanto riguarda l'abilitazione alla guida di neopatentati>>.
Da quanto emerge dalle esaminate condizioni di polizza, la rivalsa resta esclusa nel caso in cui il veicolo sia stato condotto da soggetto che il contraente non sapesse essere sprovvisto di abilitazione alla guida e, più in generale, nei casi in cui il soggetto sprovvisto di abilitazione alla guida abbia utilizzato e/o condotto il veicolo prohibente domino.
***
Tanto premesso, nel rapporto di sinistro redatto dal personale della Polizia Municipale di Malnate, intervenuto al momento del sinistro, si dà atto che il pedone è stato investito dall'autovettura, Pt_2
assicurata per la RCA dalla nella circostanza condotta da Controparte_1
pagina 7 di 11 soggetto sprovvisto di abilitazione alla guida per non averla mai conseguita. Controparte_4
È infatti documentato che gli operanti contestavano al predetto le violazioni di cui all'art. 116 commi
15 e 17 del codice della strada.
Del pari deve ritenersi accertato che il veicolo in oggetto, sebbene cointestato a Parte_1
e era in uso esclusivamente alla sola alla quale il Controparte_3 Controparte_3 [...]
o aveva affidato, utilizzando egli altra autovettura. Pt_1
È altresì accertato che i predetti e già da epoca Parte_1 Controparte_3
ampiamente antecedente al verificarsi del sinistro conducevano vite separate ed autonome. Infatti, in data 06.06.2018 si separavano consensualmente come rilevabile dall'allegato verbale di separazione.
***
Ciò posto, il in plurimi contesti, sia in via extragiudiziale sia in sede giudiziale, ha Parte_1
espressamente dichiarato di aver sempre manifestato la propria decisa opposizione a che il veicolo in oggetto, in uso esclusivo alla propria ex coniuge fosse dalla stessa affidato a Controparte_3
terzi precisando ripetutamente di non essere a conoscenza che era sprovvisto Controparte_4
di abilitazione alla guida. Ha del pari espressamente dichiarato di aver fatto specifico divieto alla di far guidare il veicolo in oggetto a CP_3 Controparte_4
In particolare, con missiva del 8.02.2019, inoltrata alla compagnia assicuratrice, comunicava di non essere a conoscenza che il veicolo in oggetto fosse stato utilizzato dal sig. il Controparte_4
giorno della verificazione del sinistro per cui è causa e di non sapere che il predetto non aveva mai conseguito l'abilitazione di guida, precisando di aver sempre inibito alla propria ex coniuge, al quale il veicolo era in uso, di affidarlo a terzi.
Nel corso dell'interrogatorio formale reso da – che sebbene non possa costituire Controparte_6
valenza confessoria nei confronti della parte diversa da quella che lo abbia deferito costituisce elemento probatoriamente valutabile unitamente agli altri elementi di causa – ha ampiamente confermato che il egli anni 2017-2018 le aveva espressamente vietato di prestare l'autovettura in oggetto Parte_1
a terze persone e di farla guidare al signor confermando altresì che il Controparte_4 [...]
non era a conoscenza del fatto che la faceva guidare a Pt_1 CP_3 CP_4
, né che ne aveva consentito l'uso il giorno del sinistro.
[...]
Al riguardo assume rilevanza probatoria centrale la dichiarazione resa in via stragiudiziale in data
16.12.2022 da ed acquisita agli atti di causa, con la quale la stessa si assumeva Controparte_3
l'esclusiva responsabilità di quanto occorso, ammettendo espressamente di aver fatto guidare il veicolo pagina 8 di 11 allo , con ciò contravvenendo allo specifico divieto impostole dal di CP_4 Parte_1
affidare ad altre persone il veicolo in oggetto, confermando altresì che il non era a Parte_1
conoscenza che il veicolo era condotto dallo e che il predetto conducente fosse privo di CP_4
abilitazione alla guida. Al riguardo vale riportare di seguito il tenore della predetta missiva:
ti scrivo per chiederti scusa per i problemi che ti sto causando a causa dell'incidente Pt_1
avvenuto il 01 febbraio 2018 con la Seat Ibiza tg. FG191DX. So che tu mi avevi sempre vietato di fare usare la macchina ad altre persone e me lo ripetevi anche ogni volta che ci sentivamo al telefono. Se avessi ascoltato le tue parole adesso non saresti coinvolto in questa situazione, in cui tu in tutta onestà non centri nulla. Mi auguro che questa situazione finisca presto e nel ribadirti che tu avevi pienamente ragione, nel vietarmi di prestare l'auto Seta Ibiza FG191DX, mi scuso ancora per i problemi che ti ho causato e spero non influiscano nei nostri rapporti. In fede. Varese 16 dicembre 2022>>.
Vale osservare che le affermazioni relative a fatti sfavorevoli alla parte che le compie hanno valore confessorio anche ove contenute in scritti diretti ad un terzo, se sussista l'animus confitendi (cfr. Cass,
Civ. Sez. III, 20.07.2023 n. 21818). Nell'azione di rivalsa promossa dalla compagnia assicuratrice nei confronti del proprietario del veicolo assicurato tali dichiarazioni confessorie appaiono rilevanti e vanno valutate in una con gli altri elementi di causa in relazione al thema probandum.
Nel caso di specie, dalla lettura congiunta delle dichiarazioni rese da tra le Controparte_3
quali rilevanza centrale rivestono, in ragione del chiaro valore confessorio, quelle, datate 16.12.2022, rese in ordine alla circostanza che il quale cointestatario del veicolo, non era a Parte_1 conoscenza del fatto che la stessa ne aveva consentito la guida allo nonostante l'espresso CP_4 divieto a tal riguardo espresso dall'appellante, deve ritenersi comprovato che Parte_1
quale cointestatario del veicolo in oggetto, abbia ripetutamente ed in ogni contesto fatto espresso e perentorio divieto alla propria ex coniuge di affidare il veicolo a terze persone, Controparte_3
vietandole espressamente di far guidare il veicolo a al quale il veicolo fu Controparte_4
affidato ad insaputa del contro la sua espressa contraria volontà. Del pari emerge che il Parte_1
non era a conoscenza che era sprovvisto di abilitazione alla Parte_1 Controparte_4
guida.
Deve pertanto ritenersi integrata l'ipotesi di esclusione dell'esercizio del diritto di rivalsa previsto dalle esaminate condizioni di polizza e segnatamente dall'articolato di cui al punto 2.4 che espressamente prevede, come innanzi già evidenziato, l'esclusione dell'esercizio della rivalsa nel <<… nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato a condizione che il
pagina 9 di 11 proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo …>>.
Al riguardo vale rilevare che l'azione di rivalsa non può essere esercitata nel caso in cui il veicolo sia stato da altri utilizzato prohibente domino, non potendo in tal caso, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il proprietario rispondere dell'illegittimo utilizzo del veicolo da altri fatto.
Nel caso di specie in primis è pienamente comprovato che non era a conoscenza Parte_1
che non aveva conseguito la abilitazione alla guida. Controparte_4
È inoltre pienamente provato che aveva espressamente e perentoriamente vietato Testimone_1
a affidataria ed usuaria in via sostanzialmente esclusiva del veicolo in oggetto, Controparte_3
di affidare il veicolo a terze persone e più specificamente di farlo guidare a Controparte_4
Né era a conoscenza del fatto che nonostante il proprio perentorio divieto la abbia CP_3
consentito allo di guidare il veicolo. CP_4
Resta pertanto esclusa, difettandone i presupposti, l'esercizio da parte della compagnia assicuratrice dell'azione di rivalsa nei confronti di Parte_1
In accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza appellata, va rigetta la domanda di rivalsa proposta dalla compagnia assicuratrice nei Controparte_1
confronti di con conferma di ogni altra e diversa statuizione di cui alla sentenza Parte_1
impugnata.
***
L'accoglimento del gravame comporta che le spese del doppio grado di giudizio siano regolate, per la posizione dell'odierno appellante, secondo la regola della soccombenza.
Conseguentemente va condannata alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che vanno liquidate, in Parte_1
considerazione del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi), quanto a quelle relative al primo grado di giudizio in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello in euro 777,00 per esborsi (rimborso contributo unificato) ed in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali oltre cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 334/2024 pubblicata in
[...] Controparte_1
data 21.03.2024, del Tribunale Ordinario di Varese, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di rivalsa proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
[...]
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_1 [...]
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, quanto a quelle del Parte_1
primo grado di giudizio in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge, e quanto a quelle del presente grado di appello in euro 777,00 per esborsi (rimborso contributo unificato) ed in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2418/2024 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C. F. ) residente in [...] C.F._1
Repubblica n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea MACCHI (C. F.
) del foro di Varese, presso il cui studio legale in Varese via Cavour n. 39 è C.F._2
elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Fax: 0332.316079
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 - (C. F. ) con sede in Milano via M. U. Traiano n. 18, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del dirigente e procuratore della società sig.ra rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio MARPILLERO (C. F. – pec: C.F._3
del foro di Torino e dall'Avv. Andrea Email_2
ORLANDONI (C. F. – pec: del C.F._4 Email_3
foro di Como, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. ORLANDONI in Como via
Mugiasca n. 10,
APPELLATO
E
(C. F. ) – contumace Controparte_3 C.F._5
APPELLATA
E
(C. F. ) – contumace Controparte_4 C.F._6
APPELLATO
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 334/2024 emessa ad esito del giudizio
r.g. n. 3777/2021 dal Tribunale di Varese in data 21.03.2024, non notificata, accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado e di seguito integralmente riportate: nel merito in via principale
- previa declaratoria di contumacia di respingere la richiesta di condanna al Controparte_4 pagamento dell'importo di euro 32.640,00 indirizzata al sig. in quanto infondata per i Parte_1
motivi riportati in narrativa.
In via principale concorrente e trasversale
pagina 2 di 11 - pervia declaratoria di contumacia di accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_4 responsabilità della sig.ra nell'utilizzo del veicolo da parte del sig. Controparte_3
e, per l'effetto, attesa l'esclusiva responsabilità del terzo chiamato nella Controparte_4
causazione del sinistro, condannarla in solido con il sig. alla corresponsione Controparte_4 dell'importo di euro 32.640,00 ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal giudicante.
In via subordinata
- previa declaratoria di contumacia di nella denegata e non creduta ipotesi di Controparte_4 condanna degli odierni convenuti in forza dell'azione di rivalsa ex adverso promossa, limitare la condanna nei confronti del sig. nella misura di euro 16.320,00 pari alla metà Parte_1 dell'importo preteso da controparte e comunque posto a carico dello in forza di manleva CP_4
richiesta.
Con vittoria id spese e compensi di lite, del doppio grado di giudizio.
per appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello contrariis reiecitis, nel merito respingere l'impugnazione proposta dal sig. avverso la sentenza n. 334/2024 del Tribunale di Varese;
Parte_1
con il favore delle spese ed onorari di lite, oltre IVA e 4% di CPA e 15% spese generali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 334/2024 pubblicata in data 21.03.2024, il Tribunale Ordinario di Varese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvedeva:
- condanna i signori e in via tra loro solidale, al Controparte_3 Parte_1 pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 32.640,00, oltre interessi legali dal 23 giugno 2020 al saldo;
- condanna e in via tra loro solidale, a tenere Controparte_3 Controparte_5
indenne il convenuto signor. i quanto questi deve versare all'attrice in esecuzione Parte_1
della sentenza de qua;
pagina 3 di 11 - condanna e in via tra loro solidale, a rifondere Controparte_3 Parte_1 all'attrice le spese di lite nella misura di euro 7.600,00 oltre 15% per spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva, oltre contributo unificato;
- condanna e , in via solidale, e rifondere al Controparte_3 Controparte_4
signor le spese di lite nella misura di euro 7.600,00 oltre 15% per spese Parte_1
forfettarie, oltre Cpa ed Iva.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribulale Controparte_1
di Varese e chiedendone la condanna al pagamento, in Controparte_3 Parte_1
via solidale tra loro, della somma di euro 32.640,00 oltre interessi legali dal 23.06.2020 al soddisfo, a titolo di rivalsa in relazione della somma liquidata a titolo risarcitorio dalla compagnia assicuratrice per il veicolo assicurato.
Premesso che nel dicembre del 2017 la compagnia assicuratrice attrice assicurava contro la RCA il veicolo Seat Ibiza tg. FGT191DX di proprietà dei convenuti e Parte_1 CP_3
la cui polizza prevedeva il diritto dell'assicurazione di rivalsa nei confronti del contraente-
[...]
assicurato nel caso in cui il veicolo fosse condotto da conducente privo di abilitazione alla guida, esponeva che in data 1.02.2018, in Malnate, il veicolo assicurato, condotto da Controparte_4
causava un sinistro stradale investendo il pedone impegnato ad attraversare la strada, Parte_2
il quale riportava lesioni. Il conducente risultava sprovvisto di abilitazione alla Controparte_4
guida in quanto mai conseguita, ragione per cui gli operanti intervenuti gli contestavano la violazione dell'art. 116 commi 15 e 17 del codice della strada in quanto postosi alla guida del veicolo senza aver mai conseguito l'abilitazione alla guida. Pertanto, la compagnia attrice, eccependo l'inoperatività della polizza e facendo valere la clausola di rivalsa prevista nelle condizioni di polizza per il caso di sinistro procurato da conducente risultato privo di abilitazione alla guida, chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione della somma corrisposta a titolo di risarcimento per il sinistro occorso, pari ad euro
32.640,00 per capitale e spese legali.
- Si costituiva in giudizio contestando l'avverso dedotto. Premesso di essere, Parte_1
insieme alla convenuta comproprietario del veicolo in oggetto che al momento Controparte_3
del sinistro era in possesso ed in uso alla propria ex coniuge , adduceva che dopo il CP_3
pagina 4 di 11 sinistro, convocato dalla Polizia Municipale di Malnate, dichiarava di non essere a conoscenza che la propria ex coniuge aveva permesso la guida del predetto veicolo al signor , né di essere a CP_4
conoscenza che il signor fosse sprovvisto di abilitazione alla guida. Assumeva infine che CP_4
il veicolo in oggetto era stato nella circostanza posto in circolazione contro la propria volontà non avendo mai acconsentito che il veicolo fosse condotto da altre persone. Chiamato in causa il signor autore del sinistro e privo di patente di guida, chiedeva il rigetto della Controparte_4
domanda proposta nei propri confronti dalla compagnia assicuratrice. In via gradata chiedeva di accertare la esclusiva responsabilità della signora nell'utilizzo del veicolo da Controparte_3
parte del signor e per l'effetto, attesa l'esclusiva responsabilità del terzo chiamato nella CP_4
causazione del sinistro, condannarla in solido con il signor alla corresponsione Controparte_4 dell'importo richiesto dalla compagnia assicuratrice attrice. Nella denegata ipotesi di condanna dei convenuti in forza dell'azione di rivalsa ex adverso proposta dalla compagnia assicuratrice, chiedeva che la condanna risarcitoria nei propri confronti fosse limitata alla metà del dovuto.
- Restava contumace Controparte_3
- Del pari restava contumacie il chiamato Controparte_4
La causa era decisa in esito alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con l'impugnata sentenza con la quale l'organo giudicante di primo grado accoglieva la domanda attorea e condannava in solido tra loro e al pagamento in favore della compagnia Parte_1 Controparte_3
assicuratrice dell'importo di euro 32.640,00 oltre interessi dalla data Controparte_1
del 23.06.2020 al saldo, con condanna della convenuta e Controparte_3 CP_4
a tenere indenne da quanto tenuto a pagare alla compagnia
[...] Parte_1
assicuratrice attrice in esecuzione della sentenza in oggetto.
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- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui era stata ritenuta una pari responsabilità degli obbligati solidali disattendendo la portata delle prove dichiarative e documentali acquisite in giudizio. Al riguardo adduceva la circostanza che il veicolo in oggetto era in uso alla propria ex coniuge rispetto alla quale conduceva da tempo una vita Controparte_3
separata, e pertanto non era a conoscenza né che il veicolo fosse dato in uso a Controparte_4 né che era sprovvisto dell'autorizzazione alla guida. Controparte_4
pagina 5 di 11 Con il secondo motivo di appello, lamentava la circostanza che l'organo giudicante di primo grado aveva disatteso le dichiarazioni, di contenuto confessorio, rese dalla la quale, in CP_3
particolare con la missiva del 16.12.2022, aveva espressamente ammesso, assumendosene la piena responsabilità, di aver consentito la guida del veicolo, alla stessa in uso, allo , che non CP_4
sapeva essere privo di abilitazione alla guida, contro la volontà dal he le aveva sempre Parte_1
proibito di dare in uso a terzi il veicolo.
Su tali basi chiedeva l'integrale riforma della sentenza appellata e l'accoglimento delle conclusioni articolate in sede conclusiva nel giudizio di primo grado.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
- non si costituivano nel presente giudio di appello e Controparte_3 Controparte_4 conseguentemente dichiarati contumaci con ordinanza resa all'udienza di prima comparizione.
All'udienza del 10.04.2025, chiamata la causa innanzi al collegio, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto si configura fondato e va per quanto di ragione conseguentemente accolto nei termini che seguono.
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Il dettato dell'art. 144 del codice della strada, dopo aver premesso che causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione …>> e che
<<per l massimale di polizza assicurazione non pu opporre al danneggiato>
eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno …>> prevede espressamente che diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione>>.
Ne consegue il diritto ex lege dell'assicuratore di agire in rivalsa nei confronti del contraente assicurato per recuperare quanto pagato in forza della polizza assicurativa al danneggiato nel caso in cui sia pagina 6 di 11 contrattualmente prevista la possibilità per la compagnia assicuratrice di rifiutare o limitare il risarcimento dovuto in esito al sinistro. Presupposto per il diritto di rivalsa è l'esistenza del diritto di rifiutare il pagamento in virtù di una specifica clausola di delimitazione del rischio.
Nel caso di specie risulta prodotto in atti, ad opera della compagnia assicuratrice, il contratto di assicurazione stipulato con l'odierno appellante e la comproprietaria del veicolo Parte_1
assicurato che all'art. 2.4 – sotto la rubrica esclusione e rivalsa – prevede la Controparte_6
facoltà dell'impresa assicurativa di rivalersi nei confronti del contraente per le somme che la compagnia assicuratrice abbia dovuto pagare a terzi nel caso in cui il veicolo assicurato sia stato condotto all'atto del sinistro da conducente non abilitato alla guida. Vale al riguardo richiamare il testo dell'art.
2.4 della polizza che espressamente prevede che le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti caso ed in tutti gli altri in cui sia applicabile
l'art. 144 del codice in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali: a) conducente non abilitato alla guida. L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, tuttavia, l'impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa: 1) se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti;
rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
2) se al momento del sinistro il veicolo
è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico;
3) nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo. Resta fermo quanto disposto al punto h) per quanto riguarda l'abilitazione alla guida di neopatentati>>.
Da quanto emerge dalle esaminate condizioni di polizza, la rivalsa resta esclusa nel caso in cui il veicolo sia stato condotto da soggetto che il contraente non sapesse essere sprovvisto di abilitazione alla guida e, più in generale, nei casi in cui il soggetto sprovvisto di abilitazione alla guida abbia utilizzato e/o condotto il veicolo prohibente domino.
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Tanto premesso, nel rapporto di sinistro redatto dal personale della Polizia Municipale di Malnate, intervenuto al momento del sinistro, si dà atto che il pedone è stato investito dall'autovettura, Pt_2
assicurata per la RCA dalla nella circostanza condotta da Controparte_1
pagina 7 di 11 soggetto sprovvisto di abilitazione alla guida per non averla mai conseguita. Controparte_4
È infatti documentato che gli operanti contestavano al predetto le violazioni di cui all'art. 116 commi
15 e 17 del codice della strada.
Del pari deve ritenersi accertato che il veicolo in oggetto, sebbene cointestato a Parte_1
e era in uso esclusivamente alla sola alla quale il Controparte_3 Controparte_3 [...]
o aveva affidato, utilizzando egli altra autovettura. Pt_1
È altresì accertato che i predetti e già da epoca Parte_1 Controparte_3
ampiamente antecedente al verificarsi del sinistro conducevano vite separate ed autonome. Infatti, in data 06.06.2018 si separavano consensualmente come rilevabile dall'allegato verbale di separazione.
***
Ciò posto, il in plurimi contesti, sia in via extragiudiziale sia in sede giudiziale, ha Parte_1
espressamente dichiarato di aver sempre manifestato la propria decisa opposizione a che il veicolo in oggetto, in uso esclusivo alla propria ex coniuge fosse dalla stessa affidato a Controparte_3
terzi precisando ripetutamente di non essere a conoscenza che era sprovvisto Controparte_4
di abilitazione alla guida. Ha del pari espressamente dichiarato di aver fatto specifico divieto alla di far guidare il veicolo in oggetto a CP_3 Controparte_4
In particolare, con missiva del 8.02.2019, inoltrata alla compagnia assicuratrice, comunicava di non essere a conoscenza che il veicolo in oggetto fosse stato utilizzato dal sig. il Controparte_4
giorno della verificazione del sinistro per cui è causa e di non sapere che il predetto non aveva mai conseguito l'abilitazione di guida, precisando di aver sempre inibito alla propria ex coniuge, al quale il veicolo era in uso, di affidarlo a terzi.
Nel corso dell'interrogatorio formale reso da – che sebbene non possa costituire Controparte_6
valenza confessoria nei confronti della parte diversa da quella che lo abbia deferito costituisce elemento probatoriamente valutabile unitamente agli altri elementi di causa – ha ampiamente confermato che il egli anni 2017-2018 le aveva espressamente vietato di prestare l'autovettura in oggetto Parte_1
a terze persone e di farla guidare al signor confermando altresì che il Controparte_4 [...]
non era a conoscenza del fatto che la faceva guidare a Pt_1 CP_3 CP_4
, né che ne aveva consentito l'uso il giorno del sinistro.
[...]
Al riguardo assume rilevanza probatoria centrale la dichiarazione resa in via stragiudiziale in data
16.12.2022 da ed acquisita agli atti di causa, con la quale la stessa si assumeva Controparte_3
l'esclusiva responsabilità di quanto occorso, ammettendo espressamente di aver fatto guidare il veicolo pagina 8 di 11 allo , con ciò contravvenendo allo specifico divieto impostole dal di CP_4 Parte_1
affidare ad altre persone il veicolo in oggetto, confermando altresì che il non era a Parte_1
conoscenza che il veicolo era condotto dallo e che il predetto conducente fosse privo di CP_4
abilitazione alla guida. Al riguardo vale riportare di seguito il tenore della predetta missiva:
ti scrivo per chiederti scusa per i problemi che ti sto causando a causa dell'incidente Pt_1
avvenuto il 01 febbraio 2018 con la Seat Ibiza tg. FG191DX. So che tu mi avevi sempre vietato di fare usare la macchina ad altre persone e me lo ripetevi anche ogni volta che ci sentivamo al telefono. Se avessi ascoltato le tue parole adesso non saresti coinvolto in questa situazione, in cui tu in tutta onestà non centri nulla. Mi auguro che questa situazione finisca presto e nel ribadirti che tu avevi pienamente ragione, nel vietarmi di prestare l'auto Seta Ibiza FG191DX, mi scuso ancora per i problemi che ti ho causato e spero non influiscano nei nostri rapporti. In fede. Varese 16 dicembre 2022>>.
Vale osservare che le affermazioni relative a fatti sfavorevoli alla parte che le compie hanno valore confessorio anche ove contenute in scritti diretti ad un terzo, se sussista l'animus confitendi (cfr. Cass,
Civ. Sez. III, 20.07.2023 n. 21818). Nell'azione di rivalsa promossa dalla compagnia assicuratrice nei confronti del proprietario del veicolo assicurato tali dichiarazioni confessorie appaiono rilevanti e vanno valutate in una con gli altri elementi di causa in relazione al thema probandum.
Nel caso di specie, dalla lettura congiunta delle dichiarazioni rese da tra le Controparte_3
quali rilevanza centrale rivestono, in ragione del chiaro valore confessorio, quelle, datate 16.12.2022, rese in ordine alla circostanza che il quale cointestatario del veicolo, non era a Parte_1 conoscenza del fatto che la stessa ne aveva consentito la guida allo nonostante l'espresso CP_4 divieto a tal riguardo espresso dall'appellante, deve ritenersi comprovato che Parte_1
quale cointestatario del veicolo in oggetto, abbia ripetutamente ed in ogni contesto fatto espresso e perentorio divieto alla propria ex coniuge di affidare il veicolo a terze persone, Controparte_3
vietandole espressamente di far guidare il veicolo a al quale il veicolo fu Controparte_4
affidato ad insaputa del contro la sua espressa contraria volontà. Del pari emerge che il Parte_1
non era a conoscenza che era sprovvisto di abilitazione alla Parte_1 Controparte_4
guida.
Deve pertanto ritenersi integrata l'ipotesi di esclusione dell'esercizio del diritto di rivalsa previsto dalle esaminate condizioni di polizza e segnatamente dall'articolato di cui al punto 2.4 che espressamente prevede, come innanzi già evidenziato, l'esclusione dell'esercizio della rivalsa nel <<… nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato a condizione che il
pagina 9 di 11 proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo …>>.
Al riguardo vale rilevare che l'azione di rivalsa non può essere esercitata nel caso in cui il veicolo sia stato da altri utilizzato prohibente domino, non potendo in tal caso, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il proprietario rispondere dell'illegittimo utilizzo del veicolo da altri fatto.
Nel caso di specie in primis è pienamente comprovato che non era a conoscenza Parte_1
che non aveva conseguito la abilitazione alla guida. Controparte_4
È inoltre pienamente provato che aveva espressamente e perentoriamente vietato Testimone_1
a affidataria ed usuaria in via sostanzialmente esclusiva del veicolo in oggetto, Controparte_3
di affidare il veicolo a terze persone e più specificamente di farlo guidare a Controparte_4
Né era a conoscenza del fatto che nonostante il proprio perentorio divieto la abbia CP_3
consentito allo di guidare il veicolo. CP_4
Resta pertanto esclusa, difettandone i presupposti, l'esercizio da parte della compagnia assicuratrice dell'azione di rivalsa nei confronti di Parte_1
In accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza appellata, va rigetta la domanda di rivalsa proposta dalla compagnia assicuratrice nei Controparte_1
confronti di con conferma di ogni altra e diversa statuizione di cui alla sentenza Parte_1
impugnata.
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L'accoglimento del gravame comporta che le spese del doppio grado di giudizio siano regolate, per la posizione dell'odierno appellante, secondo la regola della soccombenza.
Conseguentemente va condannata alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che vanno liquidate, in Parte_1
considerazione del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi), quanto a quelle relative al primo grado di giudizio in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello in euro 777,00 per esborsi (rimborso contributo unificato) ed in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali oltre cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 334/2024 pubblicata in
[...] Controparte_1
data 21.03.2024, del Tribunale Ordinario di Varese, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di rivalsa proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
[...]
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_1 [...]
delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, quanto a quelle del Parte_1
primo grado di giudizio in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge, e quanto a quelle del presente grado di appello in euro 777,00 per esborsi (rimborso contributo unificato) ed in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
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