Ordinanza cautelare 1 agosto 2024
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
Decreto collegiale 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 12657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12657 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12657/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07356/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7356 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Ferrara, presso il cui studio in Roma. alla Via Barnaba Tortolini, n. 30 è elettivamente domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo
- Ministero dell’Interno
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
- della nota provvedimentale del Ministero dell’Interno del 24 giugno 2024 con la quale riscontrandosi l’atto di diffida e costituzione in mora del 3 giugno 2024, il Ministero dell’Interno, richiamando la normativa vigente in materia, ha negato all’odierno ricorrente l’accesso alle misure di accoglienza, come aggiornata da successive convocazioni presso la Questura di Roma, l’ultima del 19 giugno 2024;
- nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, il quale è altamente vulnerabile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino egiziano, ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale in data 10 aprile 2024; ed ha, altresì, rappresentato, a sostegno dell’ulteriore richiesta di inserimento nel circuito dell’accoglienza in favore dei richiedenti la protezione internazionale, di versare “in condizioni di assoluta indigenza e precarietà che, ormai da diversi giorni, lo costringono a vivere all’aperto, dormendo per strada”.
Con l’avversato provvedimento, la Prefettura di Roma ha rappresentato “la persistente indisponibilità di posti nel sistema di accoglienza, stante la situazione eccezionale di arrivi sulle coste siciliane, per cui è stato dichiarato lo stato di dissesto in data 11/04/2023, poi prorogato sino al 06/10/2023 e la conseguente necessità di svuotare con una certa celerità gli HotSpot sulle coste siciliane e la necessità di accogliere i c.d. -OMISSIS-, nel che i posti residui vengono assegnati ai richiedenti”.
Ciò premesso, si evidenzia che, con ordinanza della Sezione Prima Ter 1° agosto 2024, n. -OMISSIS-, è stata accolta l’istanza cautelare dal ricorrente presentata; e, per l’effetto, il Ministero dell’Interno è stato invitato ad individuare “una soluzione, anche provvisoria, idonea ad assicurare i livelli di assistenza minimi in favore del richiedente asilo, ciò eventualmente anche collocandolo presso altra provincia”.
La misura cautelare ha avuto esecuzione come da nota della Prefettura di Roma depositata in atti alla data del 23 ottobre 2024, con la quale viene disposto “l’ingresso del nominativo in oggetto presso il CAS VILLA TROILI, via di Villa Troili, 9 - ROMA”.
Tale sopravvenienza, avuto riguardo al pieno conseguimento, da parte dell’odierno ricorrente, del bene della vita oggetto di domanda in sede giurisdizionale, integra una chiara circostanza di cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, in presenza di ravvisati giusti motivi, possono formare oggetto di compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.