TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/04/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12871/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie riunite sub R.G. nn. 12871/19 e
811/20
tra (avv.ti Massimo Birardi e Monica Parte_1
Portaccio);
e
“ ”; “ ” (avv. Daniele De Leonardis); CP_1 Controparte_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati in data 7.11.2019 e 24.01.2020 ha proposto opposizione avverso gli Parte_1 avvisi di addebito nn. 31420190004199904000 e CP_1
31420190008337386000, con i quali veniva richiesto il pagamento, rispettivamente, di € 155,52,00 e di € 1.280,00, per l'accertata sussistenza di debiti contributivi a titolo di “Gestione aziendale con lavoratore dipendenti”, relativi ai periodi dal 7/2018 al 8/2018 e dal 06/2017 al 06/2018, comprensivi di compensi di riscossione.
All'udienza del 28.02.2024, ritenute sussistenti ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, è stata disposta la riunione dei procedimenti originati dai ricorsi suddetti. A fondamento delle opposizioni la parte ha eccepito l'illegittimità della pretesa contributiva deducendo, in via preliminare, vizi formali e procedimentali degli atti impositivi e, nel merito, l'infondatezza della pretesa dell'ente sostenendo che nessuna irregolarità contributiva si è verificata nel caso specifico. Segnatamente, il disconoscimento delle agevolazioni in favore della “ sulla matricola Parte_2
1 0919063842 ha quale motivazione la tardiva comunicazione della sospensione della posizione contributiva con matricola
0911643408: “la posizione del lavoratore dipendente CP_1 presso l'altra attività commerciale di rivendita di giornali e periodici recante matricola n. 0911643408 risulta cessata il 30.09.2016 e il successivo 31.10.2016, si provvedeva ad inviare la denuncia con ID trasmissione n. Pt_3
46493006”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , anche quale mandatario della , contestando CP_1 CP_2 le opposizioni, di cui ha chiesto il rigetto, precisando che: “Solo in data 20/02/2019, quando ormai il termine dell'esito della verifica era irrimediabilmente spirato, e dopo due mesi dalla prima comunicazione delle irregolarità riscontrate negli archivi dell (v. precedente Pt_4 invito a regolarizzare del 27/11/2018), l'intermediario, a mezzo cassetto bidirezionale, comunicava, con notevole ritardo rispetto ai termini concessi per gli adempimenti nei confronti dell'istituto (45 giorni), che l'attività con dipendenti per entrambe le posizioni doveva CP_1 considerarsi sospesa dal 30/09/2016 per la matricola 0911643408 e dal 30/09/2018 per la matricola 0919063842. A nulla vale la comunicazione del 03/10/2018, richiamata da controparte, dal momento che, come si può constatare dal tenore della stessa, veniva richiesta la cessazione attività con dipendenti per la matricola 0911643408 con decorrenza 30/09/2018, successivamente cioè al periodo di scoperture contributive rilevato con gli inviti a regolarizzare di cui si è detto”. Ebbene, poste tali necessarie premesse, i ricorsi in opposizione -volti all'accertamento dell'illegittimità e, conseguentemente, all'annullamento degli avvisi di addebito emessi a seguito dell'accertamento della sussistenza di debiti contributivi a titolo di “Gestione aziendale con lavoratore dipendenti”- sono fondati e devono essere, pertanto, accolti, per le ragioni che di seguito si espongono. Preliminarmente, è opportuno dare atto dell'ammissibilità delle opposizioni ai sensi dell'art. 24 comma 5 di cui al
D.lgs. 46/99 in quanto spiegate, entrambe, nel termine di quaranta giorni dalla data di notifica dell'atto opposto.
Deve darsi atto dell'ammissibilità del ricorso in opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420190004199904000 atteso che- in base alle attestazioni dei servizi di cancelleria, e tenuto conto della
2 documentazione prodotta (cfr., segnatamente, ricevute di accettazione e consegna di posta elettronica certificata)- la predetta opposizione è stata presentata in data 7.11.2019,
a fronte della notifica dell'avviso di addebito avvenuta, pacificamente, il 28.09.2019 e pertanto, nel termine di quaranta giorni (per l'esattezza, trentanove) dalla data di notifica dell'atto opposto. È utile, a tal fine, ribadire l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, fondato su una rigorosa interpretazione del dato normativo, secondo cui: “qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, D.Lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere, invece, questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione
o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine, l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella
o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del
c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1. marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto” (cfr., ex multis, Tribunale
Catania sez. lav., 04/02/2020, n.512).
3 Dai principi su richiamati consegue inoltre che vanno disattese le censure della parte opponente volte a far valere i vizi formali e procedimentali degli atti impugnati, in quanto dedotte oltre i termini di legge. In particolare, la parte opponente ha eccepito l'inesistenza e/o nullità delle notifiche degli avvisi di addebito, nonché la nullità degli avvisi per mancata notifica dell'avviso bonario e invito alla regolarizzazione della posizione contributiva. Nel caso di specie, come rilevato in premessa, l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420190004199904000 è stata proposta nel termine di 39 giorni e, pertanto, ben oltre i termini di venti giorni dalla notifica dell'atto, il cui rispetto è necessario per far valere eventuali vizi formali attinenti al procedimento di notifica. Specularmente, i rilievi predetti valgono anche rispetto alle censure, di ordine formale, mosse all'avviso di addebito n. 31420190008337386000, che è stato infatti notificato il 16.12.2019 ed opposto in sede giurisdizionale, come da attestazioni dei servizi di cancelleria, soltanto in data
24.01.2020 e quindi ben oltre, quindi, il termine di venti giorni.
Ad ogni modo, quanto alla prima censura è opportuno rilevare che, nel caso specifico, non risulta pregiudicato il diritto di difesa dal momento che la parte opponente ha avuto piena contezza della provenienza dell'atto e del suo contenuto al punto di opporvisi in sede giurisdizionale;
tanto basta a superare eventuali vizi formali del procedimento di notifica degli atti impositivi. Ed invero, secondo i principi dettati da Cass. SS.UU 23620/18: “Questa Corte ha di recente espresso un orientamento, in tema di notificazione in via telematica, inteso a privilegiare la funzione della stessa, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, l'estensione.doc in luogo del formato pdf), ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato
(ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione” (conforme: Cass., Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665). Per quanto riguarda, la seconda censura di tipo formale, è appena il caso di evidenziare che l' ha dimostrato CP_1
4 di aver adempiuto al suddetto obbligo mediante la produzione dell'invito a regolarizzare la posizione contributiva;
invito che risulta depositato nel cd. “cassetto bidirezionale” della ditta di cui era titolare la parte opponente(cfr. “Invito_a_regolarizzare.pdf”, allegato alla memoria di costituzione, del 27.11.2018, che ha preceduto l'invito, di eguale contenuto, del 15.01.2019). Relativamente alle questioni attinenti al merito della pretesa creditoria si osserva innanzitutto che nei giudizi instaurati ex art. 24, comma V, del D.lgv. 46/99, con riferimento all'art. 442 e seg. cpc, assumendo l'opponente la posizione sostanziale di convenuto, dovrebbe essere l'attore, in senso sostanziale (in questo caso l'opposto
), a doversi considerare gravato dall'onere della prova CP_1 circa la fondatezza, l'esistenza e l'entità del presunto diritto di credito. Sennonché, per giurisprudenza costante, tale regola di carattere generale non trova applicazione nei casi, come quello in esame, di preteso recupero di contributi previdenziali indebitamente omessi da parte del datore di lavoro.
Ed invero, in tale materia il principio generale è rappresentato dall'obbligo contributivo ex lege, rispetto al quale il diritto allo sgravio si pone come deroga legata alla sussistenza di determinati presupposti di fatto. In particolare, è stato affermato che " il beneficio dello sgravio non costituisce il diritto al pagamento di una somma corrispondente, bensì il diritto al non pagamento del debito contributivo"(così sent. Cass. n. 6807/2003).
In tempi recenti la Corte di Cassazione, confermando un orientamento risalente nel tempo, ha affermato che “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (cfr. Corte Cass.– Ordinanza 18 gennaio 2018, n.
1157; in senso conf. Cass. sez. lav. n. 16351 del 24.7.2007
e Cass. Sez. L, sent. n. 21898 del 26.10.2010). In aderenza a tale principio, nel caso in questione, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per la fruizione dello sgravio contributivo non può che incombere sull'opponente che aveva inteso avvalersene, non versando i contributi dovuti.
Ciò posto, passando all'esame della ragione ostativa dello sgravio dedotta dall' , si osserva innanzitutto che, dal CP_1 punto di vista giuridico, il sistema degli sgravi
5 contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Tale normativa ha quindi condizionato la possibilità di permanere nella legittima fruizione degli sgravi contributivi al requisito della regolarità contributiva, attestata attraverso il cd. DU (documento unico di regolarità contributiva). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, CP_1 in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1 della legge 296/2006, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali (cfr. Cass. 27107/18).
D'altra parte, occorre evidenziare i più recenti indirizzi giurisprudenziali i quali, con argomentazioni che questo giudicante ritiene condivisibili, propendono per un'interpretazione volta a valorizzare la natura sostanziale della “irregolarità contributiva” discostandosi da una lettura meramente formale del dato normativo. Segnatamente, la giurisprudenza si è più volta espressa con pronunce tese a circoscrive l'irregolarità rilevante, sancendo i seguenti principi di diritto: “a) la stessa espressione letteralmente all'idea che conti che si sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente col rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva;
b) il DM
30 gennaio 2015 esclude chiaramente che qualunque irregolarità negli adempimenti osti al rilascio del DU, stabilendo piuttosto all'art. 3, comma 1, che la riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa>, ed all'art. 3, comma 3 che non osta al rilascio del DU uno scostamento non grave tra somme dovute e somme pagate;
c) Il DM non si
6 è espresso riguardo alle violazioni non inerenti all'inadempimento sostanziale degli obblighi contributivi, se non all'art. 8 che rimanda ad un allegato A nel quale non compare la violazione delle disposizioni regolamentari di compilazione delle denunce contributive” (cfr. Trib. di
Roma, sent. n. 1490/2019).
Ancora, secondo i giudici del Tribunale di Milano:
“L'interpretazione della normativa applicabile … va nel senso che il DU va negato solo a seguito dell'accertamento di un inadempimento di natura sostanziale. … Si osserva infatti come l'interpretazione della norma sia piuttosto quella secondo cui a rilevare è il pagamento effettuato in ritardo non solo rispetto alla data di versamento, ma anche rispetto alla data di presentazione della denuncia. Anche tale norma peraltro non fa che attribuire rilevanza all'atto sostanziale del versamento” (Tribunale Milano, sentenza n.1957/2020).
Una volta considerata sussistente l'irregolarità, ci si è chiesti, poi, quali siano gli effetti sui benefici contributivi di cui si è già fruito o ancora da fruire. A tal proposito, non sono mancati orientamenti del seguente tenore: “… si ritiene che in un'ottica ermeneutica di tutela dell'affidamento del contribuente, si lasci preferire la seconda delle due soluzioni interpretative, in base alla quale la norma di cui all'art. 1 comma 1175 della l. n.
296/06 impedisce, per il futuro, la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DU ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata
(cfr. Tribunale di Chieti, Sez. Lav. 276/2020). In questo senso, d'altronde, depone il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio. In tal senso, lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati. In tale prospettiva, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l' potrà, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 CP_1
7 della l. n. 296 del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del DU ovvero all'attivazione di un procedimento come quello di cui all'art. 4 del DM citato. Inoltre, con la circ. n. 3 del 18.07.2017, l'
[...]
ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti Controparte_3 proprio in merito alla fruizione dei benefici normativi e contributivi di cui trattasi. In tale nota viene ribadito che l'assenza del DU, in linea generale, determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l'intera compagine aziendale, ma solo per il relativo periodo. Ciò comporta che l'accertata assenza del DU determini il venir meno dei benefici de quibus limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso senza, invece, legittimare un'efficacia retroattiva per i periodi connotati da regolarità contributiva.
Infine, secondo il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in ordine ad una vicenda in cui l'azienda datrice di lavoro comunicava solo in un momento successivo alle verifiche amministrative la cessazione dell'attività: “si ritiene, dunque, illegittimo l'avviso di addebito emesso da , CP_1 mediante il quale viene intimata la ripetizione … di tutte le agevolazioni contributive godute nel periodo compreso tra l'aprile 2016 e il luglio 2018, a seguito di emissione di
DU negativo solo nel 2018 per l'omesso versamento della aliquota contributiva dello 0,8%, relativa al trattamento speciale per la disoccupazione dei dipendenti del settore edile ex lege 427 del 1975 riguardo ai periodi 05/2015,
06/2015, 10/2015 e 11/2015, peraltro per una cifra irrisoria rispetto all'importo dei contributi richiesto con l'avviso di addebito” (cfr. Tribunale Roma, sentenza n.3636/2021). Orbene, nel caso specifico, il quadro probatorio risultante da tutta la documentazione prodotta, consente di ritenere insussistente, da un punto di vista sostanziale, l'irregolarità contributiva de qua.
Ed infatti, dall'esame della documentazione previdenziale e contabile della ditta “ ”, è emerso Parte_1 definitivamente che l'attività con dipendenti, per entrambe le posizioni , deve considerarsi sospesa dal 30/09/2016 CP_1 per la matricola 0911643408 e dal 30/09/2018 per la matricola 0919063842. Circostanza -peraltro confermata dall'opposto sin dalle prime difese svolte- che, seppure comunicata
8 tardivamente dall'intermediario incaricato dalla parte ricorrente, rende illegittimo l'avviso di addebito in quanto emesso in assenza del relativo presupposto, ovverosia in assenza di una irregolarità sostanziale legittimante, in quanto effettivamente sussistente, una pretesa contributiva dell' . In definitiva, il fatto che l'attività con CP_1 dipendenti risulti sospesa sin dal 30.09.2016, comprovata altresì dall'invio dei modelli UNILAV e dai flussi comunicativi prodotti dalla parte opponente, non Pt_3 può fondare una pretesa contributiva per i mesi successivi rispetto ad un'attività che non ha avuto effettive possibilità di gestione e di esercizio;
a nulla rilevando omissioni ed errori, di natura meramente formale, verificatisi nel flusso comunicativo.
Conseguentemente, la revoca dei benefici contributivi effettuata dall' , sulla base della quale sono stati CP_1 emessi gli avvisi di addebito oggi impugnati, è illegittima.
Per tutte le ragioni su esposte, le opposizioni sono quindi fondate e vanno, per l'effetto accolte, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito nn.
31420190004199904000 e 31420190008337386000. In ordine alle spese processuali, tenuto conto della connotazione interpretativa delle questioni affrontate, sfociate anche in indirizzi giurisprudenziali difformi, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie le opposizioni e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n. 31420190004199904000 CP_1
31420190008337386000, notificati rispettivamente il
28.09.2019 e il 16.12.2019, dichiarando non dovuto il pagamento delle somme ivi richieste per l'insussistenza - sostanziale- dell'irregolarità contributiva de qua;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 12.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie riunite sub R.G. nn. 12871/19 e
811/20
tra (avv.ti Massimo Birardi e Monica Parte_1
Portaccio);
e
“ ”; “ ” (avv. Daniele De Leonardis); CP_1 Controparte_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati in data 7.11.2019 e 24.01.2020 ha proposto opposizione avverso gli Parte_1 avvisi di addebito nn. 31420190004199904000 e CP_1
31420190008337386000, con i quali veniva richiesto il pagamento, rispettivamente, di € 155,52,00 e di € 1.280,00, per l'accertata sussistenza di debiti contributivi a titolo di “Gestione aziendale con lavoratore dipendenti”, relativi ai periodi dal 7/2018 al 8/2018 e dal 06/2017 al 06/2018, comprensivi di compensi di riscossione.
All'udienza del 28.02.2024, ritenute sussistenti ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, è stata disposta la riunione dei procedimenti originati dai ricorsi suddetti. A fondamento delle opposizioni la parte ha eccepito l'illegittimità della pretesa contributiva deducendo, in via preliminare, vizi formali e procedimentali degli atti impositivi e, nel merito, l'infondatezza della pretesa dell'ente sostenendo che nessuna irregolarità contributiva si è verificata nel caso specifico. Segnatamente, il disconoscimento delle agevolazioni in favore della “ sulla matricola Parte_2
1 0919063842 ha quale motivazione la tardiva comunicazione della sospensione della posizione contributiva con matricola
0911643408: “la posizione del lavoratore dipendente CP_1 presso l'altra attività commerciale di rivendita di giornali e periodici recante matricola n. 0911643408 risulta cessata il 30.09.2016 e il successivo 31.10.2016, si provvedeva ad inviare la denuncia con ID trasmissione n. Pt_3
46493006”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , anche quale mandatario della , contestando CP_1 CP_2 le opposizioni, di cui ha chiesto il rigetto, precisando che: “Solo in data 20/02/2019, quando ormai il termine dell'esito della verifica era irrimediabilmente spirato, e dopo due mesi dalla prima comunicazione delle irregolarità riscontrate negli archivi dell (v. precedente Pt_4 invito a regolarizzare del 27/11/2018), l'intermediario, a mezzo cassetto bidirezionale, comunicava, con notevole ritardo rispetto ai termini concessi per gli adempimenti nei confronti dell'istituto (45 giorni), che l'attività con dipendenti per entrambe le posizioni doveva CP_1 considerarsi sospesa dal 30/09/2016 per la matricola 0911643408 e dal 30/09/2018 per la matricola 0919063842. A nulla vale la comunicazione del 03/10/2018, richiamata da controparte, dal momento che, come si può constatare dal tenore della stessa, veniva richiesta la cessazione attività con dipendenti per la matricola 0911643408 con decorrenza 30/09/2018, successivamente cioè al periodo di scoperture contributive rilevato con gli inviti a regolarizzare di cui si è detto”. Ebbene, poste tali necessarie premesse, i ricorsi in opposizione -volti all'accertamento dell'illegittimità e, conseguentemente, all'annullamento degli avvisi di addebito emessi a seguito dell'accertamento della sussistenza di debiti contributivi a titolo di “Gestione aziendale con lavoratore dipendenti”- sono fondati e devono essere, pertanto, accolti, per le ragioni che di seguito si espongono. Preliminarmente, è opportuno dare atto dell'ammissibilità delle opposizioni ai sensi dell'art. 24 comma 5 di cui al
D.lgs. 46/99 in quanto spiegate, entrambe, nel termine di quaranta giorni dalla data di notifica dell'atto opposto.
Deve darsi atto dell'ammissibilità del ricorso in opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420190004199904000 atteso che- in base alle attestazioni dei servizi di cancelleria, e tenuto conto della
2 documentazione prodotta (cfr., segnatamente, ricevute di accettazione e consegna di posta elettronica certificata)- la predetta opposizione è stata presentata in data 7.11.2019,
a fronte della notifica dell'avviso di addebito avvenuta, pacificamente, il 28.09.2019 e pertanto, nel termine di quaranta giorni (per l'esattezza, trentanove) dalla data di notifica dell'atto opposto. È utile, a tal fine, ribadire l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, fondato su una rigorosa interpretazione del dato normativo, secondo cui: “qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, D.Lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere, invece, questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione
o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine, l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella
o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del
c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1. marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto” (cfr., ex multis, Tribunale
Catania sez. lav., 04/02/2020, n.512).
3 Dai principi su richiamati consegue inoltre che vanno disattese le censure della parte opponente volte a far valere i vizi formali e procedimentali degli atti impugnati, in quanto dedotte oltre i termini di legge. In particolare, la parte opponente ha eccepito l'inesistenza e/o nullità delle notifiche degli avvisi di addebito, nonché la nullità degli avvisi per mancata notifica dell'avviso bonario e invito alla regolarizzazione della posizione contributiva. Nel caso di specie, come rilevato in premessa, l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420190004199904000 è stata proposta nel termine di 39 giorni e, pertanto, ben oltre i termini di venti giorni dalla notifica dell'atto, il cui rispetto è necessario per far valere eventuali vizi formali attinenti al procedimento di notifica. Specularmente, i rilievi predetti valgono anche rispetto alle censure, di ordine formale, mosse all'avviso di addebito n. 31420190008337386000, che è stato infatti notificato il 16.12.2019 ed opposto in sede giurisdizionale, come da attestazioni dei servizi di cancelleria, soltanto in data
24.01.2020 e quindi ben oltre, quindi, il termine di venti giorni.
Ad ogni modo, quanto alla prima censura è opportuno rilevare che, nel caso specifico, non risulta pregiudicato il diritto di difesa dal momento che la parte opponente ha avuto piena contezza della provenienza dell'atto e del suo contenuto al punto di opporvisi in sede giurisdizionale;
tanto basta a superare eventuali vizi formali del procedimento di notifica degli atti impositivi. Ed invero, secondo i principi dettati da Cass. SS.UU 23620/18: “Questa Corte ha di recente espresso un orientamento, in tema di notificazione in via telematica, inteso a privilegiare la funzione della stessa, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, l'estensione.doc in luogo del formato pdf), ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato
(ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione” (conforme: Cass., Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665). Per quanto riguarda, la seconda censura di tipo formale, è appena il caso di evidenziare che l' ha dimostrato CP_1
4 di aver adempiuto al suddetto obbligo mediante la produzione dell'invito a regolarizzare la posizione contributiva;
invito che risulta depositato nel cd. “cassetto bidirezionale” della ditta di cui era titolare la parte opponente(cfr. “Invito_a_regolarizzare.pdf”, allegato alla memoria di costituzione, del 27.11.2018, che ha preceduto l'invito, di eguale contenuto, del 15.01.2019). Relativamente alle questioni attinenti al merito della pretesa creditoria si osserva innanzitutto che nei giudizi instaurati ex art. 24, comma V, del D.lgv. 46/99, con riferimento all'art. 442 e seg. cpc, assumendo l'opponente la posizione sostanziale di convenuto, dovrebbe essere l'attore, in senso sostanziale (in questo caso l'opposto
), a doversi considerare gravato dall'onere della prova CP_1 circa la fondatezza, l'esistenza e l'entità del presunto diritto di credito. Sennonché, per giurisprudenza costante, tale regola di carattere generale non trova applicazione nei casi, come quello in esame, di preteso recupero di contributi previdenziali indebitamente omessi da parte del datore di lavoro.
Ed invero, in tale materia il principio generale è rappresentato dall'obbligo contributivo ex lege, rispetto al quale il diritto allo sgravio si pone come deroga legata alla sussistenza di determinati presupposti di fatto. In particolare, è stato affermato che " il beneficio dello sgravio non costituisce il diritto al pagamento di una somma corrispondente, bensì il diritto al non pagamento del debito contributivo"(così sent. Cass. n. 6807/2003).
In tempi recenti la Corte di Cassazione, confermando un orientamento risalente nel tempo, ha affermato che “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (cfr. Corte Cass.– Ordinanza 18 gennaio 2018, n.
1157; in senso conf. Cass. sez. lav. n. 16351 del 24.7.2007
e Cass. Sez. L, sent. n. 21898 del 26.10.2010). In aderenza a tale principio, nel caso in questione, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per la fruizione dello sgravio contributivo non può che incombere sull'opponente che aveva inteso avvalersene, non versando i contributi dovuti.
Ciò posto, passando all'esame della ragione ostativa dello sgravio dedotta dall' , si osserva innanzitutto che, dal CP_1 punto di vista giuridico, il sistema degli sgravi
5 contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Tale normativa ha quindi condizionato la possibilità di permanere nella legittima fruizione degli sgravi contributivi al requisito della regolarità contributiva, attestata attraverso il cd. DU (documento unico di regolarità contributiva). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, CP_1 in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo art. 1 della legge 296/2006, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali (cfr. Cass. 27107/18).
D'altra parte, occorre evidenziare i più recenti indirizzi giurisprudenziali i quali, con argomentazioni che questo giudicante ritiene condivisibili, propendono per un'interpretazione volta a valorizzare la natura sostanziale della “irregolarità contributiva” discostandosi da una lettura meramente formale del dato normativo. Segnatamente, la giurisprudenza si è più volta espressa con pronunce tese a circoscrive l'irregolarità rilevante, sancendo i seguenti principi di diritto: “a) la stessa espressione letteralmente all'idea che conti che si sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente col rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva;
b) il DM
30 gennaio 2015 esclude chiaramente che qualunque irregolarità negli adempimenti osti al rilascio del DU, stabilendo piuttosto all'art. 3, comma 1, che la riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa>, ed all'art. 3, comma 3 che non osta al rilascio del DU uno scostamento non grave tra somme dovute e somme pagate;
c) Il DM non si
6 è espresso riguardo alle violazioni non inerenti all'inadempimento sostanziale degli obblighi contributivi, se non all'art. 8 che rimanda ad un allegato A nel quale non compare la violazione delle disposizioni regolamentari di compilazione delle denunce contributive” (cfr. Trib. di
Roma, sent. n. 1490/2019).
Ancora, secondo i giudici del Tribunale di Milano:
“L'interpretazione della normativa applicabile … va nel senso che il DU va negato solo a seguito dell'accertamento di un inadempimento di natura sostanziale. … Si osserva infatti come l'interpretazione della norma sia piuttosto quella secondo cui a rilevare è il pagamento effettuato in ritardo non solo rispetto alla data di versamento, ma anche rispetto alla data di presentazione della denuncia. Anche tale norma peraltro non fa che attribuire rilevanza all'atto sostanziale del versamento” (Tribunale Milano, sentenza n.1957/2020).
Una volta considerata sussistente l'irregolarità, ci si è chiesti, poi, quali siano gli effetti sui benefici contributivi di cui si è già fruito o ancora da fruire. A tal proposito, non sono mancati orientamenti del seguente tenore: “… si ritiene che in un'ottica ermeneutica di tutela dell'affidamento del contribuente, si lasci preferire la seconda delle due soluzioni interpretative, in base alla quale la norma di cui all'art. 1 comma 1175 della l. n.
296/06 impedisce, per il futuro, la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DU ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata
(cfr. Tribunale di Chieti, Sez. Lav. 276/2020). In questo senso, d'altronde, depone il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio. In tal senso, lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati. In tale prospettiva, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l' potrà, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 CP_1
7 della l. n. 296 del 2006 disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del DU ovvero all'attivazione di un procedimento come quello di cui all'art. 4 del DM citato. Inoltre, con la circ. n. 3 del 18.07.2017, l'
[...]
ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti Controparte_3 proprio in merito alla fruizione dei benefici normativi e contributivi di cui trattasi. In tale nota viene ribadito che l'assenza del DU, in linea generale, determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l'intera compagine aziendale, ma solo per il relativo periodo. Ciò comporta che l'accertata assenza del DU determini il venir meno dei benefici de quibus limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso senza, invece, legittimare un'efficacia retroattiva per i periodi connotati da regolarità contributiva.
Infine, secondo il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in ordine ad una vicenda in cui l'azienda datrice di lavoro comunicava solo in un momento successivo alle verifiche amministrative la cessazione dell'attività: “si ritiene, dunque, illegittimo l'avviso di addebito emesso da , CP_1 mediante il quale viene intimata la ripetizione … di tutte le agevolazioni contributive godute nel periodo compreso tra l'aprile 2016 e il luglio 2018, a seguito di emissione di
DU negativo solo nel 2018 per l'omesso versamento della aliquota contributiva dello 0,8%, relativa al trattamento speciale per la disoccupazione dei dipendenti del settore edile ex lege 427 del 1975 riguardo ai periodi 05/2015,
06/2015, 10/2015 e 11/2015, peraltro per una cifra irrisoria rispetto all'importo dei contributi richiesto con l'avviso di addebito” (cfr. Tribunale Roma, sentenza n.3636/2021). Orbene, nel caso specifico, il quadro probatorio risultante da tutta la documentazione prodotta, consente di ritenere insussistente, da un punto di vista sostanziale, l'irregolarità contributiva de qua.
Ed infatti, dall'esame della documentazione previdenziale e contabile della ditta “ ”, è emerso Parte_1 definitivamente che l'attività con dipendenti, per entrambe le posizioni , deve considerarsi sospesa dal 30/09/2016 CP_1 per la matricola 0911643408 e dal 30/09/2018 per la matricola 0919063842. Circostanza -peraltro confermata dall'opposto sin dalle prime difese svolte- che, seppure comunicata
8 tardivamente dall'intermediario incaricato dalla parte ricorrente, rende illegittimo l'avviso di addebito in quanto emesso in assenza del relativo presupposto, ovverosia in assenza di una irregolarità sostanziale legittimante, in quanto effettivamente sussistente, una pretesa contributiva dell' . In definitiva, il fatto che l'attività con CP_1 dipendenti risulti sospesa sin dal 30.09.2016, comprovata altresì dall'invio dei modelli UNILAV e dai flussi comunicativi prodotti dalla parte opponente, non Pt_3 può fondare una pretesa contributiva per i mesi successivi rispetto ad un'attività che non ha avuto effettive possibilità di gestione e di esercizio;
a nulla rilevando omissioni ed errori, di natura meramente formale, verificatisi nel flusso comunicativo.
Conseguentemente, la revoca dei benefici contributivi effettuata dall' , sulla base della quale sono stati CP_1 emessi gli avvisi di addebito oggi impugnati, è illegittima.
Per tutte le ragioni su esposte, le opposizioni sono quindi fondate e vanno, per l'effetto accolte, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito nn.
31420190004199904000 e 31420190008337386000. In ordine alle spese processuali, tenuto conto della connotazione interpretativa delle questioni affrontate, sfociate anche in indirizzi giurisprudenziali difformi, si ritiene equo disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie le opposizioni e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n. 31420190004199904000 CP_1
31420190008337386000, notificati rispettivamente il
28.09.2019 e il 16.12.2019, dichiarando non dovuto il pagamento delle somme ivi richieste per l'insussistenza - sostanziale- dell'irregolarità contributiva de qua;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 12.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
9