TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/11/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5187/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE ME EV Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5187/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Pt_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Maestri del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 luglio 2025 e premettevano di avere Pt_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 7 giugno 2007 (rectius, 10 giugno 2007), e che dalla Per_ loro unione sono nate (rispettivamente, il 7 aprile 2008 e il 9 settembre 2014) le figlie ed Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali, anche di natura patrimoniale).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note pagina 1 di 2 scritte autorizzate, ribadivano la volontà di non conciliarsi e chiedevano l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e di determinazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie e strumentali, anche di natura patrimoniale.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Pt_1 matrimonio in Parma il 10 giugno 2007 (matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 85, p. 2, s. A, anno 2007).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 2 luglio 2025, depositato il 4 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
NE ME EV
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE ME EV Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5187/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Pt_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Maestri del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 luglio 2025 e premettevano di avere Pt_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 7 giugno 2007 (rectius, 10 giugno 2007), e che dalla Per_ loro unione sono nate (rispettivamente, il 7 aprile 2008 e il 9 settembre 2014) le figlie ed Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso delle figlie minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali, anche di natura patrimoniale).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note pagina 1 di 2 scritte autorizzate, ribadivano la volontà di non conciliarsi e chiedevano l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e di determinazione dei tempi di permanenza con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie e strumentali, anche di natura patrimoniale.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_2 Pt_1 matrimonio in Parma il 10 giugno 2007 (matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 85, p. 2, s. A, anno 2007).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 2 luglio 2025, depositato il 4 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
NE ME EV
pagina 2 di 2