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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 639/2021 R.G. avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 3/2021 del Giudice di Pace di Patti, depositata il 27-01-2021 e non notificata”;
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Spada n. C.F._1
4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Benedetti che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante;
CONTRO
nata a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Santa C.F._2
Scaffidi Fonti presso il cui studio sito in Capo d'Orlando (ME), via Tripoli 59,
è elettivamente domiciliata;
Appellata;
1 Conclusioni: All'udienza del 21-01-2025, svoltasi, giusta decreto del 19-12-
2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, tempestivamente notificato il 21-04-2021,
impugnava la sentenza n. 3/2021 emessa dal Giudice di Pace Parte_1
di Patti, depositata il 27-01-2021, e non notificata, e, in forza dei motivi di dettagliatamente elencati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, chiedeva all'intestato Tribunale di “preliminarmente, in accoglimento della domanda di inibitoria sopra formulata e per le ragioni ivi esposte, disporsi la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata e/o della esecuzione sussistendone i requisiti di legge;
- riformare totalmente l'impugnata sentenza n°
3/2021, emessa dal Giudice di Pace di Patti il 27/01/2021, e per l'effetto, accogliere per la forma il presente appello e, per i motivi sopra specificati: - rigettare tutte le domande formulate dall'odierna appellata nel primo grado del presente giudizio perché destituite di ogni fondamento;
- condannare l'appellata al Controparte_1
pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio in favore dell'odierna appellante e secondo il principio della soccombenza”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31 agosto 2021, si costituiva la quale, così, concludeva: “In via preliminare Controparte_1
1) Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto secondo
2 quanto esposto in narrativa;
3) Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto, secondo quanto esposto in narrativa;
Nel merito 4)
Rigettare sulla base delle illustrate eccezioni la richiesta di riforma della sentenza impugnata e con essa le domande tutte proposte dall'appellante; Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Alla prima udienza di trattazione del 6 settembre 2021, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, che veniva acquisito giusta annotazione di Cancelleria del 22-09-2021.
Di poi, con ordinanza del 24-1-2022, veniva rigettata l'istanza inibitoria ex art. 283 c.p.c. poiché “Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, atteso che non ricorrono, nel caso di specie, i gravi e fondati motivi prescritti dall'art. 283 c.p.c.
posto che l'appellante non ha documentato quanto allegato ovvero che “è disoccupata e non percepisce alcun reddito e/o indennità e così pure il di lei marito, con due figli a carico” né si ravvisa la dedotta possibilità di insolvenza dell'appellata atteso che nulla è stato documentato in ordine a quanto allegato sul punto ossia che “la situazione reddituale e patrimoniale dell'appellata non garantisce in alcun modo la restituzione delle somme nel caso di accoglimento dell'appello, atteso che la stessa gode di una pensione minima (non pignorabile) e non vanta diritti su beni mobili registrati e/o su immobili”; Ritenuto che, pertanto, l'istanza vada rigettata senza,
tuttavia, disporsi condanna della parte che l'ha proposta alla pena pecuniaria indicata nel secondo comma dell'art. 283 c.p.c.” e la causa veniva rinviata, al fine di verificare la ricorrenza di spazi transattivi della controversia, all'udienza del 19-7-2022 all'esito della quale veniva disposta la comparizione personale
3 delle parti e l'esperimento del tentativo di conciliazione per la data di udienza del 14-11-2022
Quindi, alla predetta udienza del 14-11-2022, comparivano personalmente le parti. Tuttavia, l'appellante “...riferisce di non essere disponibile Parte_1
ad una composizione bonaria della controversia. È altresì presente parte appellata con l'avv. Santa Scaffidi Fonti che manifesta la disponibilità a Controparte_1
transigere unicamente nel senso di rinunciare al giudizio di appello e di definire la causa con l'importo di € 800,00 oltre alle spese del giudizio di primo grado già
liquidate” (cfr. verbale in atti) e la causa – matura per la decisione - era,
allora, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Come accennato, all'udienza del 21-01-2025, svoltasi, giusta decreto del 19-
12-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Segnatamente, nelle note del 17-01-2025, parte appellante chiedeva
“preliminarmente, in accoglimento della domanda di inibitoria sopra formulata e per le ragioni ivi esposte, disporsi la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata e/o della esecuzione sussistendone i requisiti di legge;
- riformare totalmente l'impugnata sentenza n° 3/2021, emessa dal Giudice di Pace di Patti il
27/01/2021, e per l'effetto, accogliere per la forma il presente appello e, per i motivi sopra specificati: - rigettare tutte le domande formulate dall'odierna appellata nel primo grado del presente giudizio perché destituite di ogni fondamento;
-
condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi di Controparte_1
entrambi i gradi del presente giudizio in favore dell'odierna appellante e secondo il principio della soccombenza. Con concessione dei termini per il deposito di comparsa
4 conclusionale e repliche”, mentre parte appellata, nelle note depositate il 7-01-
2025, “...precisa le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione,
depositata in data 31.08.2021, che di seguito si trascrivono: Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Patti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare: In via preliminare: Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto secondo quanto esposto in narrativa;
Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348
bis c.p.c. l'appello proposto, secondo quanto esposto in narrativa;
Nel merito -
Rigettare sulla base delle illustrate eccezioni la richiesta di riforma della sentenza impugnata e con essa le domande tutte proposte dall'appellante; Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
2. Anzitutto, vanno vagliate le eccezioni preliminari della . CP_1
2.1. Quanto alla dedotta inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. poiché
“...L'appellante non indica, invero, quale avrebbe dovuto essere il diverso ragionamento che avrebbe dovuto adottare il Giudice di Pace di Patti né le differenti statuizioni che il Tribunale medesimo avrebbe dovuto rassegnare” (pag. 8
comparsa), l'eccezione è infondata, atteso che è consolidato l'orientamento per il quale “La specificità dei motivi di appello non richiede l'utilizzo di formule sacramentali purché risultino chiaramente individuabili i punti della sentenza oggetto di contestazione. A pena d'inammissibilità, l'impugnazione deve delineare in modo preciso le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le motivazioni adottate dal giudice di primo grado” (Corte appello Bologna sez. I, 04/11/2024, n.2047).
5 Nel caso di specie, le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata sono stati delineati dalla in modo preciso, tant'è che la stessa appellata Pt_1
ha potuto pienamente articolare le proprie difese nel merito.
2.2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dalla , CP_1
ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., resta assorbita dalla definizione del gravame nel merito atteso che “la definizione del gravame nel merito, tra l'altro con il suo accoglimento, è scelta del giudice dell'appello che non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
10. tale inammissibilità, derivante da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ha comunque i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata e pertanto, una volta non assunta,
essa resta assorbita nella successiva decisione assunta con sentenza e ciò non solo se la pronuncia finale sia comunque di rigetto del gravame, ma anche se esso venga accolto;
11. l'iter procedurale di cui alla norma in esame ha finalità semplificatorie che si realizzano, comportando l'impugnabilità diretta per cassazione della sentenza di primo grado nelle forme speciali regolate dall'art. 348-ter, co. 4, c.p.c., solo quando il giudice prescelga tale percorso decisorio e si esauriscono con la scelta del giudice stesso, in quanto la decisione sul merito supera e rende ininfluente ogni apprezzamento prognostico sul merito stesso” (Cass. civ. sez. VI - L, ord.
29/11/2021, n. 37272) e ancora che “Qualora il giudice ritenga fin da subito che l'appello non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ai sensi dell'art. 348-bis e ter c.p.c.” (Corte d'Appello di Firenze sez. IV, 27/03/2023,
6 n.613) con la conseguenza che l'eccezione va disattesa perché assorbita dalla definizione del gravame nel merito.
3. Vanno, adesso, scrutinati i motivi di appello formulati da . Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per “Insussistenza del nesso di causalità tra la caduta dei pezzi di cemento e il danno lamentato dall'appellata – mancanza di prove circa la responsabilità della
Signora - erronea valutazione delle prove acquisite”, lamentando Parte_1
che il Giudice di Pace avrebbe, erroneamente, valutato le risultanze dell'istruttoria per pervenire al convincimento della prova dell'avvenuto distacco di intonaco dal balcone della convenuta e del nesso di causalità tra il distacco di intonaco stesso e il danno sofferto dall'attrice.
3.1. A tal proposito, però, si impongono talune premesse di ordine metodologico.
Anzitutto, la fattispecie in esame va inquadrata nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c. a tenore del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa,
intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa — salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio come fattore idoneo a interrompere il nesso causale, comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
7 Infatti, per caso fortuito, ex art. 2051 c.c., deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il caso fortuito deve essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché assoluta eccezionalità (Cass. civ. n. 5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
In sintesi, secondo tale visione prospettica, il caso fortuito, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia, soggiungendosi che, nella nozione, rientrano: 1) l'evento imprevisto e imprevedibile;
2) il fatto del terzo;
3) il fatto della vittima, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo sia altamente prevedibile.
In merito, poi, alla natura della responsabilità in questione, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, prescindendo, pertanto, dalla colpa del custode, ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di eliminare le conseguenze dannose non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie,
rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie.”
(Cassazione civile sez. VI, 19/03/2018, n. 6823), dovendosi rimarcare che occorre “ai fini dell'accoglimento della domanda, la prova del fatto storico della caduta poiché in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'attore è comunque tenuto a provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito” (Cassazione
civile sez. VI, 25/01/2022, n.2118).
8 Più, di recente, si è ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode") e che, dunque, per essere utilmente invocata a carico di chi si ritiene custode richiede il soddisfacimento dell'onere probatorio relativo alla sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita, che detto nesso di derivazione causale non può
considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto (Cass. 27/12/2023, n. 35991),
occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno è stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali” (Cassazione
civile sez. III, 11/03/2025, n.6459).
E ancora, quanto alla prova del nesso eziologico, in via generale, giova rammentare che, nel processo civile, vige la regola del “più probabile che non”, posto che “Sulla prova del nesso di causalità e dunque sulla regola secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro): il che si esprime con la formula del "più probabile che non".
Infatti, nel caso di concorso di cause, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità
prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto,
dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili
(senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente
9 identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cassazione civile sez. III, 26/04/2023,
n.10978).
4. Fornite queste ineludibili premesse, occorre domandarsi se, nella vicenda in esame, abbia soddisfatto gli oneri probatori sulla Controparte_1
stessa gravanti e, in sintesi, se appaiano “più probabili che non” sia la verificazione del fatto storico, secondo le modalità riferite dall'attrice in primo grado, sia la ricorrenza del nesso di causalità fra fatto e danno, non richiedendosi, come detto, uno standard di prova pari alla certezza
“processuale”.
Ora, contrariamente all'assunto dell'appellante, il compendio fotografico prodotto dall'attrice in prime cure è visivamente eloquente in merito all'evidente pericolosità della cosa, in specie avuto riguardo alle condizioni di fatiscenza del balcone aggettante dell' . Pt_1
Le condizioni dei luoghi sono altresì descritte nella relazione del Corpo della
Polizia Municipale di SA MA prot. n. 319 del 7-08-2017 in atti (vedi fascicolo di parte attrice).
Inoltre, la teste presente al momento del sinistro, ha Tes_1
confermato le circostanze articolate nei capitoli di prova formulati da parte attrice conformemente al narrato della stessa.
Peraltro, nel caso in esame, sussistendo un'oggettiva situazione di pericolo,
tale da rendere molto probabile eventi dannosi del tipo di quello in concreto
10 verificatosi, si ritiene che il primo Giudice abbia fatto buon governo del materiale istruttorio acquisito nel corso del processo in uno con la documentazione in atti.
Né sussistono elementi di natura oggettiva e/o soggettiva per ritenere inattendibile la dichiarazione del predetto teste , posto che “La Tes_1
valutazione delle deposizioni testimoniali è affidata al libero convincimento del giudice. Il giudizio circa l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che viene valutata discrezionalmente dal giudice in rapporto ad elementi di natura oggettiva (precisione, completezza e contraddizione delle dichiarazioni) e di carattere soggettivo (credibilità in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)”
(Tribunale Napoli, 08/02/2023, n.1413).
Si aggiunga, ancora, che “In tema di valutazione della prova testimoniale, in applicazione dell'art. 192, comma 1, c.p.p., non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice è tenuto a verificare l'intrinseca attendibilità
della testimonianza, avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità
della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza, ma non certamente ad assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso o si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della sua deposizione, salvo che sussistano elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile l'una o l'altra di dette ipotesi. In assenza,
quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza, mentendo solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo,
11 principio di normalità, specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri, principio di responsabilità” (interessante e ancora attuale ricostruzione in Tribunale
Taranto sez. I, 15/11/2021, n.1980).
Inoltre, anche a volere seguire la logica dell'appellante secondo la quale il
Giudice di Pace avrebbe valorizzato taluni elementi istruttori in luogo di altri, non sfugga che, sulla scorta di un principio di carattere generale, “il soggetto danneggiato dalla caduta su una grata o caditoia d'acqua, che agisca a norma dell'art. 2051 cod. civ., è solo "tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto", prova che
"consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia", da raggiungersi "anche con presunzioni,
giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato
"anomalo"" rispetto alla custodia del bene (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11802 del 2016, cit.)” (Cassazione civile sez. III, 24/04/2024, n.11060), dovendosi, ancora, rammentare che “è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza e i canoni di probabilità, sono quelli usualmente adottati in tema di verifica della serie causale degli accadimenti, basato sull'"id quod plerumque accidit” (Corte appello Napoli sez. IX, 09/04/2024, n.1551).
12 Nel caso de quo, quindi, avuto riguardo alle già cennate condizioni di oggettiva pericolosità e deterioramento del sottobalcone di proprietà
dell' , come visibili dal materiale fotografico offerto dall'attrice, nonché Pt_1
alla predetta relazione del Corpo di P.M. del e Controparte_2
anche alla deposizione del teste come accennato, si ritengono Tes_1
soddisfatti gli oneri probatori gravanti sull'attrice in merito al verificarsi dell'evento dannoso e al suo rapporto di causalità con la cosa in custodia di cui alla precitata pronuncia della S.C. del 2024, anche volendosi avvalere di canoni di probabilità e di verosimiglianza di accadimenti.
Peraltro, poiché la dimostrazione del danno è di per sé indicativa di un risultato inusuale rispetto alla custodia del bene, il danneggiato non è tenuto a fornire ulteriori prove al riguardo.
Dal canto suo, invece, il custode della cosa non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito, nell'accezione ricostruita dalla giurisprudenza, atteso che
“Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito” (Tribunale Bari sez.
III, 05/12/2024, n.4932).
Infine, premesso che ha provato il fatto dannoso e il Controparte_1
nesso di causalità, la disposta CTU medico-legale non ha assunto carattere esplorativo restando fermo che “La consulenza tecnica non è, di per sé, uno strumento mediante il quale sia possibile acquisire la prova della sussistenza dei fatti allegati e men che meno della fondatezza delle domande proposte, ma è piuttosto uno strumento a cui può discrezionalmente ricorrere il giudice per valutare, nel caso in
13 cui sia necessaria una particolare competenza tecnica, il significato e la rilevanza dei fatti la cui sussistenza risulti provata” (Corte appello Milano sez. I, 01/07/2022,
n.2324).
Nella vicenda in esame, quindi, il primo Giudice ha fatto buon governo dei suoi poteri discrezionali, essendosi resa necessaria l'acquisizione di quella particolare competenza tecnica fornita dal consulente tecnico d'ufficio.
Conclusivamente, non si individuano i vizi denunciati dall'appellante, posto che la decisione del primo Giudice appare motivata congruamente e in coerenza con gli esiti dell'istruttoria svolta, considerato che “spetta al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (cfr. Cass. civ. Sez. I,
19/06/2019, n. 16497).
5. Anche la seconda ragione di censura, rubricata “2) Erronea condanna al pagamento delle spese legali”, il cui accoglimento presuppone logicamente l'integrale rigetto della domanda risarcitoria formulata in primo grado dell'attrice, si palesa, di conseguenza, infondata.
Conclusivamente va rigettato l'appello e va confermata la sentenza impugnata.
14 6. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta,
secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 1.701,00
P.Q.M.
Il Giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa di appello n.
639/2021 R.G., ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da per le causali di cui in Parte_1
motivazione, e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Patti, depositata il 27-01-2021;
2. Condanna al pagamento, in favore dell'appellata, delle Parte_1
spese di lite che liquida in complessivi € 1.701,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
3. Ricorrono i presupposti previsti dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 per effetto del quale sussiste l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
15 Patti, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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