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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 450/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata da/presso avv. Katia MARINI in virtù di delega in atti;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio, ex lege, del PUBBLICO MINISTERO in Sede;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo [e da ultima memoria depositata, che si ha qui per integralmente richiamata], ovvero:
“disporre i più opportuni provvedimenti ai fini della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1. i genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione;
2. la figlia minore (C.F. ) verrà affidata alla madre Persona_1 C.F._3 considerato che il padre vive attualmente all'estero. La collocazione e residenza della minore sarà presso la madre, in Ancona, alla Via della Montagnola n. civ. 111.
pagina 1 di 7 Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese autonomamente dai genitori (il padre quando sarà presente in Italia) mentre le questioni di straordinaria amministrazione verranno prese dalla madre, ma di comune accordo con il padre se sarà possibile.
Non avendo notizie certe in merito alle decisioni del padre la frequentazione con la bambina in linea di massima potrebbe essere la seguente:
3. FREQUENTAZIONE
pagina 2 di 7 Quando il padre sarà in Italia, potrà tenere con sé la figlia ogni volta che potrà compatibilmente con gli impegni della bambina.
Pertanto qualora il padre tornasse due volte l'anno per le vacanze natalizie, vacanze pasquali e/o per le vacanze estive il calendario potrebbe esser il seguente:
- Relativamente al periodo natalizio, il giorno 24/12 la bambina lo trascorrerà con la madre ed il 25/12 con il padre e viceversa per l'anno successivo, mentre i restanti giorni verranno suddivisi in parti uguali tra i genitori, salvo diverso accordo degli stessi.
- Per le vacanze pasquali, la bambina trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedi dell'Angelo con la madre;
mentre gli altri giorni di vacanze scolastiche, sempre relative al periodo pasquale, saranno trascorse in giorni uguali con il padre e con la madre, salvo diverso accordo dei genitori.
- Per il periodo estivo entrambi i genitori avranno infine diritto-dovere di tenere la figlia durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, ma comunque non frazionabili in più di due periodi. Le date delle vacanze che ciascun genitore vorrà trascorrere con la figlia dovranno essere concordate tra le parti entro la fine del mese di giugno di ogni anno e/o nel diverso lasso temporale concordato dalle parti.
Resta inteso che tutte le predette modalità di visita e permanenza della minore presso ciascun genitore, potranno essere modificate, previo accordo, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi delle parti oltre che delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia.
5. MANTENIMENTO
Si fa presente che il Sig. nel mese di settembre ha versato la modesta somma di € CP_1
150,00 e nel mese di ott 00, a novembre con ritardo (fine dicembre) ha versato € 150,00. Nel mese di gennaio ha versato la somma di € 200,00 per il mese di dicembre, per il mese di gennaio non ha versato nulla. Inoltre la figlia pratica lo sport del basket e per tale attività la somma richiesta è pari a € 330,00 per la quale il sig. aveva contribuito con € 70,00. CP_1
Pertanto dovrà versare la sua quota di spettanza p 00 (così ottenuta € 330,00:2= 165,00-70).
La bambina dalla data della partenza del padre (settembre 2023) è stata sempre con la madre, dunque si ritiene congrua, a titolo di mantenimento, la somma pari a € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo la variazione degli indici Istat, dal momento che la minore permane esclusivamente con la madre, da versarsi a mezzo bonifico sul c/c che la stessa sig.ra
Pt_1
Si chiede, altresì, che il Sig. venga condannato al versamento delle somme arretrate CP_1 per la differenza del contributo non versato da settembre alla data del presente ricorso pari a € 1.750,00 (differenza per il mese di settembre € 350,00+ differenza mese di ottobre € 250,00 + differenza mese di novembre € 350,00 + 300,00 differenza mese di dicembre e gennaio 500,00) a cui deve essere aggiunta la differenza della quota per l'attività sportiva della figlia pari a € 95,00 e così per il totale di € 1.845,00 o quella maggiore o minore somma che verrà stabilita nel corso del giudizio, oltre al versamento del contribuito al mantenimento che si maturerà dal deposito del ricorso al provvedimento che il Giudice emetterà.
L'assegno unico spetterà totalmente alla madre.
pagina 3 di 7 6. Le spese straordinarie sono a carico dei genitori della minore nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute per la figlia secondo il Protocollo Tribunale di Ancona/ Ordine Avvocati di Ancona, alle quali si riportano ed ivi si elencano:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari.
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. farmaci particolari.
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
5. servizio mensa.
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria.
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo:
1. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. spese di custodia (baby-sitter);
3. viaggi e vacanze.
Per il rimborso delle ridette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia sostenute fornisca all'altro genitore scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano.
Le detrazioni fiscali afferenti la figlia saranno poste in favore della madre.
7) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso in atti, premesso di aver avuto una convivenza more Parte_1 uxorio con interrottasi definitamente nel mese di giugno 2019, e che Persona_2 durante detta relazione era nata (in data 01/08/2016) una figlia, SA, chiedeva a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti relativi alla disciplina dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore per il periodo successivo alla cessazione della convivenza.
Domandava, in particolare, che la minore venisse affidata ad ella in via esclusiva in quanto l'odierno resistente, dal mese di settembre 2023, si trovava in America dove, molto verosimilmente si sarebbe stabilito, rimanendo, pertanto, collocata la figlia in via prevalente pagina 4 di 7 presso di lei, con possibilità per il padre di vederla ogni qual volta che sarebbe tornato in Italia, compatibilmente con le esigenze della figlia;
chiedeva, inoltre, che il CP_1 contribuisse al mantenimento della figlia versando una somma mensile pari ad Euro 500,00, oltre a restituire gli arretrati (anche per il caso in cui il resistente aveva consegnato, come visto, delle somme ma di importo inferiore ai 500,00 Euro richiesti).
La ricorrente giustificava le sue istanze rappresentando di vivere con la figlia, dopo l'interruzione della convivenza, presso l'abitazione della di lei madre, partecipando alle spese di casa per un importo mensile di circa 300/400 Euro;
aggiungeva di aver perso il lavoro presso una società locale in quanto assunta in base a un contratto a termine, con scadenza 15/10/2023, non rinnovato, per cui era in attesa della indennità di disoccupazione.
Lamentava come il resistente si fosse astenuto dal prestare con continuità la dovuta assistenza morale e materiale nella cura, gestione e mantenimento della figlia, avendo le parti stabilito spontaneamente, dopo la rottura della relazione, anche un calendario di visite padre- minore che però il primo non aveva mai rispettato. Anche gli importi versati quale contributo al mantenimento della figlia, oltre ad essere modesti, venivano pagati in maniera irregolare
[somme oscillanti tra i 150 e i 250 Euro;
cfr. estratto c/c sub doc. 5) alleg. ricorso] e con ritardo. Vieppiù, da quando il padre della minore era partito per l'estero, era rimasta Per_3 sempre con la madre, che si era, dunque, dovuta occupare di tutti gli adempimenti della quotidianità della figlia.
Di qui, la domanda di affido esclusivo.
2. è rimasto contumace. Persona_2
3. Il Collegio ritiene debba optarsi, nella fattispecie concreta, per il regime di affido esclusivo richiesto dalla stessa ricorrente.
Si rammenta che, relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone, difatti, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore;
cfr. Cass. 12308/2010).
La signora ha rappresentato in udienza che il signor Pt_1 CP_1
attualmente si trova a New York, ma non ne ignora l'indirizzo, e che egli non
[...] vede la figlia da agosto, sentendola solo con videochiamata.
Alla luce di tali dichiarazioni, non appare praticabile l'affido condiviso e ciò non solo per la notevole distanza geografica del padre ma anche perché questi, con il suo comportamento, non ha dimostrato una piena idoneità genitoriale a differenza della madre che, pur con tutte le difficoltà, si è con costanza presa cura delle esigenze della figlia
La deroga al principio dell'affido condiviso si giustifica, inoltre, nella specie, considerata la decisione del resistente di partire per l'estero senza che ciò sia stato oggetto di un pagina 5 di 7 preventivo confronto tra i genitori e nonostante la circostanza avrebbe sicuramente reso ancora più difficile la comunicazione tra le parti. In questo modo, il genitore affidatario avrà diritto di prendere autonomamente e senza necessità di consultare l'altro, le decisioni riguardanti il figlio (l'altro genitore mantiene, comunque, sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente anche di segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del bambino, oltre che di richiedere la modifica delle modalità di affido).
Vanno, pertanto, disposti la residenza abituale ed il collocamento della minore presso la madre.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del resistente quale genitore non collocatario, sempre nel superiore interesse della minore, il padre potrà vederla, qualora rientri in Italia e ne faccia richiesta, ma alla presenza della madre o di persone di sua fiducia, considerato il lungo lasso di tempo in cui la diade non ha avuto modo di incontrarsi.
Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
La ricorrente, come cennato, ha dichiarato in udienza di aver appreso che il resistente vivrebbe a New York dove guadagna, come aiuto cuoco, circa 500 dollari a settimana mentre lei percepisce l'indennità di disoccupazione pari a circa 700 Euro mensili, che si sarebbe a breve interrotta in quanto sarebbe subentrata l'indennità INPS giacché la signora è al nono mese di gravidanza.
Appare, dunque, più che verosimile la sussistenza di una disparità economico- reddituale tra le parti.
Reputa congruo il Collegio, al fine di consentire la conservazione del pregresso tenore di vita verosimilmente avuto in costanza di convivenza dei genitori sulla base dei dati sin qui illustrati (si ricorda come - quando era in Italia – il padre ha versato alla madre per il figlio somme oscillanti tra i 150 e i 250 Euro) un contributo mensile paterno di Euro 250,00.
Non è ammissibile in questa sede la domanda di restituzione degli arretrati;
del resto è questa la prima regolamentazione del mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio per cui appare ultroneo il calcolo di parte ricorrente che sottrae alla somma richiesta di Euro 500 quella minore in concreto versata dal padre.
7. Le spese di lite vanno compensate per la natura del giudizio e la mancata costituzione del resistente.
P.T.R.
Il Tribunale, nella superiore composizione, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni altra domanda, deduzione o eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso di lei Per_3 in Ancona, alla via della Montagnola, n. 111; il padre potrà vederla, qualora ne faccia pagina 6 di 7 richiesta, alla presenza della madre o di persone di fiducia della madre stessa, tenuto conto delle esigenze della minore;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie che si renderanno necessarie per la minore secondo il Protocollo Tribunale-COA di Ancona;
- dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 450/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata da/presso avv. Katia MARINI in virtù di delega in atti;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio, ex lege, del PUBBLICO MINISTERO in Sede;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo [e da ultima memoria depositata, che si ha qui per integralmente richiamata], ovvero:
“disporre i più opportuni provvedimenti ai fini della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1. i genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione;
2. la figlia minore (C.F. ) verrà affidata alla madre Persona_1 C.F._3 considerato che il padre vive attualmente all'estero. La collocazione e residenza della minore sarà presso la madre, in Ancona, alla Via della Montagnola n. civ. 111.
pagina 1 di 7 Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese autonomamente dai genitori (il padre quando sarà presente in Italia) mentre le questioni di straordinaria amministrazione verranno prese dalla madre, ma di comune accordo con il padre se sarà possibile.
Non avendo notizie certe in merito alle decisioni del padre la frequentazione con la bambina in linea di massima potrebbe essere la seguente:
3. FREQUENTAZIONE
pagina 2 di 7 Quando il padre sarà in Italia, potrà tenere con sé la figlia ogni volta che potrà compatibilmente con gli impegni della bambina.
Pertanto qualora il padre tornasse due volte l'anno per le vacanze natalizie, vacanze pasquali e/o per le vacanze estive il calendario potrebbe esser il seguente:
- Relativamente al periodo natalizio, il giorno 24/12 la bambina lo trascorrerà con la madre ed il 25/12 con il padre e viceversa per l'anno successivo, mentre i restanti giorni verranno suddivisi in parti uguali tra i genitori, salvo diverso accordo degli stessi.
- Per le vacanze pasquali, la bambina trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedi dell'Angelo con la madre;
mentre gli altri giorni di vacanze scolastiche, sempre relative al periodo pasquale, saranno trascorse in giorni uguali con il padre e con la madre, salvo diverso accordo dei genitori.
- Per il periodo estivo entrambi i genitori avranno infine diritto-dovere di tenere la figlia durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, ma comunque non frazionabili in più di due periodi. Le date delle vacanze che ciascun genitore vorrà trascorrere con la figlia dovranno essere concordate tra le parti entro la fine del mese di giugno di ogni anno e/o nel diverso lasso temporale concordato dalle parti.
Resta inteso che tutte le predette modalità di visita e permanenza della minore presso ciascun genitore, potranno essere modificate, previo accordo, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi delle parti oltre che delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia.
5. MANTENIMENTO
Si fa presente che il Sig. nel mese di settembre ha versato la modesta somma di € CP_1
150,00 e nel mese di ott 00, a novembre con ritardo (fine dicembre) ha versato € 150,00. Nel mese di gennaio ha versato la somma di € 200,00 per il mese di dicembre, per il mese di gennaio non ha versato nulla. Inoltre la figlia pratica lo sport del basket e per tale attività la somma richiesta è pari a € 330,00 per la quale il sig. aveva contribuito con € 70,00. CP_1
Pertanto dovrà versare la sua quota di spettanza p 00 (così ottenuta € 330,00:2= 165,00-70).
La bambina dalla data della partenza del padre (settembre 2023) è stata sempre con la madre, dunque si ritiene congrua, a titolo di mantenimento, la somma pari a € 500,00 mensili rivalutabili annualmente secondo la variazione degli indici Istat, dal momento che la minore permane esclusivamente con la madre, da versarsi a mezzo bonifico sul c/c che la stessa sig.ra
Pt_1
Si chiede, altresì, che il Sig. venga condannato al versamento delle somme arretrate CP_1 per la differenza del contributo non versato da settembre alla data del presente ricorso pari a € 1.750,00 (differenza per il mese di settembre € 350,00+ differenza mese di ottobre € 250,00 + differenza mese di novembre € 350,00 + 300,00 differenza mese di dicembre e gennaio 500,00) a cui deve essere aggiunta la differenza della quota per l'attività sportiva della figlia pari a € 95,00 e così per il totale di € 1.845,00 o quella maggiore o minore somma che verrà stabilita nel corso del giudizio, oltre al versamento del contribuito al mantenimento che si maturerà dal deposito del ricorso al provvedimento che il Giudice emetterà.
L'assegno unico spetterà totalmente alla madre.
pagina 3 di 7 6. Le spese straordinarie sono a carico dei genitori della minore nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute per la figlia secondo il Protocollo Tribunale di Ancona/ Ordine Avvocati di Ancona, alle quali si riportano ed ivi si elencano:
a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari.
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. farmaci particolari.
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
5. servizio mensa.
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria.
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo:
1. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. spese di custodia (baby-sitter);
3. viaggi e vacanze.
Per il rimborso delle ridette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia sostenute fornisca all'altro genitore scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano.
Le detrazioni fiscali afferenti la figlia saranno poste in favore della madre.
7) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il ricorso in atti, premesso di aver avuto una convivenza more Parte_1 uxorio con interrottasi definitamente nel mese di giugno 2019, e che Persona_2 durante detta relazione era nata (in data 01/08/2016) una figlia, SA, chiedeva a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti relativi alla disciplina dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore per il periodo successivo alla cessazione della convivenza.
Domandava, in particolare, che la minore venisse affidata ad ella in via esclusiva in quanto l'odierno resistente, dal mese di settembre 2023, si trovava in America dove, molto verosimilmente si sarebbe stabilito, rimanendo, pertanto, collocata la figlia in via prevalente pagina 4 di 7 presso di lei, con possibilità per il padre di vederla ogni qual volta che sarebbe tornato in Italia, compatibilmente con le esigenze della figlia;
chiedeva, inoltre, che il CP_1 contribuisse al mantenimento della figlia versando una somma mensile pari ad Euro 500,00, oltre a restituire gli arretrati (anche per il caso in cui il resistente aveva consegnato, come visto, delle somme ma di importo inferiore ai 500,00 Euro richiesti).
La ricorrente giustificava le sue istanze rappresentando di vivere con la figlia, dopo l'interruzione della convivenza, presso l'abitazione della di lei madre, partecipando alle spese di casa per un importo mensile di circa 300/400 Euro;
aggiungeva di aver perso il lavoro presso una società locale in quanto assunta in base a un contratto a termine, con scadenza 15/10/2023, non rinnovato, per cui era in attesa della indennità di disoccupazione.
Lamentava come il resistente si fosse astenuto dal prestare con continuità la dovuta assistenza morale e materiale nella cura, gestione e mantenimento della figlia, avendo le parti stabilito spontaneamente, dopo la rottura della relazione, anche un calendario di visite padre- minore che però il primo non aveva mai rispettato. Anche gli importi versati quale contributo al mantenimento della figlia, oltre ad essere modesti, venivano pagati in maniera irregolare
[somme oscillanti tra i 150 e i 250 Euro;
cfr. estratto c/c sub doc. 5) alleg. ricorso] e con ritardo. Vieppiù, da quando il padre della minore era partito per l'estero, era rimasta Per_3 sempre con la madre, che si era, dunque, dovuta occupare di tutti gli adempimenti della quotidianità della figlia.
Di qui, la domanda di affido esclusivo.
2. è rimasto contumace. Persona_2
3. Il Collegio ritiene debba optarsi, nella fattispecie concreta, per il regime di affido esclusivo richiesto dalla stessa ricorrente.
Si rammenta che, relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone, difatti, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore;
cfr. Cass. 12308/2010).
La signora ha rappresentato in udienza che il signor Pt_1 CP_1
attualmente si trova a New York, ma non ne ignora l'indirizzo, e che egli non
[...] vede la figlia da agosto, sentendola solo con videochiamata.
Alla luce di tali dichiarazioni, non appare praticabile l'affido condiviso e ciò non solo per la notevole distanza geografica del padre ma anche perché questi, con il suo comportamento, non ha dimostrato una piena idoneità genitoriale a differenza della madre che, pur con tutte le difficoltà, si è con costanza presa cura delle esigenze della figlia
La deroga al principio dell'affido condiviso si giustifica, inoltre, nella specie, considerata la decisione del resistente di partire per l'estero senza che ciò sia stato oggetto di un pagina 5 di 7 preventivo confronto tra i genitori e nonostante la circostanza avrebbe sicuramente reso ancora più difficile la comunicazione tra le parti. In questo modo, il genitore affidatario avrà diritto di prendere autonomamente e senza necessità di consultare l'altro, le decisioni riguardanti il figlio (l'altro genitore mantiene, comunque, sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente anche di segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del bambino, oltre che di richiedere la modifica delle modalità di affido).
Vanno, pertanto, disposti la residenza abituale ed il collocamento della minore presso la madre.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del resistente quale genitore non collocatario, sempre nel superiore interesse della minore, il padre potrà vederla, qualora rientri in Italia e ne faccia richiesta, ma alla presenza della madre o di persone di sua fiducia, considerato il lungo lasso di tempo in cui la diade non ha avuto modo di incontrarsi.
Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
La ricorrente, come cennato, ha dichiarato in udienza di aver appreso che il resistente vivrebbe a New York dove guadagna, come aiuto cuoco, circa 500 dollari a settimana mentre lei percepisce l'indennità di disoccupazione pari a circa 700 Euro mensili, che si sarebbe a breve interrotta in quanto sarebbe subentrata l'indennità INPS giacché la signora è al nono mese di gravidanza.
Appare, dunque, più che verosimile la sussistenza di una disparità economico- reddituale tra le parti.
Reputa congruo il Collegio, al fine di consentire la conservazione del pregresso tenore di vita verosimilmente avuto in costanza di convivenza dei genitori sulla base dei dati sin qui illustrati (si ricorda come - quando era in Italia – il padre ha versato alla madre per il figlio somme oscillanti tra i 150 e i 250 Euro) un contributo mensile paterno di Euro 250,00.
Non è ammissibile in questa sede la domanda di restituzione degli arretrati;
del resto è questa la prima regolamentazione del mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio per cui appare ultroneo il calcolo di parte ricorrente che sottrae alla somma richiesta di Euro 500 quella minore in concreto versata dal padre.
7. Le spese di lite vanno compensate per la natura del giudizio e la mancata costituzione del resistente.
P.T.R.
Il Tribunale, nella superiore composizione, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni altra domanda, deduzione o eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
- affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso di lei Per_3 in Ancona, alla via della Montagnola, n. 111; il padre potrà vederla, qualora ne faccia pagina 6 di 7 richiesta, alla presenza della madre o di persone di fiducia della madre stessa, tenuto conto delle esigenze della minore;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 250,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie che si renderanno necessarie per la minore secondo il Protocollo Tribunale-COA di Ancona;
- dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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