CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 290 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Parte_1
dell'avv. Paola Pau che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Rizzi, la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di appello
appellante
contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Sassari, presso Controparte_1
lo studio degli avvocati Giorgio Bianco e Controparte_2
Salvatore Mistretta, dai quali è rappresentato e difeso per procura speciale in calce alla memoria di costituzione in appello
appellato-appellante incidentale
All'udienza del 7 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della la Corte d'appello di CA annulli la sentenza n. 1773/2024 del Pt_1
17.6.2024 emessa dal Tribunale di CA per nullità della notificazione dell'atto introduttivo e disponga ai sensi dell'art. 354 cpc la remissione al giudice di primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA
ed Iva. Nell'interesse del : voglia l'Ecc.ma Corte CP_1
1) rigettare l'appello in quanto infondato, stante l'insussistenza della dedotta nullità delle notificazioni, per le ragioni di cui all'espositiva;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto, a parziale modifica della sentenza n. 1773 del
17.06.2024, statuire la revoca dell'assegno di mantenimento, comprensivo delle spese straordinarie,
in favore del figlio , a decorrere dal mese di ottobre 2019, data del raggiungimento della sua Per_1
indipendenza economica, confermando nel resto la sentenza impugnata;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellante principale ex art. 96 cpc, per aver agito con colpa grave, al risarcimento dei danni, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 presso il Tribunale di CA , Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il 26.6.1993, che dalla loro unione in Parte_1
data 15.12.1993 era nato il figlio , maggiorenne e dal 2019 autonomo economicamente, di Per_1
essersi separato consensualmente come da decreto di omologa del 4.12.2006, domandò la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla e del contributo di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio. Pt_1
La non si costituì e, pertanto, ne venne dichiarata la contumacia. Pt_1
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. il giudice dispose la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla convenuta e, con decorrenza dalla domanda, del contributo di mantenimento posto a carico del . CP_1
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 1773/24 il Tribunale adito pronunciò
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
rilevato che, come emerso dalla documentazione prodotta dal ricorrente, il figlio delle parti aveva da tempo raggiunto la piena indipendenza economica, revocò la assegnazione della casa coniugale alla e la previsione Pt_1
dell'assegno di contributo di mantenimento a carico del ricorrente, con decorrenza dalla domanda.
Avverso tale decisione la ha proposto appello, cui ha resistito il , che ha Pt_1 CP_1
proposto appello incidentale. La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla prima udienza l'appellante principale non è comparsa, e non è comparsa neppure alla Pt_1
successiva udienza, per la cui trattazione la causa è stata rinviata ex articolo 348 c.p.c.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello principale.
Di conseguenza, come previsto all'art. 334, comma 2, c.p.c., deve essere rilevato che l'appello incidentale tardivo, proposto dal , ha perso efficacia e deve essere dichiarato CP_1
inammissibile.
Invero, come esposto dallo stesso nella comparsa di costituzione nel presente grado, CP_1
l'appello incidentale da lui proposto è tardivo;
al riguardo, si osserva che il ha proceduto CP_1
alla notifica della sentenza alla in data 17.7.2024, ma ha proposto appello incidentale con Pt_1
atto notificato alla controparte in data 16.12.2024; quindi tardivamente, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte “In tema di notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine
breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla
data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del
procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno
unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale,
sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti” (Cass. S.U. n. 6278/19).
Da ultimo, va rilevato che, a norma dell'art. 35, comma 1, del d.lvo n. 149 del 10.10.2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a) dalla L. n. 197 del 20.12.2022, nel caso di specie deve applicarsi la nuova disciplina di cui all'art. 334 c.p.c., comma 2, secondo la quale l'appello incidentale tardivo perde efficacia anche nelle ipotesi in cui l'appello principale sia dichiarato improcedibile, come nella specie.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, debbono interamente compensarsi tra le parti le spese del presente grado.
Da ultimo, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, avuto riguardo alla pronuncia di improcedibilità dell'appello principale, la deve provvedere al versamento di Pt_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1773/24 del Parte_1
Tribunale di CA;
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da avverso la Controparte_1
medesima decisione;
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 290 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Parte_1
dell'avv. Paola Pau che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Rizzi, la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di appello
appellante
contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Sassari, presso Controparte_1
lo studio degli avvocati Giorgio Bianco e Controparte_2
Salvatore Mistretta, dai quali è rappresentato e difeso per procura speciale in calce alla memoria di costituzione in appello
appellato-appellante incidentale
All'udienza del 7 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della la Corte d'appello di CA annulli la sentenza n. 1773/2024 del Pt_1
17.6.2024 emessa dal Tribunale di CA per nullità della notificazione dell'atto introduttivo e disponga ai sensi dell'art. 354 cpc la remissione al giudice di primo grado.
In ogni caso con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA
ed Iva. Nell'interesse del : voglia l'Ecc.ma Corte CP_1
1) rigettare l'appello in quanto infondato, stante l'insussistenza della dedotta nullità delle notificazioni, per le ragioni di cui all'espositiva;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto, a parziale modifica della sentenza n. 1773 del
17.06.2024, statuire la revoca dell'assegno di mantenimento, comprensivo delle spese straordinarie,
in favore del figlio , a decorrere dal mese di ottobre 2019, data del raggiungimento della sua Per_1
indipendenza economica, confermando nel resto la sentenza impugnata;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e con condanna dell'appellante principale ex art. 96 cpc, per aver agito con colpa grave, al risarcimento dei danni, da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 presso il Tribunale di CA , Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il 26.6.1993, che dalla loro unione in Parte_1
data 15.12.1993 era nato il figlio , maggiorenne e dal 2019 autonomo economicamente, di Per_1
essersi separato consensualmente come da decreto di omologa del 4.12.2006, domandò la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla e del contributo di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio. Pt_1
La non si costituì e, pertanto, ne venne dichiarata la contumacia. Pt_1
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. il giudice dispose la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla convenuta e, con decorrenza dalla domanda, del contributo di mantenimento posto a carico del . CP_1
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 1773/24 il Tribunale adito pronunciò
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
rilevato che, come emerso dalla documentazione prodotta dal ricorrente, il figlio delle parti aveva da tempo raggiunto la piena indipendenza economica, revocò la assegnazione della casa coniugale alla e la previsione Pt_1
dell'assegno di contributo di mantenimento a carico del ricorrente, con decorrenza dalla domanda.
Avverso tale decisione la ha proposto appello, cui ha resistito il , che ha Pt_1 CP_1
proposto appello incidentale. La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla prima udienza l'appellante principale non è comparsa, e non è comparsa neppure alla Pt_1
successiva udienza, per la cui trattazione la causa è stata rinviata ex articolo 348 c.p.c.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello principale.
Di conseguenza, come previsto all'art. 334, comma 2, c.p.c., deve essere rilevato che l'appello incidentale tardivo, proposto dal , ha perso efficacia e deve essere dichiarato CP_1
inammissibile.
Invero, come esposto dallo stesso nella comparsa di costituzione nel presente grado, CP_1
l'appello incidentale da lui proposto è tardivo;
al riguardo, si osserva che il ha proceduto CP_1
alla notifica della sentenza alla in data 17.7.2024, ma ha proposto appello incidentale con Pt_1
atto notificato alla controparte in data 16.12.2024; quindi tardivamente, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte “In tema di notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine
breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla
data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del
procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno
unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale,
sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti” (Cass. S.U. n. 6278/19).
Da ultimo, va rilevato che, a norma dell'art. 35, comma 1, del d.lvo n. 149 del 10.10.2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a) dalla L. n. 197 del 20.12.2022, nel caso di specie deve applicarsi la nuova disciplina di cui all'art. 334 c.p.c., comma 2, secondo la quale l'appello incidentale tardivo perde efficacia anche nelle ipotesi in cui l'appello principale sia dichiarato improcedibile, come nella specie.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, debbono interamente compensarsi tra le parti le spese del presente grado.
Da ultimo, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, avuto riguardo alla pronuncia di improcedibilità dell'appello principale, la deve provvedere al versamento di Pt_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1773/24 del Parte_1
Tribunale di CA;
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da avverso la Controparte_1
medesima decisione;
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu