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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9784 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12457/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Luigia Stravino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 12457/2021, promossa da:
(P. IVA ) – in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico pro tempore - con sede legale Controparte_1
in Casoria (NA), alla via Learco Guerra snc, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla via Domenico Fontana n. 45, presso lo studio degli avv.ti
AN SC c.f. e ED SA c.f. C.F._1
, dai quali è rappresentata e difesa. C.F._2
ATTRICE
Contro
Pagina 1 di 18 (P. IVA - in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore - con sede in Napoli, alla Controparte_3
via Scarlatti n. 67, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Riviera di
Chiaia n. 276, presso lo studio dell'avv. Paolo Cantelmo c.f.
dal quale è rappresentata e difesa C.F._3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30-6-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6-5-2021, la società Parte_1
conveniva in giudizio la per sentir emettere i
[...] Controparte_2
seguenti provvedimenti:
“Previo accertamento dei fatti indicati in premessa, dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento della società per CP_2
non aver adempiuto all'obbligazione assunta nei confronti dell'istante società conseguente al mancato completamento del sito web e della piattaforma e-commerce commissionati dalla società istante, giusta
l'accettazione dell'ordine n. 1/2018 del 29.01.2018;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1
ai sensi dell'art. 1223 c.c., conseguenti alla mancata e inesatta
[...]
esecuzione del contratto sopradescritto, che si quantificano nella complessiva somma di € 66.454,45, di cui: € 8.980,00 a titolo di
Pagina 2 di 18 restituzione dell'importo corrisposto dalla a fronte della Parte_1
inesatta realizzazione dell'opera richiesta e non ultimata;
€ 14.023,90 quale somma dovuta per le spese informatiche, somme sostenute in funzione della realizzazione del sito web e dell'e-commerce, ed infine, €
43.450,55 a titolo di lucro cessante derivante dalla “perdita di chance”, considerate le mancate potenziali vendite dei prodotti on-line tramite
l'utilizzo del sito web e dell'e-commerce che hanno generato potenziali perdite di fatturato, calcolate in percentuale sui ricavi delle vendite e delle prestazioni in base ai bilanci depositati nella misura del 10% per l'anno
2019 e del 15% per l'anno 2020, oltre al maggior danno rimesso all'equa valutazione del giudice adito;
In via principale ed autonoma, ed eventualmente laddove l'adito Ecc.mo
Tribunale non ritenga di riconoscere il danno da lucro cessante, per le causali sopra esposte, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c., e, comunque, dichiarare illegittimo il diritto della società ad incamerare il corrispettivo di € 8.980,00 risultante CP_2
dalle fatture n. 93/2018 del 16.07.2018 e n. 153/2018 del 26.11.2018.
Somma incassata dalla stessa mediante il ricevimento di tre distinti bonifici bancari nelle date del 25.07.2018, del 27.09.2018 e del 05.03.2019 e un pagamento in contanti come da fattura n. 153/2018 del 26.11.2018;
Per l'effetto di quanto dedotto al precedente capo, condannare la società
in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione dell'importo CP_2
di € 8.980,00, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dall'ultimo pagamento ricevuto a mezzo bonifico bancario in data 05.03.2019;
Pagina 3 di 18 Condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., al CP_2
pagamento delle spese, diritti e competenze legali del presente giudizio, nonché al rimborso delle spese forfettarie oltre I.V.A. e C.P.A. conseguenti come per legge.”.
Parte attrice esponeva quanto segue.
La società istante svolgeva attività commerciale all'ingrosso e al minuto nel settore della produzione e vendita di cucine, macchine ed attrezzature industriali, nonché di apparecchi per il riscaldamento, la refrigerazione e la ventilazione, destinati all'esercizio di attività di ristorazione, di produzione alimentare e di accoglienza turistica.
La società al fine di ampliare e consolidare la propria Parte_1
clientela e di incrementare il proprio fatturato mediante l'utilizzo di un sito web comprensivo di e-commerce, prendeva contatti con il sig.
[...]
quale amministratore di fatto operante in nome e per conto della Per_1
società Controparte_2
La convenuta, operante nel settore dei servizi pubblicitari e della progettazione e realizzazione di siti web, sottoponeva alla Parte_1
una proposta contrattuale, contraddistinta dall'ordine n. 1/2018 del 29-1-
2018, trasmessa a mezzo email il 16-7-2018, la quale veniva accettata oralmente dal sig. legale rappresentante della società Controparte_1
committente, conferendo alla convenuta l'incarico di realizzare il sito web e il relativo e-commerce integrato.
Sull'importo originariamente pattuito di euro 12.200,00, comprensivo di
IVA, la richiedeva ed otteneva dalla controparte un ribasso Parte_1
sul prezzo dell'appalto, che veniva rideterminato in euro 8.980,00,
Pagina 4 di 18 comprensivo di IVA, come risultante dalle fatture n. 93/2018 del 16-7-2018
e n. 153/2018 del 26-11-2018, emesse da Parte_2
A conferma dell'impegno assunto e in adempimento della proposta
[...]
contrattuale, la provvedeva al pagamento integrale del Parte_1
corrispettivo concordato, mediante tre distinti bonifici bancari e un pagamento in contanti.
Nel corso delle fasi di progettazione e realizzazione del sito web
“www.viscardisrl.eu” e del relativo e-commerce, la società committente sollevava reiterate contestazioni nei confronti della Controparte_2
lamentando difetti e difformità tanto nel sito web, quanto nella piattaforma di vendita online, rimasta incompleta e caratterizzata da numerose carenze.
In particolare, venivano riscontrate errate modalità di inserimento dei prodotti, assenza di contenuti, difformità strutturali, carenze grafiche e mancanze organizzative concernenti le caratteristiche e i dati dei prodotti.
Tali elementi non risultavano conformi alle specifiche istruzioni e ai file predisposti dalla committente.
La società inoltre, si doleva dell'omessa esecuzione, da parte Parte_1
dell'appaltatrice, delle attività di formazione (training), assistenza alla fase di avvio, ottimizzazione del sito, web marketing, indicizzazione delle pagine e integrazione del blog, previste nell'ordine n. 1/2018 e richiamate nella fattura n. 93/2018.
Nonostante le ripetute contestazioni, la con comunicazione Controparte_2
email del 26-11-2018, dichiarava di aver ultimato integralmente l'opera commissionata, ossia la realizzazione del sito web “www.viscardisrl.eu”.
Tuttavia, a giudizio della committente, il risultato conseguito non corrispondeva alle condizioni contrattuali, né alle aspettative pattuite, tanto
Pagina 5 di 18 da risultare inutilizzabile, con grave pregiudizio per l'immagine e la professionalità dell'impresa. Per tali ragioni, l'opera veniva formalmente contestata e rifiutata, in quanto affetta da evidente inadempimento contrattuale.
Con la trasmissione di due pec, inviate in data 8-7-2019 e 23-10-2019, la ribadiva le criticità riscontrate e costituiva in mora la Parte_1 [...]
diffidandola ad apportare le modifiche necessarie per garantire la CP_2
piena funzionalità del sito e della piattaforma e-commerce. Tali diffide, tuttavia, rimanevano prive di riscontro.
Persistendo l'inadempimento della convenuta, l'istante conferiva mandato al proprio difensore, il quale, con raccomandata a mezzo p.e.c. del 2-7- Contr 2020, comunicava alla l'intervenuta risoluzione del contratto, con contestuale richiesta di restituzione delle somme versate e di risarcimento dei danni subiti.
A seguito dell'inadempimento contrattuale della la società Controparte_2
lamentava di aver subito danni patrimoniali, per i quali Parte_1
chiedeva il risarcimento, sia a titolo di danno emergente, che a titolo di lucro cessante da perdita di chance, derivante dalle mancate vendite online e dalla conseguente riduzione di fatturato, stimata nella misura del 10% per l'anno 2019 e del 15% per l'anno 2020, come desumibile dai bilanci depositati.
Si costituiva, in data 6 settembre 2021, la società eccependo Controparte_2
in via preliminare la prescrizione dell'azione ex art.1667 comma 3 cc e la decadenza dalla garanzia per vizi ex art.1667 comma 2 cc per tardività della denuncia.
Pagina 6 di 18 Nel merito, la convenuta impugnava le pretese attoree, deducendo che la disattivazione odierna del servizio erogato dal provider Aruba S.p.a. fosse intervenuta a seguito del mancato rinnovo del contratto, omissione attribuibile alla società la quale, nonostante i solleciti e gli Parte_1
avvisi inviati da Aruba S.p.a. per il pagamento del servizio, non vi aveva provveduto.
La convenuta rappresentava che, nella fase di progettazione e sviluppo del sito web, in contrasto con quanto sostenuto dall'attrice, ogni richiesta avanzata dalla committente era stata puntualmente evasa, al fine di soddisfare le esigenze dalla stessa manifestate.
Contr La deduceva, altresì, che in data 21-9-2018, la le aveva Parte_1
trasmesso comunicazione via e-mail, con la quale confermava ed accettava la pubblicazione del sito. Tuttavia, in data 5-11-2018, l'odierna attrice domandava ulteriori modifiche, che la pur non essendovi più Controparte_2
tenuta, avendo già realizzato e consegnato l'opera, provvedeva comunque ad eseguire mediante il proprio consulente informatico, dott. Per_2
.
[...]
In data 20-11-2018, la parte attrice richiedeva alla Controparte_2
l'implementazione di un modulo di partecipazione nella sezione denominata “info lab cucina”; anche tale intervento veniva eseguito dalla convenuta, che, con e-mail del 26-11-2018 indirizzata alla Parte_1
dava espressamente atto dell'avvenuta conclusione delle prestazioni commissionate.
La resistente ha, altresì, rappresentato che, successivamente all'accettazione e conferma dell'opera, la tra i mesi di marzo Parte_1
e ottobre 2019, formulava ulteriori richieste di implementazione del sito,
Pagina 7 di 18 non ricomprese nell'originario ordine e prive di preventivazione dei relativi costi.
Parte convenuta contestava le deduzioni avversarie circa la pretesa necessità di correggere errori o vizi del sito, rilevando che le modifiche richieste attenevano ad implementazioni nuove e diverse, non riconducibili ad interventi di riparazione o correzione dell'opera, con conseguente necessità di corresponsione di ulteriori costi.
Contr La affermava, infine, di aver adempiuto a tutte le attività di formazione, assistenza e avviamento all'uso del sito, curando l'ottimizzazione delle pagine, il web marketing, le attività di indicizzazione e l'integrazione del blog. A tal fine, il consulente tecnico della
[...]
dott. , si era recato più volte presso la sede della CP_2 Persona_2
effettuando sessioni formative con i dipendenti della stessa, Parte_1
illustrando loro il funzionamento del sito e della piattaforma e-commerce.
A conferma ulteriore della piena esecuzione dell'incarico, la convenuta richiamava la richiesta, formulata dalla con e-mail dell'8-3- Parte_1
2019, indirizzata al dott. , consulente informatico ed esperto Per_1
certificato Google della relativa alla predisposizione di una Controparte_2
relazione riepilogativa dei servizi erogati per la pratica di richiesta dei c.d.
“voucher digitalizzazione”. Tale relazione, non redatta dal consulente per ragioni temporali, veniva predisposta direttamente dalla e Parte_1
successivamente sottoscritta per conferma dalla legale rappresentante di sig.ra , circostanza che confermava Controparte_2 Controparte_3
ulteriormente l'intervenuta accettazione dell'opera già riconosciuta, dapprima, nel settembre 2018 e, successivamente, nel novembre 2018.
Pagina 8 di 18 La convenuta concludeva, quindi, per il rigetto di tutte le domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Il G.I. con ordinanza del 30-9-2021, viste le note scritte, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Parte attrice con il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1,
c.p.c. in data 29-10-2021, rinunciava alla richiesta di rimborso, inerente alle spese informatiche sostenute, per la somma di euro 14.023,90 e, dunque, rideterminava la domanda di risarcimento in euro 52.430,55.
Il Giudice, con ordinanza del 15-12-2022, viste le istanze istruttorie articolate dalle parti, ammetteva la prova nei limiti di cui alla detta ordinanza e nominava un ctu esperto in materia informatica.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La società convenuta ha eccepito, in via preliminare, la Controparte_2
prescrizione biennale prevista dall'art. 1667, comma 3, c.c., sostenendo che, tra la data di consegna dell'opera avvenuta in data 21-09-2018 e la notifica dell'atto di citazione del 6-5-2021, sarebbe decorso un termine superiore a due anni, con conseguente improcedibilità della domanda attorea.
Parimenti, la medesima parte ha dedotto la tardività della denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., assumendo che il committente avrebbe formulato mere osservazioni relative a modifiche progettuali, mentre la prima effettiva contestazione formale di vizi e difformità sarebbe intervenuta solo in data 2-7-2020, a mezzo pec, oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta, imposto dalla norma codicistica.
L'eccezione è infondata.
Pagina 9 di 18 Secondo il consolidato orientamento della cassazione: “Nel caso in cui
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli art. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli art. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata eseguita, ma presenti vizi, difformità o difetti.” (Cass. Civ. 3302/2006; ex multis Cass.
Civ. 14239/1999; Cass. Civ. 16830/2018)
Nel caso di specie, dalla lettera di richiesta di risarcimento danni del 2-7-
2020 prodotta da parte attrice e non contestata dalla controparte, nonché dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, emerge che l'istante ha dedotto un inadempimento contrattuale dell'appaltatore, consistente nel mancato completamento dell'opera commissionata, atteso che il sito web realizzato sarebbe stato, a suo dire, privo dei contenuti, delle strutture grafiche e funzionali richieste, oltre che incomplete le componenti relative alla sezione e-commerce.
L'istante ha, dunque, denunciato un inadempimento contrattuale della convenuta, non già un'esecuzione viziata dell'opera, con conseguente applicabilità delle regole generali sull'inadempimento e sull'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.
Ne consegue che, essendo la costituzione in mora dell'appaltatore intervenuta mediante comunicazione pec del 2-7-2020, a circa un anno e mezzo dalla data di asserita ultimazione dell'opera (26-11-2018), e dunque
Pagina 10 di 18 in un arco temporale ampiamente incluso nel termine decennale previsto Contr dalla legge, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
La parte convenuta eccepisce l'infondatezza, nonché l'inammissibilità, della domanda di restituzione delle somme versate dall'attrice a titolo di corrispettivo per la realizzazione del sito web, negando qualsivoglia addebito di responsabilità a suo carico. Essa sostiene, infatti, che la
[...]
avrebbe sempre adempiuto, con la necessaria diligenza CP_2
professionale, a tutte le prestazioni pattuite, provvedendo, peraltro, anche ad ulteriori interventi migliorativi non ricompresi nell'originario incarico.
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., la stessa ribadisce di aver integralmente portato a compimento l'attività oggetto dell'appalto, realizzando il sito internet della “a regola d'arte” e che lo Parte_1
stesso sarebbe stato accettato dalla committente senza riserve o contestazioni, da ciò derivando l'insussistenza dei presupposti per l'azione risarcitoria. Evidenzia, altresì, come l'attrice non abbia fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'asserito inadempimento della
Controparte_2
L'assunto di parte convenuta è condivisibile.
L'attrice assume di aver tempestivamente contestato l'opera eseguita, lamentando la mancata realizzazione di ulteriori implementazioni e modifiche, ritenute indispensabili per il corretto funzionamento del sito.
Tuttavia, le prove documentali versate in atti dalla stessa non appaiono Contr idonee a supportare la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della
Dalla relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, ing , Persona_3
Pagina 11 di 18 emerge, infatti, l'impossibilità di accertare la reale sussistenza dei malfunzionamenti dedotti, atteso che la documentazione prodotta è del tutto insufficiente a ricostruire lo stato del sito al momento delle contestazioni.
Il CTU evidenzia come sarebbe stato necessario acquisire copia integrale del database e del codice sorgente dal server o dai relativi backup, trattandosi dell'unico metodo idoneo a verificare l'origine degli eventuali errori e le operazioni necessarie alla loro rimozione. La distruzione o perdita del sito www.viscardisrl.eu e l'assenza di adeguate evidenze digitali impediscono qualsiasi verifica tecnica utile ai fini istruttori.
Inoltre, a detta del perito, il sito risultava, al momento della consegna delle credenziali, interamente autogestito dalla circostanza che Parte_1
impedisce di stabilire se le difformità riscontrate siano dipese da un originario inadempimento della ovvero da interventi Controparte_2
successivi della stessa committente o da un uso improprio della piattaforma.
Quanto alle ulteriori modifiche richieste in materia di organizzazione dell'e-commerce, il CTU ha accertato che il file contenente tali istruzioni risulta creato in data 22-02-2019, e dunque successivamente al completamento dei lavori, avvenuto nel periodo luglio-novembre 2018, escludendo così che tali interventi rientrassero nell'incarico originario.
La suddetta consulenza tecnica d'ufficio appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltrechè tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal ctu nell'espletamento dell'incarico.
Questo giudicante ritiene, dunque, di condividere e di fare proprie le risultanze della ctu. Pagina 12 di 18 Va, inoltre, osservato che neppure dalla istruttoria testimoniale espletata sono emersi elementi sufficienti, idonei a comprovare gli assunti di parte attrice.
All'udienza del 16-5-2024 veniva escusso il teste , che Persona_2
alla domanda sul capo 4 della memoria istruttoria di parte convenuta, “Vero
è che le implementazioni e modifiche previste nell' ordine n. 1/2018 del
29.01.2018 venivano portate a termine come risulta dalla e-mail inviata dal dott. alla in data 6.11.2018 che si Persona_2 Parte_1
mostra al teste ?” ha risposto: “All'epoca dei fatti (anni 2018-2019) io avevo un rapporto di collaborazione esterna, ossia da libero professionista con la In ordine alla domanda che mi ponete, posso Controparte_2
rispondere che le modifiche e implementazioni di cui all'ordine n-1/2018 furono portate a termine;
la mia prassi è di replicare quanto inviatomi e indicare come “Fatto” oppure eventuali considerazioni vicino a ciascuna voce”
Mentre alla domanda
“Vero è che il sito web, successivamente alla pubblicazione del 21.09.2018, funzionava regolarmente ?” ha risposto: “Si. Io mi recai anche sul posto, presso la sede di a spiegare, dopo avere mostrato il corretto Pt_1
funzionamento dell'e commerce, la gestione dei prodotti e l'evasione degli ordini. Lo spiegai ad una collaboratrice del Non ricordo il nome Pt_1
della collaboratrice”
Il teste ha, dunque, confermato che i lavori furono portati a termine Contr dalla Si ricava da tale deposizione testimoniale il corretto adempimento di quanto commissionato all'appaltatrice, incluso il punto riferito alla formazione del personale.
Pagina 13 di 18 All'udienza del 14-11-2024 veniva escussa la teste , Testimone_1
all'epoca dei fatti collaboratrice occasionale della che alla CP_4
domanda sul capo 4, come indicato in precedenza, ha risposto “Ho svolto prestazioni occasionali in favore della Non ricordo con Parte_1
precisione il periodo trattandosi di periodi diversi in cui ho collaborato con la Ricordo che i lavori commissionati con l'ordine n. 1 del Pt_1
2018 di cui mi avete dato lettura furono iniziati e non furono completati.
Per quanto riguarda l'email del Dott. che mi mostrate, Persona_2
posso dire che quello che lui ha scritto essere stato fatto nella suddetta email fu effettivamente svolto, ma vi erano ulteriori lavori da effettuare, oltre a quelli indicati nella email, che invece non furono svolti.”.
Le deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria confermano l'avvenuta esecuzione delle implementazioni contrattualmente previste. In particolare, il teste ha dichiarato che le modifiche previste Per_2
nell'ordine n. 1/2018 furono completate e che il sito risultava funzionante al momento della consegna, circostanza da lui stesso illustrata presso la sede della committente. La teste ha confermato l'esecuzione delle Tes_1
attività documentate, pur sostenendo che ulteriori interventi non sarebbero stati realizzati. Tuttavia, non vi è prova alcuna che tali modifiche ulteriori
- solo genericamente indicate dalla teste - fossero riconducibili al contratto originario.
La deposizione della teste appare del tutto generica, laddove la Tes_1
stessa riferisce che la e-mail del Dottor ad essa mostrata faceva Per_2
riferimento ad un primo elenco di lavori da eseguirsi, trasmesso dalla e che successivamente la rivolse al Dott. altre Pt_1 Pt_1 Per_2
richieste di modifiche che non furono eseguite. Da tali dichiarazioni non si
Pagina 14 di 18 evince, affatto, quali furono le ulteriori richieste di modifiche, a cui ha fatto accenno la teste.
La stessa ha menzionato ulteriori lavori da effettuare senza fornirne specificazione alcuna.
Di talché dall'istruttoria svolta emerge provata la realizzazione del sito da parte della non risultando possibile accertare che eventuali Controparte_2
malfunzionamenti avessero un rilievo tecnico tale da rendere il sito inutilizzabile, né che le difformità lamentate fossero imputabili all'appaltatrice. Le prove addotte da parte attrice – costituite essenzialmente da screenshot – sono inidonee a comprovare quanto assunto dalla stessa, essendo prive di riferibilità certa al periodo rilevante e, comunque, non dimostrative di difetti strutturali del sito (v, sul punto, relazione del ctu).
Non essendo comprovati né l'inadempimento della convenuta, né il nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato, vanno rigettate la domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno, avanzate dall'istante.
Appare, inoltre, opportuno rilevare che la società deduce la Parte_1
sussistenza di un danno da perdita di chance in relazione alle vendite potenziali, che la stessa avrebbe potuto realizzare mediante l'utilizzo della piattaforma di e-commerce. In particolare, l'attrice quantifica tale pregiudizio sulla base dei ricavi conseguiti negli anni 2019 e 2020, come risultanti dai bilanci depositati presso la competente Camera di
Commercio.
La domanda della è infondata. Parte_1
Pagina 15 di 18 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
“La perdita di chance si configura come un danno risarcibile quando si manifesta un'incertezza insuperabile circa il verificarsi di un evento futuro
e migliorativo, il cui mancato avverarsi è diretta conseguenza di una condotta illecita o colpevole. Tale incertezza deve essere valutata alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura esistenti al momento del fatto dannoso, rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato. Il risarcimento della chance non si fonda su una probabilità statistica, ma sull'impossibilità di stabilire con certezza una relazione causale tra la condotta e l'evento. Pertanto, la chance non si identifica con la mera probabilità di un evento, ma con la perdita di una possibilità seria
e apprezzabile di ottenere un vantaggio o di evitare un danno, la cui esistenza e consistenza devono essere oggetto di specifica valutazione giudiziale.” (Cass. Civ. 25480/2025; ex multis Cass. Civ. 6278/2025; Cass.
Civ., n. 28993/2019;)
Nel caso di specie, parte attrice non fornisce alcun elemento concreto idoneo a dimostrare che l'attivazione e l'utilizzo della piattaforma di e- commerce avrebbero determinato un incremento significativo degli utili aziendali. Le deduzioni attoree si risolvono, infatti, in mere proiezioni ipotetiche e assertive, prive di supporto tecnico-economico e non suffragate da alcuna analisi di mercato, studio di fattibilità, piano di marketing o business plan. Tali elementi, se presenti, avrebbero consentito di valutare l'incidenza dello strumento digitale sull'andamento economico della società e la loro totale assenza conferma il carattere di mera congettura della pretesa.
Inoltre, il criterio di quantificazione del danno adottato dall'attrice, fondato sui ricavi risultanti dai bilanci degli esercizi 2019 e 2020, non consente in Pagina 16 di 18 alcun modo di stabilire un nesso logico-causale tra l'andamento dell'attività, quale risultante dai bilanci, e un presunto incremento futuro derivante dall'utilizzazione della piattaforma di commercio elettronico.
Ne deriva, pertanto, l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta.
Infine, va respinta la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art.96 cpc, avanzata dalla convenuta, posto che sulla base degli atti, non si ravvisa né mala fede, né colpa grave, nel comportamento processuale dell'attrice, né appare pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa dalla stessa con l'atto di citazione.
La novità assoluta delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 50%, ponendosi la restante metà a carico dell'attrice soccombente, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv.Cantelmo Paolo.
Le spese di ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, vanno sopportate in via definitiva dall'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dalla Parte_1
2. Respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art.96 cpc, formulata dalla convenuta;
3. dispone che le spese di ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, siano sopportate in via definitiva dalla
Parte_1
4. compensa per la metà le spese di lite tra le parti;
condanna la al pagamento in favore della convenuta della Parte_1
Pagina 17 di 18 restante metà delle spese, pari ad euro 7051,50, per compensi, spese che si liquidano per intero in euro 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv.Cantelmo
Paolo.
Napoli, 28-10-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
Pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Luigia Stravino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 12457/2021, promossa da:
(P. IVA ) – in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico pro tempore - con sede legale Controparte_1
in Casoria (NA), alla via Learco Guerra snc, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla via Domenico Fontana n. 45, presso lo studio degli avv.ti
AN SC c.f. e ED SA c.f. C.F._1
, dai quali è rappresentata e difesa. C.F._2
ATTRICE
Contro
Pagina 1 di 18 (P. IVA - in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore - con sede in Napoli, alla Controparte_3
via Scarlatti n. 67, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Riviera di
Chiaia n. 276, presso lo studio dell'avv. Paolo Cantelmo c.f.
dal quale è rappresentata e difesa C.F._3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30-6-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6-5-2021, la società Parte_1
conveniva in giudizio la per sentir emettere i
[...] Controparte_2
seguenti provvedimenti:
“Previo accertamento dei fatti indicati in premessa, dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento della società per CP_2
non aver adempiuto all'obbligazione assunta nei confronti dell'istante società conseguente al mancato completamento del sito web e della piattaforma e-commerce commissionati dalla società istante, giusta
l'accettazione dell'ordine n. 1/2018 del 29.01.2018;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1
ai sensi dell'art. 1223 c.c., conseguenti alla mancata e inesatta
[...]
esecuzione del contratto sopradescritto, che si quantificano nella complessiva somma di € 66.454,45, di cui: € 8.980,00 a titolo di
Pagina 2 di 18 restituzione dell'importo corrisposto dalla a fronte della Parte_1
inesatta realizzazione dell'opera richiesta e non ultimata;
€ 14.023,90 quale somma dovuta per le spese informatiche, somme sostenute in funzione della realizzazione del sito web e dell'e-commerce, ed infine, €
43.450,55 a titolo di lucro cessante derivante dalla “perdita di chance”, considerate le mancate potenziali vendite dei prodotti on-line tramite
l'utilizzo del sito web e dell'e-commerce che hanno generato potenziali perdite di fatturato, calcolate in percentuale sui ricavi delle vendite e delle prestazioni in base ai bilanci depositati nella misura del 10% per l'anno
2019 e del 15% per l'anno 2020, oltre al maggior danno rimesso all'equa valutazione del giudice adito;
In via principale ed autonoma, ed eventualmente laddove l'adito Ecc.mo
Tribunale non ritenga di riconoscere il danno da lucro cessante, per le causali sopra esposte, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c., e, comunque, dichiarare illegittimo il diritto della società ad incamerare il corrispettivo di € 8.980,00 risultante CP_2
dalle fatture n. 93/2018 del 16.07.2018 e n. 153/2018 del 26.11.2018.
Somma incassata dalla stessa mediante il ricevimento di tre distinti bonifici bancari nelle date del 25.07.2018, del 27.09.2018 e del 05.03.2019 e un pagamento in contanti come da fattura n. 153/2018 del 26.11.2018;
Per l'effetto di quanto dedotto al precedente capo, condannare la società
in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione dell'importo CP_2
di € 8.980,00, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dall'ultimo pagamento ricevuto a mezzo bonifico bancario in data 05.03.2019;
Pagina 3 di 18 Condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., al CP_2
pagamento delle spese, diritti e competenze legali del presente giudizio, nonché al rimborso delle spese forfettarie oltre I.V.A. e C.P.A. conseguenti come per legge.”.
Parte attrice esponeva quanto segue.
La società istante svolgeva attività commerciale all'ingrosso e al minuto nel settore della produzione e vendita di cucine, macchine ed attrezzature industriali, nonché di apparecchi per il riscaldamento, la refrigerazione e la ventilazione, destinati all'esercizio di attività di ristorazione, di produzione alimentare e di accoglienza turistica.
La società al fine di ampliare e consolidare la propria Parte_1
clientela e di incrementare il proprio fatturato mediante l'utilizzo di un sito web comprensivo di e-commerce, prendeva contatti con il sig.
[...]
quale amministratore di fatto operante in nome e per conto della Per_1
società Controparte_2
La convenuta, operante nel settore dei servizi pubblicitari e della progettazione e realizzazione di siti web, sottoponeva alla Parte_1
una proposta contrattuale, contraddistinta dall'ordine n. 1/2018 del 29-1-
2018, trasmessa a mezzo email il 16-7-2018, la quale veniva accettata oralmente dal sig. legale rappresentante della società Controparte_1
committente, conferendo alla convenuta l'incarico di realizzare il sito web e il relativo e-commerce integrato.
Sull'importo originariamente pattuito di euro 12.200,00, comprensivo di
IVA, la richiedeva ed otteneva dalla controparte un ribasso Parte_1
sul prezzo dell'appalto, che veniva rideterminato in euro 8.980,00,
Pagina 4 di 18 comprensivo di IVA, come risultante dalle fatture n. 93/2018 del 16-7-2018
e n. 153/2018 del 26-11-2018, emesse da Parte_2
A conferma dell'impegno assunto e in adempimento della proposta
[...]
contrattuale, la provvedeva al pagamento integrale del Parte_1
corrispettivo concordato, mediante tre distinti bonifici bancari e un pagamento in contanti.
Nel corso delle fasi di progettazione e realizzazione del sito web
“www.viscardisrl.eu” e del relativo e-commerce, la società committente sollevava reiterate contestazioni nei confronti della Controparte_2
lamentando difetti e difformità tanto nel sito web, quanto nella piattaforma di vendita online, rimasta incompleta e caratterizzata da numerose carenze.
In particolare, venivano riscontrate errate modalità di inserimento dei prodotti, assenza di contenuti, difformità strutturali, carenze grafiche e mancanze organizzative concernenti le caratteristiche e i dati dei prodotti.
Tali elementi non risultavano conformi alle specifiche istruzioni e ai file predisposti dalla committente.
La società inoltre, si doleva dell'omessa esecuzione, da parte Parte_1
dell'appaltatrice, delle attività di formazione (training), assistenza alla fase di avvio, ottimizzazione del sito, web marketing, indicizzazione delle pagine e integrazione del blog, previste nell'ordine n. 1/2018 e richiamate nella fattura n. 93/2018.
Nonostante le ripetute contestazioni, la con comunicazione Controparte_2
email del 26-11-2018, dichiarava di aver ultimato integralmente l'opera commissionata, ossia la realizzazione del sito web “www.viscardisrl.eu”.
Tuttavia, a giudizio della committente, il risultato conseguito non corrispondeva alle condizioni contrattuali, né alle aspettative pattuite, tanto
Pagina 5 di 18 da risultare inutilizzabile, con grave pregiudizio per l'immagine e la professionalità dell'impresa. Per tali ragioni, l'opera veniva formalmente contestata e rifiutata, in quanto affetta da evidente inadempimento contrattuale.
Con la trasmissione di due pec, inviate in data 8-7-2019 e 23-10-2019, la ribadiva le criticità riscontrate e costituiva in mora la Parte_1 [...]
diffidandola ad apportare le modifiche necessarie per garantire la CP_2
piena funzionalità del sito e della piattaforma e-commerce. Tali diffide, tuttavia, rimanevano prive di riscontro.
Persistendo l'inadempimento della convenuta, l'istante conferiva mandato al proprio difensore, il quale, con raccomandata a mezzo p.e.c. del 2-7- Contr 2020, comunicava alla l'intervenuta risoluzione del contratto, con contestuale richiesta di restituzione delle somme versate e di risarcimento dei danni subiti.
A seguito dell'inadempimento contrattuale della la società Controparte_2
lamentava di aver subito danni patrimoniali, per i quali Parte_1
chiedeva il risarcimento, sia a titolo di danno emergente, che a titolo di lucro cessante da perdita di chance, derivante dalle mancate vendite online e dalla conseguente riduzione di fatturato, stimata nella misura del 10% per l'anno 2019 e del 15% per l'anno 2020, come desumibile dai bilanci depositati.
Si costituiva, in data 6 settembre 2021, la società eccependo Controparte_2
in via preliminare la prescrizione dell'azione ex art.1667 comma 3 cc e la decadenza dalla garanzia per vizi ex art.1667 comma 2 cc per tardività della denuncia.
Pagina 6 di 18 Nel merito, la convenuta impugnava le pretese attoree, deducendo che la disattivazione odierna del servizio erogato dal provider Aruba S.p.a. fosse intervenuta a seguito del mancato rinnovo del contratto, omissione attribuibile alla società la quale, nonostante i solleciti e gli Parte_1
avvisi inviati da Aruba S.p.a. per il pagamento del servizio, non vi aveva provveduto.
La convenuta rappresentava che, nella fase di progettazione e sviluppo del sito web, in contrasto con quanto sostenuto dall'attrice, ogni richiesta avanzata dalla committente era stata puntualmente evasa, al fine di soddisfare le esigenze dalla stessa manifestate.
Contr La deduceva, altresì, che in data 21-9-2018, la le aveva Parte_1
trasmesso comunicazione via e-mail, con la quale confermava ed accettava la pubblicazione del sito. Tuttavia, in data 5-11-2018, l'odierna attrice domandava ulteriori modifiche, che la pur non essendovi più Controparte_2
tenuta, avendo già realizzato e consegnato l'opera, provvedeva comunque ad eseguire mediante il proprio consulente informatico, dott. Per_2
.
[...]
In data 20-11-2018, la parte attrice richiedeva alla Controparte_2
l'implementazione di un modulo di partecipazione nella sezione denominata “info lab cucina”; anche tale intervento veniva eseguito dalla convenuta, che, con e-mail del 26-11-2018 indirizzata alla Parte_1
dava espressamente atto dell'avvenuta conclusione delle prestazioni commissionate.
La resistente ha, altresì, rappresentato che, successivamente all'accettazione e conferma dell'opera, la tra i mesi di marzo Parte_1
e ottobre 2019, formulava ulteriori richieste di implementazione del sito,
Pagina 7 di 18 non ricomprese nell'originario ordine e prive di preventivazione dei relativi costi.
Parte convenuta contestava le deduzioni avversarie circa la pretesa necessità di correggere errori o vizi del sito, rilevando che le modifiche richieste attenevano ad implementazioni nuove e diverse, non riconducibili ad interventi di riparazione o correzione dell'opera, con conseguente necessità di corresponsione di ulteriori costi.
Contr La affermava, infine, di aver adempiuto a tutte le attività di formazione, assistenza e avviamento all'uso del sito, curando l'ottimizzazione delle pagine, il web marketing, le attività di indicizzazione e l'integrazione del blog. A tal fine, il consulente tecnico della
[...]
dott. , si era recato più volte presso la sede della CP_2 Persona_2
effettuando sessioni formative con i dipendenti della stessa, Parte_1
illustrando loro il funzionamento del sito e della piattaforma e-commerce.
A conferma ulteriore della piena esecuzione dell'incarico, la convenuta richiamava la richiesta, formulata dalla con e-mail dell'8-3- Parte_1
2019, indirizzata al dott. , consulente informatico ed esperto Per_1
certificato Google della relativa alla predisposizione di una Controparte_2
relazione riepilogativa dei servizi erogati per la pratica di richiesta dei c.d.
“voucher digitalizzazione”. Tale relazione, non redatta dal consulente per ragioni temporali, veniva predisposta direttamente dalla e Parte_1
successivamente sottoscritta per conferma dalla legale rappresentante di sig.ra , circostanza che confermava Controparte_2 Controparte_3
ulteriormente l'intervenuta accettazione dell'opera già riconosciuta, dapprima, nel settembre 2018 e, successivamente, nel novembre 2018.
Pagina 8 di 18 La convenuta concludeva, quindi, per il rigetto di tutte le domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Il G.I. con ordinanza del 30-9-2021, viste le note scritte, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Parte attrice con il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1,
c.p.c. in data 29-10-2021, rinunciava alla richiesta di rimborso, inerente alle spese informatiche sostenute, per la somma di euro 14.023,90 e, dunque, rideterminava la domanda di risarcimento in euro 52.430,55.
Il Giudice, con ordinanza del 15-12-2022, viste le istanze istruttorie articolate dalle parti, ammetteva la prova nei limiti di cui alla detta ordinanza e nominava un ctu esperto in materia informatica.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La società convenuta ha eccepito, in via preliminare, la Controparte_2
prescrizione biennale prevista dall'art. 1667, comma 3, c.c., sostenendo che, tra la data di consegna dell'opera avvenuta in data 21-09-2018 e la notifica dell'atto di citazione del 6-5-2021, sarebbe decorso un termine superiore a due anni, con conseguente improcedibilità della domanda attorea.
Parimenti, la medesima parte ha dedotto la tardività della denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., assumendo che il committente avrebbe formulato mere osservazioni relative a modifiche progettuali, mentre la prima effettiva contestazione formale di vizi e difformità sarebbe intervenuta solo in data 2-7-2020, a mezzo pec, oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta, imposto dalla norma codicistica.
L'eccezione è infondata.
Pagina 9 di 18 Secondo il consolidato orientamento della cassazione: “Nel caso in cui
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli art. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli art. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata eseguita, ma presenti vizi, difformità o difetti.” (Cass. Civ. 3302/2006; ex multis Cass.
Civ. 14239/1999; Cass. Civ. 16830/2018)
Nel caso di specie, dalla lettera di richiesta di risarcimento danni del 2-7-
2020 prodotta da parte attrice e non contestata dalla controparte, nonché dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, emerge che l'istante ha dedotto un inadempimento contrattuale dell'appaltatore, consistente nel mancato completamento dell'opera commissionata, atteso che il sito web realizzato sarebbe stato, a suo dire, privo dei contenuti, delle strutture grafiche e funzionali richieste, oltre che incomplete le componenti relative alla sezione e-commerce.
L'istante ha, dunque, denunciato un inadempimento contrattuale della convenuta, non già un'esecuzione viziata dell'opera, con conseguente applicabilità delle regole generali sull'inadempimento e sull'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.
Ne consegue che, essendo la costituzione in mora dell'appaltatore intervenuta mediante comunicazione pec del 2-7-2020, a circa un anno e mezzo dalla data di asserita ultimazione dell'opera (26-11-2018), e dunque
Pagina 10 di 18 in un arco temporale ampiamente incluso nel termine decennale previsto Contr dalla legge, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
La parte convenuta eccepisce l'infondatezza, nonché l'inammissibilità, della domanda di restituzione delle somme versate dall'attrice a titolo di corrispettivo per la realizzazione del sito web, negando qualsivoglia addebito di responsabilità a suo carico. Essa sostiene, infatti, che la
[...]
avrebbe sempre adempiuto, con la necessaria diligenza CP_2
professionale, a tutte le prestazioni pattuite, provvedendo, peraltro, anche ad ulteriori interventi migliorativi non ricompresi nell'originario incarico.
Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., la stessa ribadisce di aver integralmente portato a compimento l'attività oggetto dell'appalto, realizzando il sito internet della “a regola d'arte” e che lo Parte_1
stesso sarebbe stato accettato dalla committente senza riserve o contestazioni, da ciò derivando l'insussistenza dei presupposti per l'azione risarcitoria. Evidenzia, altresì, come l'attrice non abbia fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l'asserito inadempimento della
Controparte_2
L'assunto di parte convenuta è condivisibile.
L'attrice assume di aver tempestivamente contestato l'opera eseguita, lamentando la mancata realizzazione di ulteriori implementazioni e modifiche, ritenute indispensabili per il corretto funzionamento del sito.
Tuttavia, le prove documentali versate in atti dalla stessa non appaiono Contr idonee a supportare la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della
Dalla relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, ing , Persona_3
Pagina 11 di 18 emerge, infatti, l'impossibilità di accertare la reale sussistenza dei malfunzionamenti dedotti, atteso che la documentazione prodotta è del tutto insufficiente a ricostruire lo stato del sito al momento delle contestazioni.
Il CTU evidenzia come sarebbe stato necessario acquisire copia integrale del database e del codice sorgente dal server o dai relativi backup, trattandosi dell'unico metodo idoneo a verificare l'origine degli eventuali errori e le operazioni necessarie alla loro rimozione. La distruzione o perdita del sito www.viscardisrl.eu e l'assenza di adeguate evidenze digitali impediscono qualsiasi verifica tecnica utile ai fini istruttori.
Inoltre, a detta del perito, il sito risultava, al momento della consegna delle credenziali, interamente autogestito dalla circostanza che Parte_1
impedisce di stabilire se le difformità riscontrate siano dipese da un originario inadempimento della ovvero da interventi Controparte_2
successivi della stessa committente o da un uso improprio della piattaforma.
Quanto alle ulteriori modifiche richieste in materia di organizzazione dell'e-commerce, il CTU ha accertato che il file contenente tali istruzioni risulta creato in data 22-02-2019, e dunque successivamente al completamento dei lavori, avvenuto nel periodo luglio-novembre 2018, escludendo così che tali interventi rientrassero nell'incarico originario.
La suddetta consulenza tecnica d'ufficio appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltrechè tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal ctu nell'espletamento dell'incarico.
Questo giudicante ritiene, dunque, di condividere e di fare proprie le risultanze della ctu. Pagina 12 di 18 Va, inoltre, osservato che neppure dalla istruttoria testimoniale espletata sono emersi elementi sufficienti, idonei a comprovare gli assunti di parte attrice.
All'udienza del 16-5-2024 veniva escusso il teste , che Persona_2
alla domanda sul capo 4 della memoria istruttoria di parte convenuta, “Vero
è che le implementazioni e modifiche previste nell' ordine n. 1/2018 del
29.01.2018 venivano portate a termine come risulta dalla e-mail inviata dal dott. alla in data 6.11.2018 che si Persona_2 Parte_1
mostra al teste ?” ha risposto: “All'epoca dei fatti (anni 2018-2019) io avevo un rapporto di collaborazione esterna, ossia da libero professionista con la In ordine alla domanda che mi ponete, posso Controparte_2
rispondere che le modifiche e implementazioni di cui all'ordine n-1/2018 furono portate a termine;
la mia prassi è di replicare quanto inviatomi e indicare come “Fatto” oppure eventuali considerazioni vicino a ciascuna voce”
Mentre alla domanda
“Vero è che il sito web, successivamente alla pubblicazione del 21.09.2018, funzionava regolarmente ?” ha risposto: “Si. Io mi recai anche sul posto, presso la sede di a spiegare, dopo avere mostrato il corretto Pt_1
funzionamento dell'e commerce, la gestione dei prodotti e l'evasione degli ordini. Lo spiegai ad una collaboratrice del Non ricordo il nome Pt_1
della collaboratrice”
Il teste ha, dunque, confermato che i lavori furono portati a termine Contr dalla Si ricava da tale deposizione testimoniale il corretto adempimento di quanto commissionato all'appaltatrice, incluso il punto riferito alla formazione del personale.
Pagina 13 di 18 All'udienza del 14-11-2024 veniva escussa la teste , Testimone_1
all'epoca dei fatti collaboratrice occasionale della che alla CP_4
domanda sul capo 4, come indicato in precedenza, ha risposto “Ho svolto prestazioni occasionali in favore della Non ricordo con Parte_1
precisione il periodo trattandosi di periodi diversi in cui ho collaborato con la Ricordo che i lavori commissionati con l'ordine n. 1 del Pt_1
2018 di cui mi avete dato lettura furono iniziati e non furono completati.
Per quanto riguarda l'email del Dott. che mi mostrate, Persona_2
posso dire che quello che lui ha scritto essere stato fatto nella suddetta email fu effettivamente svolto, ma vi erano ulteriori lavori da effettuare, oltre a quelli indicati nella email, che invece non furono svolti.”.
Le deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria confermano l'avvenuta esecuzione delle implementazioni contrattualmente previste. In particolare, il teste ha dichiarato che le modifiche previste Per_2
nell'ordine n. 1/2018 furono completate e che il sito risultava funzionante al momento della consegna, circostanza da lui stesso illustrata presso la sede della committente. La teste ha confermato l'esecuzione delle Tes_1
attività documentate, pur sostenendo che ulteriori interventi non sarebbero stati realizzati. Tuttavia, non vi è prova alcuna che tali modifiche ulteriori
- solo genericamente indicate dalla teste - fossero riconducibili al contratto originario.
La deposizione della teste appare del tutto generica, laddove la Tes_1
stessa riferisce che la e-mail del Dottor ad essa mostrata faceva Per_2
riferimento ad un primo elenco di lavori da eseguirsi, trasmesso dalla e che successivamente la rivolse al Dott. altre Pt_1 Pt_1 Per_2
richieste di modifiche che non furono eseguite. Da tali dichiarazioni non si
Pagina 14 di 18 evince, affatto, quali furono le ulteriori richieste di modifiche, a cui ha fatto accenno la teste.
La stessa ha menzionato ulteriori lavori da effettuare senza fornirne specificazione alcuna.
Di talché dall'istruttoria svolta emerge provata la realizzazione del sito da parte della non risultando possibile accertare che eventuali Controparte_2
malfunzionamenti avessero un rilievo tecnico tale da rendere il sito inutilizzabile, né che le difformità lamentate fossero imputabili all'appaltatrice. Le prove addotte da parte attrice – costituite essenzialmente da screenshot – sono inidonee a comprovare quanto assunto dalla stessa, essendo prive di riferibilità certa al periodo rilevante e, comunque, non dimostrative di difetti strutturali del sito (v, sul punto, relazione del ctu).
Non essendo comprovati né l'inadempimento della convenuta, né il nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato, vanno rigettate la domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno, avanzate dall'istante.
Appare, inoltre, opportuno rilevare che la società deduce la Parte_1
sussistenza di un danno da perdita di chance in relazione alle vendite potenziali, che la stessa avrebbe potuto realizzare mediante l'utilizzo della piattaforma di e-commerce. In particolare, l'attrice quantifica tale pregiudizio sulla base dei ricavi conseguiti negli anni 2019 e 2020, come risultanti dai bilanci depositati presso la competente Camera di
Commercio.
La domanda della è infondata. Parte_1
Pagina 15 di 18 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
“La perdita di chance si configura come un danno risarcibile quando si manifesta un'incertezza insuperabile circa il verificarsi di un evento futuro
e migliorativo, il cui mancato avverarsi è diretta conseguenza di una condotta illecita o colpevole. Tale incertezza deve essere valutata alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura esistenti al momento del fatto dannoso, rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato. Il risarcimento della chance non si fonda su una probabilità statistica, ma sull'impossibilità di stabilire con certezza una relazione causale tra la condotta e l'evento. Pertanto, la chance non si identifica con la mera probabilità di un evento, ma con la perdita di una possibilità seria
e apprezzabile di ottenere un vantaggio o di evitare un danno, la cui esistenza e consistenza devono essere oggetto di specifica valutazione giudiziale.” (Cass. Civ. 25480/2025; ex multis Cass. Civ. 6278/2025; Cass.
Civ., n. 28993/2019;)
Nel caso di specie, parte attrice non fornisce alcun elemento concreto idoneo a dimostrare che l'attivazione e l'utilizzo della piattaforma di e- commerce avrebbero determinato un incremento significativo degli utili aziendali. Le deduzioni attoree si risolvono, infatti, in mere proiezioni ipotetiche e assertive, prive di supporto tecnico-economico e non suffragate da alcuna analisi di mercato, studio di fattibilità, piano di marketing o business plan. Tali elementi, se presenti, avrebbero consentito di valutare l'incidenza dello strumento digitale sull'andamento economico della società e la loro totale assenza conferma il carattere di mera congettura della pretesa.
Inoltre, il criterio di quantificazione del danno adottato dall'attrice, fondato sui ricavi risultanti dai bilanci degli esercizi 2019 e 2020, non consente in Pagina 16 di 18 alcun modo di stabilire un nesso logico-causale tra l'andamento dell'attività, quale risultante dai bilanci, e un presunto incremento futuro derivante dall'utilizzazione della piattaforma di commercio elettronico.
Ne deriva, pertanto, l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta.
Infine, va respinta la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art.96 cpc, avanzata dalla convenuta, posto che sulla base degli atti, non si ravvisa né mala fede, né colpa grave, nel comportamento processuale dell'attrice, né appare pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa dalla stessa con l'atto di citazione.
La novità assoluta delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura del 50%, ponendosi la restante metà a carico dell'attrice soccombente, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv.Cantelmo Paolo.
Le spese di ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, vanno sopportate in via definitiva dall'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dalla Parte_1
2. Respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art.96 cpc, formulata dalla convenuta;
3. dispone che le spese di ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, siano sopportate in via definitiva dalla
Parte_1
4. compensa per la metà le spese di lite tra le parti;
condanna la al pagamento in favore della convenuta della Parte_1
Pagina 17 di 18 restante metà delle spese, pari ad euro 7051,50, per compensi, spese che si liquidano per intero in euro 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv.Cantelmo
Paolo.
Napoli, 28-10-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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