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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 29/08/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00807/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/08/2025
N. 01494 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00807/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 807 del 2025, proposto da
CA OM, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Internicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza numero 180/2024, emessa in data 13 marzo
2024, dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 00807/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria, esclusa dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.
107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Venezia al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo, con riferimento agli anni scolastici in cui ha prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero).
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il giudice ordinario ha “dichiara[to] il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici [2020/2021 e 2021/2022] e [ha] condanna[to] il Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno nella misura di € 1.000,00 oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo”.
3. In data 14 marzo 2024, l'interessata ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio della Carta elettronica del docente, l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde ottenere la condanna del Ministero all'erogazione dell'“l'importo nella misura di € 1.000,00 (euro mille/00), quale risarcimento ex art.
1218 c.c. per non aver ricevuto il contributo alla formazione della ricorrente, riferito all'anno scolastico 2020-21 e 2021-22, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. N. 00807/2025 REG.RIC.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
La ricorrente ha finanche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento e la fissazione della somma di denaro dovuta dal
Ministero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma
4, lett. e), cod. proc. amm.
5. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 16 luglio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. del 7 maggio 2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n.
669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui lo ha condannato al riconoscimento del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato N. 00807/2025 REG.RIC.
all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di erogare, a favore della parte ricorrente, il beneficio in esame per la somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione innanzitutto dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§7.3).
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che
“l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento N. 00807/2025 REG.RIC.
alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Consiglio di Stato,
Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
Ciò trova altresì conferma in considerazione del fatto che l'esecuzione delle sentenze di condanna all'attivazione della Carta elettronica del docente comporta l'instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, quali gli
Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (non ricomprese nell'oggetto del presente giudizio) e le società SO.GE.I. e CONSAP di cui il Ministero si avvale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 per la predisposizione della suddetta Carta in forma di applicazione web.
Inoltre, è ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell'adempimento della sentenza di condanna sia riconducibile, innanzitutto, alla mole eccezionale di contenzioso seriale dinanzi al giudice ordinario concernente il rilascio della Carta in esame.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 339,00 (trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato N. 00807/2025 REG.RIC.
eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 339,00 (trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Ramon Leonardo Pasanisi N. 00807/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 29/08/2025
N. 01494 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00807/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 807 del 2025, proposto da
CA OM, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Internicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza numero 180/2024, emessa in data 13 marzo
2024, dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 00807/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria, esclusa dall'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.
107, del valore di € 500,00 annui, si è rivolta al Tribunale di Venezia al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo, con riferimento agli anni scolastici in cui ha prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero).
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il giudice ordinario ha “dichiara[to] il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici [2020/2021 e 2021/2022] e [ha] condanna[to] il Ministero dell'Istruzione al risarcimento del danno nella misura di € 1.000,00 oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo”.
3. In data 14 marzo 2024, l'interessata ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il rilascio della Carta elettronica del docente, l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde ottenere la condanna del Ministero all'erogazione dell'“l'importo nella misura di € 1.000,00 (euro mille/00), quale risarcimento ex art.
1218 c.c. per non aver ricevuto il contributo alla formazione della ricorrente, riferito all'anno scolastico 2020-21 e 2021-22, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. N. 00807/2025 REG.RIC.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
La ricorrente ha finanche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento e la fissazione della somma di denaro dovuta dal
Ministero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma
4, lett. e), cod. proc. amm.
5. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 16 luglio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. del 7 maggio 2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n.
669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui lo ha condannato al riconoscimento del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza del contributo destinato N. 00807/2025 REG.RIC.
all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di erogare, a favore della parte ricorrente, il beneficio in esame per la somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione innanzitutto dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§7.3).
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che
“l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento N. 00807/2025 REG.RIC.
alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Consiglio di Stato,
Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr.
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III,
23 agosto 2018, n. 9022).
Ciò trova altresì conferma in considerazione del fatto che l'esecuzione delle sentenze di condanna all'attivazione della Carta elettronica del docente comporta l'instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, quali gli
Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (non ricomprese nell'oggetto del presente giudizio) e le società SO.GE.I. e CONSAP di cui il Ministero si avvale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 per la predisposizione della suddetta Carta in forma di applicazione web.
Inoltre, è ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell'adempimento della sentenza di condanna sia riconducibile, innanzitutto, alla mole eccezionale di contenzioso seriale dinanzi al giudice ordinario concernente il rilascio della Carta in esame.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 339,00 (trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato N. 00807/2025 REG.RIC.
eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 339,00 (trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Ramon Leonardo Pasanisi N. 00807/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO