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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 481/2025 promossa da:
nato a [...], il [...], Parte_1
e
, nata a [...], il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Francesca Massimino che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in Saluzzo (CN) il 03.08.1997, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 36, parte II, Serie A, dell'anno 1997; pagina 1 di 3 che dal matrimonio sono nati i figli a Pinerolo (TO) il 20/10/2003, oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, e , a Pinerolo (TO) il 29/08/2006, maggiorenne, ma non Per_2
economicamente indipendente;
che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo in data 16.06.2009 innanzi al Presidente del
Tribunale di Saluzzo e che la separazione è stata omologata con decreto del 01.07.2009; che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per il figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
03.08.1997 in Saluzzo (CN) da nato a [...], il [...] e Parte_1
nata a [...], il [...],, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Saluzzo (CN) al N. 36, parte II Serie A, anno 1997, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 1) i coniugi confermano, integralmente, per quanto di ragione, le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata dal Tribunale di Saluzzo con decreto in data 01/07/2009;
2) l'obbligo di mantenimento del figlio resterà sospeso fino a quando lo stesso svolgerà Persona_3
l'apprendistato e si considererà revocato/cessato a fronte della trasformazione del suddetto rapporto o di nuova assunzione a tempo indeterminato. In caso di perdita/interruzione non volontaria dell'attuale rapporto lavorativo e fino alla piena indipendenza, qualora non intervengano ammortizzatori sociali, il marito verserà entro il 20 di ogni mese a titolo di mantenimento la cifra di € 320 Parte_1
(trecentoventi/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, ed in ogni caso non oltre il compimento dei 26 anni di età del figlio e sempre che permanga la convivenza del medesimo Per_1
con la madre.
3) il marito verserà entro il 20 del mese Euro 480,00 (quattrocentottanta/00) mensili Parte_1
alla moglie a titolo di mantenimento del figlio , fino a quando quest'ultimo non sia Persona_4
economicamente indipendente;
4) in merito alle spese straordinarie si intende richiamato il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016 e successive modifiche, e saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore sempre che le medesime siano previamente concordate;
in caso contrario la spesa verrà sostenuta interamente da chi l'ha determinata senza rimborso alcuno.
5) spese ed onorari della presente procedura saranno integralmente sostenute dal marito, Pt_1
.
[...]
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saluzzo (CN) di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 481/2025 promossa da:
nato a [...], il [...], Parte_1
e
, nata a [...], il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Francesca Massimino che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in Saluzzo (CN) il 03.08.1997, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 36, parte II, Serie A, dell'anno 1997; pagina 1 di 3 che dal matrimonio sono nati i figli a Pinerolo (TO) il 20/10/2003, oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, e , a Pinerolo (TO) il 29/08/2006, maggiorenne, ma non Per_2
economicamente indipendente;
che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo in data 16.06.2009 innanzi al Presidente del
Tribunale di Saluzzo e che la separazione è stata omologata con decreto del 01.07.2009; che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto i presupposti di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza si tenesse mediante lo scambio di note scritte;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per il figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
03.08.1997 in Saluzzo (CN) da nato a [...], il [...] e Parte_1
nata a [...], il [...],, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Saluzzo (CN) al N. 36, parte II Serie A, anno 1997, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 1) i coniugi confermano, integralmente, per quanto di ragione, le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata dal Tribunale di Saluzzo con decreto in data 01/07/2009;
2) l'obbligo di mantenimento del figlio resterà sospeso fino a quando lo stesso svolgerà Persona_3
l'apprendistato e si considererà revocato/cessato a fronte della trasformazione del suddetto rapporto o di nuova assunzione a tempo indeterminato. In caso di perdita/interruzione non volontaria dell'attuale rapporto lavorativo e fino alla piena indipendenza, qualora non intervengano ammortizzatori sociali, il marito verserà entro il 20 di ogni mese a titolo di mantenimento la cifra di € 320 Parte_1
(trecentoventi/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, ed in ogni caso non oltre il compimento dei 26 anni di età del figlio e sempre che permanga la convivenza del medesimo Per_1
con la madre.
3) il marito verserà entro il 20 del mese Euro 480,00 (quattrocentottanta/00) mensili Parte_1
alla moglie a titolo di mantenimento del figlio , fino a quando quest'ultimo non sia Persona_4
economicamente indipendente;
4) in merito alle spese straordinarie si intende richiamato il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016 e successive modifiche, e saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore sempre che le medesime siano previamente concordate;
in caso contrario la spesa verrà sostenuta interamente da chi l'ha determinata senza rimborso alcuno.
5) spese ed onorari della presente procedura saranno integralmente sostenute dal marito, Pt_1
.
[...]
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saluzzo (CN) di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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