Articolo 18 della Legge 16 luglio 1962, n. 922
Articolo 17Articolo 19
Versione
27 luglio 1962
Art. 18.
Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 43 , 44 , 45 , 46 e 47 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.
Entrata in vigore il 27 luglio 1962