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Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07252/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02237 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07252/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7252 del 2024, proposto da
Società Fratelli Piedimonte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Quarta) n. 1201/2024 N. 07252/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. RI RI
IN e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Pizza su delega dichiarata dell'avvocato Antonio Andreottola;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la disposizione dirigenziale n.357 del 24 marzo 2005, il Comune di Napoli ordinava al sig. IL MA, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società "Fratelli Piedimonte s.r.l.", responsabile dei lavori, nonché proprietaria del cespite, la demolizione, nel termine di 90 (novanta) giorni delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire in Napoli, vico Campanile al
Consiglio n. 27 e consistenti in: due piani in sopraelevazione di circa mq 55,00 per livello, con scala di collegamento costituita da due rampanti chiusa con struttura in ferro e vetro, di altezza complessiva circa m. 6,00.
Per i due piani in sopraelevazione erano state presentate due richieste di condono edilizio ex l.326/03, la n. 1474/04 (relativa, tra l'altro, ad un appartamento realizzato in sopraelevazione al sesto piano) e la n. 7136/05 (relativa all'appartamento del settimo piano).
Per la pratica n. 1474/04 (sesto piano) era stato rilasciato il provvedimento n. 20783 del 3 novembre 2009, di concessione in sanatoria; la domanda di condono di cui alla pratica 7136/05 (settimo piano) era stata invece rigettata. N. 07252/2024 REG.RIC.
In conseguenza di ciò, con la disposizione dirigenziale n. 516 del 18 novembre 2009, veniva reso il diniego al rilascio di permesso di costruire a sanatoria delle opere, eseguite al settimo e ultimo piano, e contestualmente ne veniva ordinata la demolizione.
Il provvedimento era impugnato davanti al Tar Campania che lo respingeva con sentenza n. 91/2019 confermata, in appello, con sentenza del Consiglio di Stato n.
5754/2023.
Accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione, il Comune ha proceduto alla acquisizione delle opere abusive ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico Edilizia con decreto del Dirigente del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio n. 384/A del
02.12.2020, che dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del cespite in proprietà della ricorrente.
Impugnato il provvedimento, con la sentenza appellata il Tar Campania dichiarava il ricorso inammissibile sul rilievo che la ricorrente si era limitata a riprodurre, in questa sede, i motivi di appello già proposti avverso la sentenza di questo Tribunale n.
91/2019, senza addurre alcun autonomo motivo di censura avverso il provvedimento impugnato malgrado il fatto che tale provvedimento costituisca, rispetto alla determina n. 516/2009, un atto autonomo e suscettibile di essere impugnato per vizi propri.
Appellata ritualmente la sentenza resiste il Comune di Napoli.
All'udienza del 17 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello l'appellante deduce error in procedendo et in iudicando. violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione – violazione dell'art.2
c.p.a. sul giusto processo –ammissibilità del ricorso di primo grado – deficit istruttorio. N. 07252/2024 REG.RIC.
Evidenzia che la statuizione di inammissibilità è illegittima in quanto formulata in palese violazione dei principi di diritto enunciati dal Consiglio di Stato.
Lamenta che il Giudice di prime cure erroneamente aveva dichiarato inammissibile la impugnazione in quanto la appellante si sarebbe “limitata a produrre i motivi di appello già̀ proposti … senza addurre alcun autonomo motivo di censura”.
Secondo la sentenza impugnata, quindi, la impugnazione dell'atto di acquisizione al patrimonio sarebbe ammissibile unicamente laddove vi fossero delle censure riferite esclusivamente al provvedimento acquisitivo essendo invece legittima la impugnazione autonoma dell'atto acquisitivo sia per vizi propri che per vizi derivati dall'ordine di demolizione.
La censura non è fondata.
È pacifico che l'odierno appellante abbia già impugnato il diniego di condono (D.D.
516/2009) e l'ordine di demolizione, soccombendo in primo e secondo grado. La sentenza n. 5754/2023 del Consiglio di Stato ha accertato con autorità di giudicato che le opere non erano ultimate al 31 marzo 2003 e che la procedura era corretta.
L'ordinanza di demolizione costituisce l'atto presupposto del provvedimento di acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, di talché
l'inoppugnabilità del primo provvedimento rende inammissibili per difetto di interesse le doglianze dirette avverso la successiva determina con cui si accerti l'inottemperanza all'ordine di demolizione e l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e dell'area pertinenziale, laddove esse non siano dirette a contestare vizi propri di tale ulteriore atto, bensì a dedurre profili che attengono propriamente alla pregressa ingiunzione demolitoria: rispetto ad essi, infatti, la determina di acquisizione non presenta alcuna lesività autonoma, essendosi la lesione già prodotta ad opera di un ordine di demolizione che ha oramai consolidato i propri effetti (Cons. Stato, Sez. VI,
30 ottobre 2024, n. 8633; Cons. Stato, Sez. II, 2 luglio 2024, n. 5872). N. 07252/2024 REG.RIC.
Come già evidenziato, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5754/2023, ha sancito con autorità di giudicato che le opere al settimo piano non erano ultimate al 31 marzo
2003, né secondo il criterio "strutturale" (mancanza di infissi, pavimenti e tamponature) né secondo quello "funzionale" (inutilizzabilità per uso abitativo) e che non sussisteva alcuna violazione delle garanzie partecipative ex art. 10-bis L.
241/1990, in quanto il Comune aveva regolarmente notificato i motivi ostativi e la parte non aveva riscontrato la nota nei termini.
Pertanto, come correttamente statuito nella sentenza, la pretesa di sottoporre nuovamente al vaglio giurisdizionale le medesime questioni viola il principio del ne bis in idem e la stabilità del giudicato esterno.
L'atto di acquisizione, nel sistema sanzionatorio edilizio, costituisce un atto dovuto e vincolato, la cui legittimità discende automaticamente dall'inottemperanza all'ordine di demolizione legittimo. Una volta confermata la legittimità dell'ordine di demolizione con sentenza passata in giudicato, non residuano margini per contestare l'acquisizione se non per vizi propri della stessa, che nel caso di specie sono totalmente assenti
Sono conseguentemente inammissibili tutte le domande riproposte.
L'appello va, pertanto respinto e le spese processuali liquidate come da dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidandole in €4000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 07252/2024 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
CO Morgantini, Consigliere
RI RI IN, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI RI IN CO LI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02237 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07252/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7252 del 2024, proposto da
Società Fratelli Piedimonte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Quarta) n. 1201/2024 N. 07252/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. RI RI
IN e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Pizza su delega dichiarata dell'avvocato Antonio Andreottola;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la disposizione dirigenziale n.357 del 24 marzo 2005, il Comune di Napoli ordinava al sig. IL MA, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società "Fratelli Piedimonte s.r.l.", responsabile dei lavori, nonché proprietaria del cespite, la demolizione, nel termine di 90 (novanta) giorni delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire in Napoli, vico Campanile al
Consiglio n. 27 e consistenti in: due piani in sopraelevazione di circa mq 55,00 per livello, con scala di collegamento costituita da due rampanti chiusa con struttura in ferro e vetro, di altezza complessiva circa m. 6,00.
Per i due piani in sopraelevazione erano state presentate due richieste di condono edilizio ex l.326/03, la n. 1474/04 (relativa, tra l'altro, ad un appartamento realizzato in sopraelevazione al sesto piano) e la n. 7136/05 (relativa all'appartamento del settimo piano).
Per la pratica n. 1474/04 (sesto piano) era stato rilasciato il provvedimento n. 20783 del 3 novembre 2009, di concessione in sanatoria; la domanda di condono di cui alla pratica 7136/05 (settimo piano) era stata invece rigettata. N. 07252/2024 REG.RIC.
In conseguenza di ciò, con la disposizione dirigenziale n. 516 del 18 novembre 2009, veniva reso il diniego al rilascio di permesso di costruire a sanatoria delle opere, eseguite al settimo e ultimo piano, e contestualmente ne veniva ordinata la demolizione.
Il provvedimento era impugnato davanti al Tar Campania che lo respingeva con sentenza n. 91/2019 confermata, in appello, con sentenza del Consiglio di Stato n.
5754/2023.
Accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione, il Comune ha proceduto alla acquisizione delle opere abusive ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico Edilizia con decreto del Dirigente del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio n. 384/A del
02.12.2020, che dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del cespite in proprietà della ricorrente.
Impugnato il provvedimento, con la sentenza appellata il Tar Campania dichiarava il ricorso inammissibile sul rilievo che la ricorrente si era limitata a riprodurre, in questa sede, i motivi di appello già proposti avverso la sentenza di questo Tribunale n.
91/2019, senza addurre alcun autonomo motivo di censura avverso il provvedimento impugnato malgrado il fatto che tale provvedimento costituisca, rispetto alla determina n. 516/2009, un atto autonomo e suscettibile di essere impugnato per vizi propri.
Appellata ritualmente la sentenza resiste il Comune di Napoli.
All'udienza del 17 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello l'appellante deduce error in procedendo et in iudicando. violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione – violazione dell'art.2
c.p.a. sul giusto processo –ammissibilità del ricorso di primo grado – deficit istruttorio. N. 07252/2024 REG.RIC.
Evidenzia che la statuizione di inammissibilità è illegittima in quanto formulata in palese violazione dei principi di diritto enunciati dal Consiglio di Stato.
Lamenta che il Giudice di prime cure erroneamente aveva dichiarato inammissibile la impugnazione in quanto la appellante si sarebbe “limitata a produrre i motivi di appello già̀ proposti … senza addurre alcun autonomo motivo di censura”.
Secondo la sentenza impugnata, quindi, la impugnazione dell'atto di acquisizione al patrimonio sarebbe ammissibile unicamente laddove vi fossero delle censure riferite esclusivamente al provvedimento acquisitivo essendo invece legittima la impugnazione autonoma dell'atto acquisitivo sia per vizi propri che per vizi derivati dall'ordine di demolizione.
La censura non è fondata.
È pacifico che l'odierno appellante abbia già impugnato il diniego di condono (D.D.
516/2009) e l'ordine di demolizione, soccombendo in primo e secondo grado. La sentenza n. 5754/2023 del Consiglio di Stato ha accertato con autorità di giudicato che le opere non erano ultimate al 31 marzo 2003 e che la procedura era corretta.
L'ordinanza di demolizione costituisce l'atto presupposto del provvedimento di acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, di talché
l'inoppugnabilità del primo provvedimento rende inammissibili per difetto di interesse le doglianze dirette avverso la successiva determina con cui si accerti l'inottemperanza all'ordine di demolizione e l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e dell'area pertinenziale, laddove esse non siano dirette a contestare vizi propri di tale ulteriore atto, bensì a dedurre profili che attengono propriamente alla pregressa ingiunzione demolitoria: rispetto ad essi, infatti, la determina di acquisizione non presenta alcuna lesività autonoma, essendosi la lesione già prodotta ad opera di un ordine di demolizione che ha oramai consolidato i propri effetti (Cons. Stato, Sez. VI,
30 ottobre 2024, n. 8633; Cons. Stato, Sez. II, 2 luglio 2024, n. 5872). N. 07252/2024 REG.RIC.
Come già evidenziato, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5754/2023, ha sancito con autorità di giudicato che le opere al settimo piano non erano ultimate al 31 marzo
2003, né secondo il criterio "strutturale" (mancanza di infissi, pavimenti e tamponature) né secondo quello "funzionale" (inutilizzabilità per uso abitativo) e che non sussisteva alcuna violazione delle garanzie partecipative ex art. 10-bis L.
241/1990, in quanto il Comune aveva regolarmente notificato i motivi ostativi e la parte non aveva riscontrato la nota nei termini.
Pertanto, come correttamente statuito nella sentenza, la pretesa di sottoporre nuovamente al vaglio giurisdizionale le medesime questioni viola il principio del ne bis in idem e la stabilità del giudicato esterno.
L'atto di acquisizione, nel sistema sanzionatorio edilizio, costituisce un atto dovuto e vincolato, la cui legittimità discende automaticamente dall'inottemperanza all'ordine di demolizione legittimo. Una volta confermata la legittimità dell'ordine di demolizione con sentenza passata in giudicato, non residuano margini per contestare l'acquisizione se non per vizi propri della stessa, che nel caso di specie sono totalmente assenti
Sono conseguentemente inammissibili tutte le domande riproposte.
L'appello va, pertanto respinto e le spese processuali liquidate come da dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidandole in €4000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 07252/2024 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
CO Morgantini, Consigliere
RI RI IN, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI RI IN CO LI
IL SEGRETARIO