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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/11/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa AN ER, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1003/2021 R.G.
Avente ad oggetto: DIVISIONE DI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE
Promossa da
Parte 1 e Parte 2
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Bufano
Attori
Nei confronti di
Controparte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Maggiani
Convenuta
Conclusioni
Per parte attrice:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo ricostruito fittiziamente, mediante collazione, l'asse ereditario costituito dai beni relitti da CP 2 e da quelli fatti oggetto di antecedenti atti unilaterali di disposizione in favore dei chiamati all'eredità – accertata l'eventuale simulazione per interposizione soggettiva della donazione apparentemente avvenuta anche in favore del coniuge della convenuta oppure in alternativa - individuata ed accertata la sussistenza di due donazioni a catena, quella di
CP 2 in favore di Controparte 3 avente ad oggetto la somma di euro 50.000,00
(cinquantamila) e quella da quest'ultima al marito avente ad oggetto la metà di quella somma o, in subordine, la quota pari ad ½ dell'immobile acquistato DICHIARARE che la divisione ereditaria promossa dagli scriventi e per la quale qui nuovamente si conclude sia disposta dopo aver preceduto al suddetto accertamento della simulazione per interposizione soggettiva descritta in premessa o dall'accertamento della sussistenza di due diverse donazioni come sopra detto.
Si chiede di nuovo tuttavia PRELIMINARMENTE che la causa sia posta nuovamente in istruttoria allo scopo di accertare che:
il valore complessivo dell'immobile abitativo attuale residenza degli attori Parte 3 e
è pari ad euro 1000/metro quadro (come del resto lo aveva stimato lo stesso Parte 2
CTU Per 1 in sede di mediazione) tanto più in considerazione della presenza accertata dal CTU - di una tubazione di adduzione di acqua generale della zona che transita sotto suddetto immobile e che, come il CTU ha rilevato, si è di recente rotta con conseguenti allagamento e danni nonché per accertare l'incidenza delle illiceità urbanistiche dei fabbricati pertinenziali a detto immobile e delle violazioni delle distanze legali fra fronti finestrati.
Rilievi dei quali il CTU non ha tenuto conto al fine di determinare il valore del compendio abitato dagli attori.
- le spese sostenute dalla convenuta Controparte_3 sull'immobile da essa acquistato - stimate dal CTU sulla sola base delle relative fatture - siano effettivamente state sostenute ed abbiano effettivamente comportato una rilevante conservazione del valore della quota immobiliare o migliorie della stessa non di carattere e finalità meramente voluttuarie, soggettivamente riconducibili al mero arbitrio della convenuta e come tali da non computarsi.
Si chiede ancora, in via subordinata e preliminare, che il Tribunale - ove non ritenga di disporre una remissione in istruttoria o il supplemento peritale richiesti decida (quale peritus peritorum)
-
attribuendo rilievo alle eccezioni formulate e poste a base della richiesta di rimessione della causa in istruttoria, attingendo a quanto ritenuto e motivato dal CTP di parte attrice nelle proprie osservazioni alla CTU e dallo stesso CTU in occasione del suo originario incarico peritale dinanzi al mediatore;
riferendosi - in tal caso - a criteri valutativi di tipo equitativo.
Con vittoria di spese tutte e competenze di causa”.
Per parte convenuta:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, nella persona del Giudice monocratico adito, in via preliminare,
• dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. e, per gli effetti, concedere a parte attrice un termine per integrare la domanda;
• dichiarare l'inammissibile, ovvero prescritta, la nuova domanda di accertamento di simulazione per interposizione in quanto proposta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; nel merito respingere la domanda di collazione come proposta da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Gli attori notificavano atto di citazione nei confronti della convenuta al fine di procedere alla divisione del patrimonio morendo dismesso dal SI. Persona 2 previa ricostruzione fittizia mediante collazione, dei beni caduti in successione;
affermavano infatti che la convenuta avesse ricevuto dal de cuius la donazione del denaro per l'acquisto della propria abitazione, per parte dei lavori di ristrutturazione e per l'acquisto degli arredi della cucina. Si costituiva la convenuta non negando di avere proceduto all'acquisto dell'abitazione grazie alla donazione indiretta della somma di € 50.000,00 versata dal de cuius direttamente al venditore, affermava tuttavia che il prezzo complessivo per l'acquisto dell'immobile fosse pari ad € 103.000,00 e che -pertanto- la donazione ricevuta avesse riguardato solo la metà dell'immobile, che il conto corrente dal quale erano stati tratti gli assegni per il versamento del prezzo fosse cointestato ai genitori e che l'immobile acquistato fosse in comproprietà con il proprio coniuge, deduceva inoltre di avere sostenuto spese straordinarie e per migliorie del medesimo, negava la sussistenza di ulteriori donazioni in suo favore.
La causa è stata istruita mediante CTU affidata al tecnico già incaricato dalle parti nel procedimento di mediazione obbligatoria introdotto nelle more dello svolgimento del presente giudizio, che non ha condotto all'auspicata conciliazione della lite.
Le seguenti circostanze sono risultate pacifiche e/o documentate: Parte 1 e Controparte_1 erano figli di Persona_2 e Parte 2 ne era la moglie, pertanto, essendosi aperta la successione ab intestato, gli stessi risultano eredi per la quota di 1/3 ciascuno del patrimonio del de cuius. I beni facenti parte della massa ereditaria alla data di apertura della successione erano i seguenti:
-fabbricato ad uso civile abitazione sito in via Bradia n.9.
Il CTU nominato in sede di mediazione, il cui elaborato era dichiarato producibile nel presente giudizio per accordo tra le parti e che viene qui integralmente condiviso e richiamato, indicava nella somma di € 142.750,00 il valore – alla data di apertura della successione - di tale immobile;
-la quota di un mezzo del denaro depositato sul CC N. 43665133 presso la Banca Credit Agricole Agenzia 204, Sede di Sarzana (SP) e cointestato ai coniugi Persona 2 e [...] Parte 2 , pari ad € 19.471,17;
-un' autovettura Fiat ND targata CK934PW stimata dal CTU in € 2500,00;
-un ciclomotore Ape 50 Piaggio targato X44YFF stimato dal CTU in € 1500,00. Il valore del patrimonio relitto alla data dell'apertura della successione era pertanto pari a complessivi € 166.221,17.
Al fine della ricostruzione del patrimonio mediante collazione è indispensabile tenere conto della donazione pacificamente ricevuta dalla convenuta. E' infatti non contestata e documentata la circostanza del versamento della somma di € 50.000,00 tramite assegni a firma del de cuius, intestati direttamente alla parte venditrice dell'immobile sito in Sarzana, Via del Mulini, 239, acquistato in comproprietà dai coniugi Controparte 1 e CP 4
[...] Detti assegni sono stati tratti dal conto corrente cointestato ai coniugi in regime di comunione legale Persona 3
Dalla documentazione depositata da parte convenuta si evince che il prezzo reale di acquisto dell'immobile stabilito tra le parti ( contratto preliminare di acquisto, doc. 1 parte convenuta ed assegni circolari per € 53.500,00 emessi dall'Istituto di credito mutuatario, nella stessa data dell'acquisto a nome dei coniugi Persona 4 , doc 11 convenuta ), fosse pari ad € 103.291,38, a differenza di quanto poi dichiarato in sede di rogito notarile, ciò a prescindere da ogni considerazione circa il disvalore e la liceità dell'operazione compiuta. Tale circostanza risulta confermata dalla valutazione dell'immobile alla data dell'acquisto (23/9/2003 ), effettuata dal CTU in fase di mediazione ( all. 1 di parte attrice alla terza memoria istruttoria), pari ad € 113.300,00 per l'intero. Deve pertanto ritenersi dimostrato che la somma di € 50.000,00, corrisposta tramite assegni alla parte venditrice, costituisca donazione indiretta della quota del 48,40% del prezzo dell'immobile, acquistato per l'importo complessivo di € 103.000,00. E' pacifico e documentato che il conto corrente da cui sono stati emessi gli assegni da parte del SI.
Persona 2 fosse cointestato con la moglie SI.ra . Poiché i coniugi - come Parte 2 detto ai punti che precedono - avevano optato per il regime di comunione legale dei beni, tutte le somme che avevano contribuito ad alimentare detto conto erano da attribuire ai medesimi in misura paritaria in costanza di matrimonio, fatta salva la prova del reale contributo ad alimentare detto conto a seguito dell'apertura della successione.
Si deve a tale proposito osservare che, a prescindere dalla provenienza effettiva delle somme di cui al conto corrente, l'atto di liberalità che pacificamente è stato compiuto, risulta unicamente attribuibile alla volontà del de cuius e non anche della moglie - oggi attrice - la quale, nel proprio atto introduttivo, come pure nel corso del giudizio, ha sempre affermato che la donazione fosse stata effettuata solo dal SI. Persona 2 , pertanto come tale deve essere considerata, perché solo in capo a quest'ultimo risulta accertata la sussistenza del necessario animus donandi.
Tale circostanza risulta peraltro confermata dalla dichiarazione di Controparte 1 nella quale attestava di avere ricevuto dal padre, la somma di € 50.000,00 per la propria casa di abitazione ( doc. 2 depositato dalla stessa parte attrice ), nonché dall'esito dell'interrogatorio formale della stessa parte convenuta, la quale ha confermato la dichiarazione dalla stessa redatta e sottoscritta,
...su cui mio affermando che le somme provenivano dal conto corrente cointestato ai genitori padre prendeva le decisioni...".
In relazione ai destinatari dell'atto di liberalità, si deve osservare che, nonostante l'immobile acquistato in parte con il denaro versato dal de cuius, sia stato cointestato ad entrambi i coniugi
Persona 4 la donazione risulta essere stata effettuata dal padre alla figlia, in quanto ciò risulta dalla dichiarazione citata agli atti, nella quale Controparte 1 dichiara che la somma per l'acquisto dell'immobile le è stata data dal padre. Tale documento - redatto all'epoca dell'acquisto. risulta formato al preciso scopo di attestare quanto ricevuto dal padre in vita e regolare così i futuri rapporti con il fratello e la madre;
peraltro quanto dalla stessa diversamente dichiarato in fase di interrogatorio, non assume alcun valore probatorio nel presente giudizio, dovendosi osservare che la circostanza che la donazione riguardasse entrambi i coniugi non ha alcun valore confessorio, risultando invece favorevole alla parte.
Si deve ancora osservare che la richiesta di accertamento dell'interposizione fittizia soggettiva svolta da parte attrice solo nella prima memoria istruttoria, oltre ad essere tardiva, non risulta provata.
Si deve comunque ribadire che la donazione indiretta ha riguardato solo una parte dell'immobile, mentre gli importi residui sono stati corrisposti tramite assegni circolari, emessi a seguito dell'accensione di un mutuo ipotecario, potendo al più ritenersi che, a fronte della donazione ricevuta dal padre, la convenuta abbia a sua volta effettuato una donazione a favore del marito, la relativa domanda -tuttavia- risultando formulata solo nella prima memoria istruttoria, risulta del pari tardiva.
L'immobile acquistato dai coniugi Persona 4 è stato stimato dal CTU alla data di apertura della successione, in complessivi € 92.700,00, la quota corrispondente al 48,40% corrisponde pertanto ad € 48.867,00, che dovrà essere conteggiata ai fini della ricostruzione fittizia.
Lo stesso CTU ha indicato in € 28.736,4 le spese sostenute per migliorie ed in € 17.422,45 le spese straordinarie, ex art 748 cc.
Si deve a tale proposito osservare che, in merito alle cd migliorie, le stesse possano essere riconosciute qualora abbiano contribuito ad aumentare il valore dell'immobile, nel caso di specie la CTU come detto ai punti che precedono - ha invece indicato un valore dell'immobile alla data di apertura della successione, inferiore rispetto alla data dell'acquisto, appare dunque evidente che le spese per migliorie apportate, stante il tempo trascorso dalla data dell'acquisto e dalla ristrutturazione effettuata ( 2003 ), non abbiano mantenuto un valore alla data di apertura della successione. Le migliorie devono essere infatti distinte dalle spese straordinarie in quanto queste ultime si riferiscono alla conservazione del bene, mentre le prime determinano un incremento del suo valore ed a tale stregua devono essere conteggiate, a prescindere dalle somme spese per effettuarle.
Alla luce di quanto esposto si devono considerare ex art. 748 cc, unicamente le spese straordinarie documentate pari ad € 17.422,45, dette somme riguardano tuttavia l'intero immobile e devono quindi essere considerate solo per la quota oggetto di donazione indiretta pari al 48,40%, così per € 8432,5, che dovrà essere scomputato dal valore della quota del bene acquistato alla data dell'apertura della successione, così per € 40.434,50 (€ 48.867,00 - € 8.432,5 = € 40.434,5).
Si deve ancora osservare che, a fronte del diniego da parte della convenuta, di avere ricevuto dal padre ulteriori donazioni, la documentazione depositata da parte attrice al fine di comprovare la donazione della somma di € 2900,00 per lavori effettuati nell'immobile acquistato ( doc. 3 parte attrice) e della somma di € 2000,00 per l'acquisto della cucina, non appare idonea allo scopo. Il documento 3 citato contiene un elenco di lavori e materiali con relativi importi, ma non risulta sottoscritto dal de cuius, né -al momento del suo deposito - da parte dell'attrice, a fronte della mancata sottoscrizione e di qualsiasi riferimento alla sua provenienza, è stato esplicitato che fosse stato redatto dal SI. Persona 2 cui pertanto non può con certezza ritenersi riferito. Nessun documento comprovante la dazione del denaro per l'acquisto della cucina risulta essere stato depositato.
Tali donazioni non possono quindi essere riconosciute in assenza di prova. Alla luce di quanto esposto è possibile procedere alla ricostruzione fittizia del patrimonio mediante collazione come segue:
Valore patrimonio relitto: € 166.221,17
Valore patrimonio donato: € 40.434,50 Così per un totale di € 206.655,67
Il valore della quota spettante a ciascun erede è pari ad 1/3 e corrisponde ad € 68.885,22. Il valore del compendio immobiliare relitto alla data della divisione è stato stimato dal CTU, con valutazione del tutto condivisibile e fatta propria da questo giudicante, in € 167.580,00. Al fine della divisione si deve altresì tenere conto che la Fiat ND stimata dal CTU per € 2.500,00 risulta già attribuita a Parte 4 che ne è divenuto proprietario, che il ciclomotore Piaggio "
Ape 50 del valore di € 1.500,00 risulta essere stato venduto, nonché dell'eventuale già avvenuta divisione della quota di ½ del denaro depositato sul CC N. 43665133 Crédit Agricole € 19.471,17. Effettuata dunque la ricostruzione del patrimonio mediante collazione e stabilito il valore dell'unico bene relitto al fine della divisione, occorre osservare che, al fine di procedervi, la causa dovrà essere rimessa in istruttoria perché le parti forniscano chiare indicazioni in merito alle modalità con le quali procedervi ed in particolare ai sensi dell'art. 720 cc.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando
Accerta e dichiara che il valore del patrimonio del SI. Persona 2 a seguito di ricostruzione fittizia mediante collazione ammonta ad € 206.655,17;
accerta e dichiara che il valore della quota di 1/3 spettante a ciascun erede ammonta ad €
68.885,22;
Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
La Spezia, 19/11/2025 Il Giudice
AN ER
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa AN ER, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1003/2021 R.G.
Avente ad oggetto: DIVISIONE DI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE
Promossa da
Parte 1 e Parte 2
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Bufano
Attori
Nei confronti di
Controparte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Maggiani
Convenuta
Conclusioni
Per parte attrice:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo ricostruito fittiziamente, mediante collazione, l'asse ereditario costituito dai beni relitti da CP 2 e da quelli fatti oggetto di antecedenti atti unilaterali di disposizione in favore dei chiamati all'eredità – accertata l'eventuale simulazione per interposizione soggettiva della donazione apparentemente avvenuta anche in favore del coniuge della convenuta oppure in alternativa - individuata ed accertata la sussistenza di due donazioni a catena, quella di
CP 2 in favore di Controparte 3 avente ad oggetto la somma di euro 50.000,00
(cinquantamila) e quella da quest'ultima al marito avente ad oggetto la metà di quella somma o, in subordine, la quota pari ad ½ dell'immobile acquistato DICHIARARE che la divisione ereditaria promossa dagli scriventi e per la quale qui nuovamente si conclude sia disposta dopo aver preceduto al suddetto accertamento della simulazione per interposizione soggettiva descritta in premessa o dall'accertamento della sussistenza di due diverse donazioni come sopra detto.
Si chiede di nuovo tuttavia PRELIMINARMENTE che la causa sia posta nuovamente in istruttoria allo scopo di accertare che:
il valore complessivo dell'immobile abitativo attuale residenza degli attori Parte 3 e
è pari ad euro 1000/metro quadro (come del resto lo aveva stimato lo stesso Parte 2
CTU Per 1 in sede di mediazione) tanto più in considerazione della presenza accertata dal CTU - di una tubazione di adduzione di acqua generale della zona che transita sotto suddetto immobile e che, come il CTU ha rilevato, si è di recente rotta con conseguenti allagamento e danni nonché per accertare l'incidenza delle illiceità urbanistiche dei fabbricati pertinenziali a detto immobile e delle violazioni delle distanze legali fra fronti finestrati.
Rilievi dei quali il CTU non ha tenuto conto al fine di determinare il valore del compendio abitato dagli attori.
- le spese sostenute dalla convenuta Controparte_3 sull'immobile da essa acquistato - stimate dal CTU sulla sola base delle relative fatture - siano effettivamente state sostenute ed abbiano effettivamente comportato una rilevante conservazione del valore della quota immobiliare o migliorie della stessa non di carattere e finalità meramente voluttuarie, soggettivamente riconducibili al mero arbitrio della convenuta e come tali da non computarsi.
Si chiede ancora, in via subordinata e preliminare, che il Tribunale - ove non ritenga di disporre una remissione in istruttoria o il supplemento peritale richiesti decida (quale peritus peritorum)
-
attribuendo rilievo alle eccezioni formulate e poste a base della richiesta di rimessione della causa in istruttoria, attingendo a quanto ritenuto e motivato dal CTP di parte attrice nelle proprie osservazioni alla CTU e dallo stesso CTU in occasione del suo originario incarico peritale dinanzi al mediatore;
riferendosi - in tal caso - a criteri valutativi di tipo equitativo.
Con vittoria di spese tutte e competenze di causa”.
Per parte convenuta:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, nella persona del Giudice monocratico adito, in via preliminare,
• dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. e, per gli effetti, concedere a parte attrice un termine per integrare la domanda;
• dichiarare l'inammissibile, ovvero prescritta, la nuova domanda di accertamento di simulazione per interposizione in quanto proposta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; nel merito respingere la domanda di collazione come proposta da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Gli attori notificavano atto di citazione nei confronti della convenuta al fine di procedere alla divisione del patrimonio morendo dismesso dal SI. Persona 2 previa ricostruzione fittizia mediante collazione, dei beni caduti in successione;
affermavano infatti che la convenuta avesse ricevuto dal de cuius la donazione del denaro per l'acquisto della propria abitazione, per parte dei lavori di ristrutturazione e per l'acquisto degli arredi della cucina. Si costituiva la convenuta non negando di avere proceduto all'acquisto dell'abitazione grazie alla donazione indiretta della somma di € 50.000,00 versata dal de cuius direttamente al venditore, affermava tuttavia che il prezzo complessivo per l'acquisto dell'immobile fosse pari ad € 103.000,00 e che -pertanto- la donazione ricevuta avesse riguardato solo la metà dell'immobile, che il conto corrente dal quale erano stati tratti gli assegni per il versamento del prezzo fosse cointestato ai genitori e che l'immobile acquistato fosse in comproprietà con il proprio coniuge, deduceva inoltre di avere sostenuto spese straordinarie e per migliorie del medesimo, negava la sussistenza di ulteriori donazioni in suo favore.
La causa è stata istruita mediante CTU affidata al tecnico già incaricato dalle parti nel procedimento di mediazione obbligatoria introdotto nelle more dello svolgimento del presente giudizio, che non ha condotto all'auspicata conciliazione della lite.
Le seguenti circostanze sono risultate pacifiche e/o documentate: Parte 1 e Controparte_1 erano figli di Persona_2 e Parte 2 ne era la moglie, pertanto, essendosi aperta la successione ab intestato, gli stessi risultano eredi per la quota di 1/3 ciascuno del patrimonio del de cuius. I beni facenti parte della massa ereditaria alla data di apertura della successione erano i seguenti:
-fabbricato ad uso civile abitazione sito in via Bradia n.9.
Il CTU nominato in sede di mediazione, il cui elaborato era dichiarato producibile nel presente giudizio per accordo tra le parti e che viene qui integralmente condiviso e richiamato, indicava nella somma di € 142.750,00 il valore – alla data di apertura della successione - di tale immobile;
-la quota di un mezzo del denaro depositato sul CC N. 43665133 presso la Banca Credit Agricole Agenzia 204, Sede di Sarzana (SP) e cointestato ai coniugi Persona 2 e [...] Parte 2 , pari ad € 19.471,17;
-un' autovettura Fiat ND targata CK934PW stimata dal CTU in € 2500,00;
-un ciclomotore Ape 50 Piaggio targato X44YFF stimato dal CTU in € 1500,00. Il valore del patrimonio relitto alla data dell'apertura della successione era pertanto pari a complessivi € 166.221,17.
Al fine della ricostruzione del patrimonio mediante collazione è indispensabile tenere conto della donazione pacificamente ricevuta dalla convenuta. E' infatti non contestata e documentata la circostanza del versamento della somma di € 50.000,00 tramite assegni a firma del de cuius, intestati direttamente alla parte venditrice dell'immobile sito in Sarzana, Via del Mulini, 239, acquistato in comproprietà dai coniugi Controparte 1 e CP 4
[...] Detti assegni sono stati tratti dal conto corrente cointestato ai coniugi in regime di comunione legale Persona 3
Dalla documentazione depositata da parte convenuta si evince che il prezzo reale di acquisto dell'immobile stabilito tra le parti ( contratto preliminare di acquisto, doc. 1 parte convenuta ed assegni circolari per € 53.500,00 emessi dall'Istituto di credito mutuatario, nella stessa data dell'acquisto a nome dei coniugi Persona 4 , doc 11 convenuta ), fosse pari ad € 103.291,38, a differenza di quanto poi dichiarato in sede di rogito notarile, ciò a prescindere da ogni considerazione circa il disvalore e la liceità dell'operazione compiuta. Tale circostanza risulta confermata dalla valutazione dell'immobile alla data dell'acquisto (23/9/2003 ), effettuata dal CTU in fase di mediazione ( all. 1 di parte attrice alla terza memoria istruttoria), pari ad € 113.300,00 per l'intero. Deve pertanto ritenersi dimostrato che la somma di € 50.000,00, corrisposta tramite assegni alla parte venditrice, costituisca donazione indiretta della quota del 48,40% del prezzo dell'immobile, acquistato per l'importo complessivo di € 103.000,00. E' pacifico e documentato che il conto corrente da cui sono stati emessi gli assegni da parte del SI.
Persona 2 fosse cointestato con la moglie SI.ra . Poiché i coniugi - come Parte 2 detto ai punti che precedono - avevano optato per il regime di comunione legale dei beni, tutte le somme che avevano contribuito ad alimentare detto conto erano da attribuire ai medesimi in misura paritaria in costanza di matrimonio, fatta salva la prova del reale contributo ad alimentare detto conto a seguito dell'apertura della successione.
Si deve a tale proposito osservare che, a prescindere dalla provenienza effettiva delle somme di cui al conto corrente, l'atto di liberalità che pacificamente è stato compiuto, risulta unicamente attribuibile alla volontà del de cuius e non anche della moglie - oggi attrice - la quale, nel proprio atto introduttivo, come pure nel corso del giudizio, ha sempre affermato che la donazione fosse stata effettuata solo dal SI. Persona 2 , pertanto come tale deve essere considerata, perché solo in capo a quest'ultimo risulta accertata la sussistenza del necessario animus donandi.
Tale circostanza risulta peraltro confermata dalla dichiarazione di Controparte 1 nella quale attestava di avere ricevuto dal padre, la somma di € 50.000,00 per la propria casa di abitazione ( doc. 2 depositato dalla stessa parte attrice ), nonché dall'esito dell'interrogatorio formale della stessa parte convenuta, la quale ha confermato la dichiarazione dalla stessa redatta e sottoscritta,
...su cui mio affermando che le somme provenivano dal conto corrente cointestato ai genitori padre prendeva le decisioni...".
In relazione ai destinatari dell'atto di liberalità, si deve osservare che, nonostante l'immobile acquistato in parte con il denaro versato dal de cuius, sia stato cointestato ad entrambi i coniugi
Persona 4 la donazione risulta essere stata effettuata dal padre alla figlia, in quanto ciò risulta dalla dichiarazione citata agli atti, nella quale Controparte 1 dichiara che la somma per l'acquisto dell'immobile le è stata data dal padre. Tale documento - redatto all'epoca dell'acquisto. risulta formato al preciso scopo di attestare quanto ricevuto dal padre in vita e regolare così i futuri rapporti con il fratello e la madre;
peraltro quanto dalla stessa diversamente dichiarato in fase di interrogatorio, non assume alcun valore probatorio nel presente giudizio, dovendosi osservare che la circostanza che la donazione riguardasse entrambi i coniugi non ha alcun valore confessorio, risultando invece favorevole alla parte.
Si deve ancora osservare che la richiesta di accertamento dell'interposizione fittizia soggettiva svolta da parte attrice solo nella prima memoria istruttoria, oltre ad essere tardiva, non risulta provata.
Si deve comunque ribadire che la donazione indiretta ha riguardato solo una parte dell'immobile, mentre gli importi residui sono stati corrisposti tramite assegni circolari, emessi a seguito dell'accensione di un mutuo ipotecario, potendo al più ritenersi che, a fronte della donazione ricevuta dal padre, la convenuta abbia a sua volta effettuato una donazione a favore del marito, la relativa domanda -tuttavia- risultando formulata solo nella prima memoria istruttoria, risulta del pari tardiva.
L'immobile acquistato dai coniugi Persona 4 è stato stimato dal CTU alla data di apertura della successione, in complessivi € 92.700,00, la quota corrispondente al 48,40% corrisponde pertanto ad € 48.867,00, che dovrà essere conteggiata ai fini della ricostruzione fittizia.
Lo stesso CTU ha indicato in € 28.736,4 le spese sostenute per migliorie ed in € 17.422,45 le spese straordinarie, ex art 748 cc.
Si deve a tale proposito osservare che, in merito alle cd migliorie, le stesse possano essere riconosciute qualora abbiano contribuito ad aumentare il valore dell'immobile, nel caso di specie la CTU come detto ai punti che precedono - ha invece indicato un valore dell'immobile alla data di apertura della successione, inferiore rispetto alla data dell'acquisto, appare dunque evidente che le spese per migliorie apportate, stante il tempo trascorso dalla data dell'acquisto e dalla ristrutturazione effettuata ( 2003 ), non abbiano mantenuto un valore alla data di apertura della successione. Le migliorie devono essere infatti distinte dalle spese straordinarie in quanto queste ultime si riferiscono alla conservazione del bene, mentre le prime determinano un incremento del suo valore ed a tale stregua devono essere conteggiate, a prescindere dalle somme spese per effettuarle.
Alla luce di quanto esposto si devono considerare ex art. 748 cc, unicamente le spese straordinarie documentate pari ad € 17.422,45, dette somme riguardano tuttavia l'intero immobile e devono quindi essere considerate solo per la quota oggetto di donazione indiretta pari al 48,40%, così per € 8432,5, che dovrà essere scomputato dal valore della quota del bene acquistato alla data dell'apertura della successione, così per € 40.434,50 (€ 48.867,00 - € 8.432,5 = € 40.434,5).
Si deve ancora osservare che, a fronte del diniego da parte della convenuta, di avere ricevuto dal padre ulteriori donazioni, la documentazione depositata da parte attrice al fine di comprovare la donazione della somma di € 2900,00 per lavori effettuati nell'immobile acquistato ( doc. 3 parte attrice) e della somma di € 2000,00 per l'acquisto della cucina, non appare idonea allo scopo. Il documento 3 citato contiene un elenco di lavori e materiali con relativi importi, ma non risulta sottoscritto dal de cuius, né -al momento del suo deposito - da parte dell'attrice, a fronte della mancata sottoscrizione e di qualsiasi riferimento alla sua provenienza, è stato esplicitato che fosse stato redatto dal SI. Persona 2 cui pertanto non può con certezza ritenersi riferito. Nessun documento comprovante la dazione del denaro per l'acquisto della cucina risulta essere stato depositato.
Tali donazioni non possono quindi essere riconosciute in assenza di prova. Alla luce di quanto esposto è possibile procedere alla ricostruzione fittizia del patrimonio mediante collazione come segue:
Valore patrimonio relitto: € 166.221,17
Valore patrimonio donato: € 40.434,50 Così per un totale di € 206.655,67
Il valore della quota spettante a ciascun erede è pari ad 1/3 e corrisponde ad € 68.885,22. Il valore del compendio immobiliare relitto alla data della divisione è stato stimato dal CTU, con valutazione del tutto condivisibile e fatta propria da questo giudicante, in € 167.580,00. Al fine della divisione si deve altresì tenere conto che la Fiat ND stimata dal CTU per € 2.500,00 risulta già attribuita a Parte 4 che ne è divenuto proprietario, che il ciclomotore Piaggio "
Ape 50 del valore di € 1.500,00 risulta essere stato venduto, nonché dell'eventuale già avvenuta divisione della quota di ½ del denaro depositato sul CC N. 43665133 Crédit Agricole € 19.471,17. Effettuata dunque la ricostruzione del patrimonio mediante collazione e stabilito il valore dell'unico bene relitto al fine della divisione, occorre osservare che, al fine di procedervi, la causa dovrà essere rimessa in istruttoria perché le parti forniscano chiare indicazioni in merito alle modalità con le quali procedervi ed in particolare ai sensi dell'art. 720 cc.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando
Accerta e dichiara che il valore del patrimonio del SI. Persona 2 a seguito di ricostruzione fittizia mediante collazione ammonta ad € 206.655,17;
accerta e dichiara che il valore della quota di 1/3 spettante a ciascun erede ammonta ad €
68.885,22;
Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
La Spezia, 19/11/2025 Il Giudice
AN ER