Articolo 43 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262
Articolo 42Articolo 44
Versione
12 marzo 2006
Art. 43. (Delega al Governo
per il coordinamento legislativo) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, nonche' delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.
Note all'art. 43.
- Per il decreto legislativo n. 385/1993 si vedano le note all'art. 19.
- Per il decreto legislativo n. 58/1998 si vedano le note all'art. 2.
Entrata in vigore il 12 marzo 2006
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