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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Francesco Bianco, resistente;
oggetto: indennità – rendita vitalizia CP_1
fatto e diritto Con atto depositato in data 12.9.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “lesione parziale del sovraspinato”, patologia assertivamente contratte in conseguenza dell'attività lavorativa di manutentore di impianto di acque reflue disimpegnata a far data dal 1997 al 2023, con le cadenze temporali e secondo le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Si definisce generalmente “malattia professionale” l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Orbene, in punto di fatto, la circostanza che il ricorrente abbia svolto le attività lavorative richiamate in premessa, secondo le cadenze temporali e con le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo, risulta comprovata, in quanto non specificatamente contestata da parte dell' resistente. CP_2
A tale riguardo, occorre, infatti, considerare che nel rito del lavoro, se il resistente non ha specificamente contestato le allegazioni del ricorrente trova applicazione il
1 principio di non contestazione, che trae fondamento dall'art. 416 c.p.c., a norma del quale il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, con il corollario che i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione. Ciò posto, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un accurato esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente rilevato che “la malattia denunciata è fattispecie non tabellata, non configurabile fra quelle contemplate nelle Tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (GU n 169 del 21.07.2008, Decreto del 9 aprile 2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)”; “il ricorrente, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, utilizzava “…il rastrello a mo' di scopa (impugnando con entrambe le mani) spostandole con forza e ripetendo il movimento per centinaia di volte al giorno, facendo leva sulla spalla sinistra…”. Eseguiva, dunque, ripetuti movimenti di antero e retroposizione delle spalle”; “tali movimenti sono al di sotto del piano delle spalle, non determinano un sovraccarico funzionale per i tendini della cuffia dei rotatori delle spalle e non rappresentano, pertanto, un fattore di rischio per l'insorgenza di patologie a carico del tendine e del muscolo del sovraspinoso”; nonché ulteriormente chiarito, a fronte delle osservazioni di parte ricorrente, che “le posture incongrue della spalla che sono determinanti nella patogenesi delle patologie del sovraspinoso sono rappresentate dai movimenti ripetuti e prolungati di elevazione, extrarotazione ed abduzione al di sopra del piano della spalla (over head); ed invero i movimenti ripetuti e prolungati di antero e retroposizione degli arti superiori al di sotto del piano della spalla non si possono considerare posture incongrue poichè non costituiscono un fattore di rischio per le patologie del tendine del sovraspinoso”, ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che “non sussiste alcun nesso causale fra l'attività lavorativa di operaio manutentore di impianti di depurazione e di operaio edile svolta dal sig e la patologia denunciata in quanto tale attività non Parte_1 rappresenta fattore di rischio per le patologie del tendine e del muscolo del sovraspinoso”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.; i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 12.9.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1
2 domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 16 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Francesco Bianco, resistente;
oggetto: indennità – rendita vitalizia CP_1
fatto e diritto Con atto depositato in data 12.9.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo di cui CP_1 all'art. 13 D. Lgs. n. 38/00, in relazione a “lesione parziale del sovraspinato”, patologia assertivamente contratte in conseguenza dell'attività lavorativa di manutentore di impianto di acque reflue disimpegnata a far data dal 1997 al 2023, con le cadenze temporali e secondo le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Si definisce generalmente “malattia professionale” l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65), ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Orbene, in punto di fatto, la circostanza che il ricorrente abbia svolto le attività lavorative richiamate in premessa, secondo le cadenze temporali e con le modalità operative meglio descritte nell'atto introduttivo, risulta comprovata, in quanto non specificatamente contestata da parte dell' resistente. CP_2
A tale riguardo, occorre, infatti, considerare che nel rito del lavoro, se il resistente non ha specificamente contestato le allegazioni del ricorrente trova applicazione il
1 principio di non contestazione, che trae fondamento dall'art. 416 c.p.c., a norma del quale il convenuto nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, con il corollario che i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione. Ciò posto, all'esito di una visita generale e particolareggiata e di un accurato esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente rilevato che “la malattia denunciata è fattispecie non tabellata, non configurabile fra quelle contemplate nelle Tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (GU n 169 del 21.07.2008, Decreto del 9 aprile 2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)”; “il ricorrente, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, utilizzava “…il rastrello a mo' di scopa (impugnando con entrambe le mani) spostandole con forza e ripetendo il movimento per centinaia di volte al giorno, facendo leva sulla spalla sinistra…”. Eseguiva, dunque, ripetuti movimenti di antero e retroposizione delle spalle”; “tali movimenti sono al di sotto del piano delle spalle, non determinano un sovraccarico funzionale per i tendini della cuffia dei rotatori delle spalle e non rappresentano, pertanto, un fattore di rischio per l'insorgenza di patologie a carico del tendine e del muscolo del sovraspinoso”; nonché ulteriormente chiarito, a fronte delle osservazioni di parte ricorrente, che “le posture incongrue della spalla che sono determinanti nella patogenesi delle patologie del sovraspinoso sono rappresentate dai movimenti ripetuti e prolungati di elevazione, extrarotazione ed abduzione al di sopra del piano della spalla (over head); ed invero i movimenti ripetuti e prolungati di antero e retroposizione degli arti superiori al di sotto del piano della spalla non si possono considerare posture incongrue poichè non costituiscono un fattore di rischio per le patologie del tendine del sovraspinoso”, ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che “non sussiste alcun nesso causale fra l'attività lavorativa di operaio manutentore di impianti di depurazione e di operaio edile svolta dal sig e la patologia denunciata in quanto tale attività non Parte_1 rappresenta fattore di rischio per le patologie del tendine e del muscolo del sovraspinoso”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico- giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.; i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 12.9.2023, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la Parte_1 CP_1
2 domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 16 aprile 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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