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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru all'udienza del 25/03/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46557/2024: tra con l'avv. PATTUMELLI DAMASO DI BELLA DANIELE Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. Controparte_1
Parte convenuta ai sensi dell'art. 429 c.p.c. c.p.c ha pronunziato la presente SENTENZA dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
-1-
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto al Giudice del Lavoro di Roma di voler dichiarare il proprio diritto alla liquidazione (inutilmente richiesta in via amministrativa con domanda del 06.06.2022) degli assegni per il nucleo familiare, quale persona titolare di redditi da lavoro dipendente inferiore ai limiti di legge ai sensi dell'art. 2, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in L. n. 153 del 1988, con conseguente condanna dell' ad erogare tale assegno per il periodo CP_2 decorrente dal 21.07.2020, oltre accessori e e spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori anticipanti.
L' costituitosi ritualmente ha eccepito la inammissibilità del ricorso e/o la sua CP_2 improcedibilità per decadenza ex art. 47 del D.P.R. 639/70 e ha contestato nel merito la pretesa. La causa, all'udienza odierna, è stata decisa come da sentenza contestuale pubblicamente letta.
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L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1 gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, convertito in L. n. 153 del 1988.
'assegno per il nucleo familiare costituisce una delle prestazioni a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con conseguente obbligatorietà del ricorso amministrativo applicazione del termine di decadenza annuale;
(Cassazione civile sez. lav., 18/08/2003, n.12073).
Nel caso in esame è pacifico che la domanda giudiziale è stata presentata oltre il termine di un anno così come previsto dall'art. 47 del D.P.R. 639/70 che testualmente dispone
“esauriti i ricorsi in via amministrativi, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 e ss. c.p.c. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai componenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando dichiara la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/70.
Nulla per le spese di lite.
Roma, 25/03/2025
Il Giudice Tiziana Orru