Articolo 58 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 57Articolo 59
Versione
6 maggio 1982
Art. 58. (Inderogabilita' delle norme della presente legge e abrogazione
di tutte le disposizioni incompatibili)

Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullita' puo' essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51.
Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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