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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5800/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5800/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 PACELLI CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PACELLI CARLO
ATTORE/I contro
e NELLA SUA QUALITA' DI PROCURATORE DI CP_1 CP_2 [...]
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. e dell'avv. MALIZIA ROBERTO ( ) VIA PAOLO ROLLI C.F._1
3 TODI;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 21/05/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
La società ha citato in giudizio la banca Parte_1 CP_3
(già , per ottenere la restituzione delle somme da questa indebitamente Controparte_4
addebitate e/o riscosse riguardo tre dei rapporti bancari con la stessa intercorsi dagli anni 60, e precisamente:
1) c/c con apertura di credito nr. 0029463148,
2) Mutuo Ipotecario n. 055-000-0543838,
3) Mutuo Ipotecario n. 055-080-0026452-880.
Riguardo al conto corrente deduce l'applicazione di indebito anatocismo;
di interessi ultralegali pattuiti invalidamente con rinvio all'”uso piazza”; l'applicazione di una commissione di massimo scoperto pattuita invalidamente perché indeterminata;
l'applicazione di valute differenti da quelle effettive;
l'addebito di spese non pattuite;
il superamento della soglia di usura.
Per il mutuo n. 3838 lamenta l'indicazione di ISC inferiore a quello applicato;
la previsione di un ammortamento alla francese più svantaggioso di quello tradizionale per il cliente;
il superamento della soglia di usura.
Per il mutuo n. 6452 denuncia il superamento della soglia di usura.
La , a cui è succeduta per cessione del credito la CP_3 Controparte_3
intervenuta ex art. 111 c.p.c. per mezzo di , si è costituita chiedendo il rigetto delle
[...] CP_2 avverse pretese.
L'istruttoria si è svolta mediante l'acquisizione di una CTU bancaria, affidata al dott. Persona_1
Dopo il deposito delle memorie conclusionali delle parti, la causa viene in decisione.
Va premesso che trattandosi di domanda introdotta dal cliente, incombe su di lui in modo pieno e rigoroso l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
In particolare ha l'onere di contestare specificamente e provare che il credito della banca risultante dal saldo finale del conto corrente non sia in realtà corretto, mediante la produzione del contratto (ove ovviamente sia in forma scritta) e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, senza soluzione di continuità. Si deve precisare, altresì, che l'art. 2220 c.c. e l'art. 119 TUB prevedono l'obbligo di conservazione delle scritture per dieci anni. Benchè tale norma non possa essere invocata dalla banca per sottrarsi all'onere della prova quando ne è gravata, in caso di giudizio introdotto dal cliente la mancanza degli estratti conto, anche a seguito di richiesta ex art. 119 TUB e art. 210 c.p.c. non assolte, va a pregiudizio di quest'ultimo.
pagina 2 di 4 Si deve aggiungere che in caso di lacune documentali potrà essere presa in considerazione l'ultima serie ininterrotta di estratti conto, con saldo iniziale pari a quello indicato dalla banca. Si tratta infatti di documenti provenienti da quest'ultima e con valore confessorio.
In tema di usura, si evidenzia che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 24675 del
19.10.2017, hanno enucleato il principio di diritto per i mutui, ma valido anche per il conto corrente, secondo cui è rilevante ai fini dell'articolo 644 cpp la sola usura originaria e non ha anche la usura sopravvenuta, ossia quella che non ha origine endogena al contratto ed è quindi dovuta alla volontà delle parti, bensì esogena allo stesso e dovuta quindi a cause esterne e al contratto. Sarà quindi rilevante il superamento del tasso soglia qualora dipendente dal contratto originario o dalle modifiche intervenute durante il rapporto ma non ha anche quello dovuto a cause diverse, come ad esempio l'andamento dei tassi di interesse nel tempo.
Riguardo al conto corrente si richiama integralmente la CTU, condivisibile per il metodo e le argomentazioni utilizzati, coerenti con il quesito formulato.
In particolare devono essere effettivamente espunti tutti gli addebiti relativi a spese non espressamente previste nel contratto (si rimanda alla CTU per l'elenco dettagliato) e per la CMS non ritualmente pattuita, non risultando una pattuizione scritta e per l'assenza di esatta indicazione degli elementi per determinarla quali la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito.
Così anche devono essere eliminati gli interessi applicati in assenza di pattuizione scritta ex art. 1284, 3° co. c.c., da sostituire con il tasso nella misura prevista dall'art. 117 TUB.
Deve anche essere effettuato, con tutta evidenza, un ricalcolo applicando le valute effettive rispetto alle operazioni.
Riguardo alla capitalizzazione degli interessi, si condivide la CTU che ha escluso la capitalizzazione perché risulta agli atti l'approvazione scritta del cliente delle regole di capitalizzazione sino al 14/12/2009. Per il periodo successivo e sino al 31/12/2013, invece, può essere applicata la capitalizzazione trimestrale come pattuito nella lettera di concessione di affidamento.
Poiché, invece, non è emerso che le parti abbiano stipulato clausole usurarie, non vi è alcuna rettifica al saldo da operare per tale motivo.
Tanto considerato, secondo i calcoli esposti nella perizia depositata il 7/2/2022, come corretta a seguito dell'integrazione depositata il 21/4/2024, risulta un saldo a debito per il cliente, di € 6.108,53.
La domanda di ripetizione, quindi, deve essere rigettata. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa pagina 3 di 4 - Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a E Controparte_5 CP_1
, in solido tra loro, le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € CP_2
3.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5800/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 PACELLI CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PACELLI CARLO
ATTORE/I contro
e NELLA SUA QUALITA' DI PROCURATORE DI CP_1 CP_2 [...]
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. e dell'avv. MALIZIA ROBERTO ( ) VIA PAOLO ROLLI C.F._1
3 TODI;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 21/05/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
La società ha citato in giudizio la banca Parte_1 CP_3
(già , per ottenere la restituzione delle somme da questa indebitamente Controparte_4
addebitate e/o riscosse riguardo tre dei rapporti bancari con la stessa intercorsi dagli anni 60, e precisamente:
1) c/c con apertura di credito nr. 0029463148,
2) Mutuo Ipotecario n. 055-000-0543838,
3) Mutuo Ipotecario n. 055-080-0026452-880.
Riguardo al conto corrente deduce l'applicazione di indebito anatocismo;
di interessi ultralegali pattuiti invalidamente con rinvio all'”uso piazza”; l'applicazione di una commissione di massimo scoperto pattuita invalidamente perché indeterminata;
l'applicazione di valute differenti da quelle effettive;
l'addebito di spese non pattuite;
il superamento della soglia di usura.
Per il mutuo n. 3838 lamenta l'indicazione di ISC inferiore a quello applicato;
la previsione di un ammortamento alla francese più svantaggioso di quello tradizionale per il cliente;
il superamento della soglia di usura.
Per il mutuo n. 6452 denuncia il superamento della soglia di usura.
La , a cui è succeduta per cessione del credito la CP_3 Controparte_3
intervenuta ex art. 111 c.p.c. per mezzo di , si è costituita chiedendo il rigetto delle
[...] CP_2 avverse pretese.
L'istruttoria si è svolta mediante l'acquisizione di una CTU bancaria, affidata al dott. Persona_1
Dopo il deposito delle memorie conclusionali delle parti, la causa viene in decisione.
Va premesso che trattandosi di domanda introdotta dal cliente, incombe su di lui in modo pieno e rigoroso l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
In particolare ha l'onere di contestare specificamente e provare che il credito della banca risultante dal saldo finale del conto corrente non sia in realtà corretto, mediante la produzione del contratto (ove ovviamente sia in forma scritta) e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, senza soluzione di continuità. Si deve precisare, altresì, che l'art. 2220 c.c. e l'art. 119 TUB prevedono l'obbligo di conservazione delle scritture per dieci anni. Benchè tale norma non possa essere invocata dalla banca per sottrarsi all'onere della prova quando ne è gravata, in caso di giudizio introdotto dal cliente la mancanza degli estratti conto, anche a seguito di richiesta ex art. 119 TUB e art. 210 c.p.c. non assolte, va a pregiudizio di quest'ultimo.
pagina 2 di 4 Si deve aggiungere che in caso di lacune documentali potrà essere presa in considerazione l'ultima serie ininterrotta di estratti conto, con saldo iniziale pari a quello indicato dalla banca. Si tratta infatti di documenti provenienti da quest'ultima e con valore confessorio.
In tema di usura, si evidenzia che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 24675 del
19.10.2017, hanno enucleato il principio di diritto per i mutui, ma valido anche per il conto corrente, secondo cui è rilevante ai fini dell'articolo 644 cpp la sola usura originaria e non ha anche la usura sopravvenuta, ossia quella che non ha origine endogena al contratto ed è quindi dovuta alla volontà delle parti, bensì esogena allo stesso e dovuta quindi a cause esterne e al contratto. Sarà quindi rilevante il superamento del tasso soglia qualora dipendente dal contratto originario o dalle modifiche intervenute durante il rapporto ma non ha anche quello dovuto a cause diverse, come ad esempio l'andamento dei tassi di interesse nel tempo.
Riguardo al conto corrente si richiama integralmente la CTU, condivisibile per il metodo e le argomentazioni utilizzati, coerenti con il quesito formulato.
In particolare devono essere effettivamente espunti tutti gli addebiti relativi a spese non espressamente previste nel contratto (si rimanda alla CTU per l'elenco dettagliato) e per la CMS non ritualmente pattuita, non risultando una pattuizione scritta e per l'assenza di esatta indicazione degli elementi per determinarla quali la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità di addebito.
Così anche devono essere eliminati gli interessi applicati in assenza di pattuizione scritta ex art. 1284, 3° co. c.c., da sostituire con il tasso nella misura prevista dall'art. 117 TUB.
Deve anche essere effettuato, con tutta evidenza, un ricalcolo applicando le valute effettive rispetto alle operazioni.
Riguardo alla capitalizzazione degli interessi, si condivide la CTU che ha escluso la capitalizzazione perché risulta agli atti l'approvazione scritta del cliente delle regole di capitalizzazione sino al 14/12/2009. Per il periodo successivo e sino al 31/12/2013, invece, può essere applicata la capitalizzazione trimestrale come pattuito nella lettera di concessione di affidamento.
Poiché, invece, non è emerso che le parti abbiano stipulato clausole usurarie, non vi è alcuna rettifica al saldo da operare per tale motivo.
Tanto considerato, secondo i calcoli esposti nella perizia depositata il 7/2/2022, come corretta a seguito dell'integrazione depositata il 21/4/2024, risulta un saldo a debito per il cliente, di € 6.108,53.
La domanda di ripetizione, quindi, deve essere rigettata. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa pagina 3 di 4 - Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a E Controparte_5 CP_1
, in solido tra loro, le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € CP_2
3.500,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4