Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 9294/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9294/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, C.F. e P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Gian P.IVA_1
Carlo Soave, presso cui è elettivamente domiciliata, come da procura speciale depositata unitamente all'atto di citazione,
- parte attrice contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Marco C.F._1
Casaretto e Luca Torrente, presso cui è elettivamente domiciliato, come da procura speciale depositata unitamente alla comparsa di risposta,
-parte convenuta
pagina 1 di 16
Per parte attrice:
“Piaccia al giudice unico del Tribunale civile di Genova, contrariis reiectis: accertare e dichiarare che la ha diritto, per i Parte_1
motivi esposti in parte narrativa e/o per le ragioni meglio viste, ad agire in rivalsa nei confronti del dr. per ottenere il pagamento di tutte Controparte_1
le somme pari nel complesso ad euro 95.948,97= dalla stessa corrisposte in virtù della polizza n. 100.71029688 stipulata con l'istituto in Parte_2
conseguenza del sinistro n. 2004998102657 del 22 novembre 2004 e, per
l'effetto, condannare il dr. al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 95.948,97=, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dall'ill.mo giudice secondo ragione, giustizia o equità sulla base di quanto argomentato in atti e di quanto risulterà provato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo e/o nella misura meglio vista. con vittoria integrale delle spese di lite.
Respingersi le domande formulate da parte convenuta in quanto infondate per inoperatività e/o prescritte e non provate.
Dichiararsi l'inammissibilità e/o tardività e/o decadenza delle produzioni di cui alla avversa memoria ex art. 183, comma vi, n. 2 c.p.c. di parte convenuta per le ragioni esposte nella propria memoria ex art. 183 comma vi n. 3 c.p.c.”
pagina 2 di 16 Per parte convenuta:
“Piaccia all'Il.mo Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie meglio ritenute:
In via principale e/o riconvenzionale: rigettare la domanda attorea, previo accertamento e dichiarazione, ex art. 1253 c.c., dell'estinzione per confusione del credito vantato da essendo la stessa società Parte_1
attrice –che agisce in rivalsa/regresso – tenuta, altresì, in forza di polizza Rc professionale ex Unipol n. 100 122 27838797 e successive modifiche/sostituzioni a manlevare e coprire il convenuto anche in caso di rivalsa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice e di rigetto della domanda principale e/o riconvenzionale dell'odierno convenuto, accertare la minor somma eventualmente dovuta dal OT. in ragione di quanto eccepito al CP_1
punto a) della comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese forfettarie e oneri accessori per legge con distrazione a favore dei predetti difensori che si dichiarano antistatari.
Salvis iuribus
In via istruttoria
Previa revoca dell'ordinanza del 4.10.2022 con la quale questo G.I. respingeva l'ammissione delle istanze istruttore si insta per l'ammissione della prova per testimoni tempestivamente dedotta e capitolata in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e contestualmente si eccepisce l'inammissibilità dei mezzi istruttori ex adverso dedotti in memoria n. 2 e nello specifico i capitoli di prova per testimoni in quanto irrilevanti e documentali per le ragioni già illustrate negli atti difensivi”.
pagina 3 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva azione di rivalsa nei confronti del OT. , per Controparte_1
ottenere il rimborso dell'importo di € 95.948,97, oltre € 2.179,00 per imposta di registro, versato a , PA CP_2
e , in forza delle sentenze del Tribunale di
[...] CP_3
Genova n.349/2011 e della Corte d'appello n. 1020/2016 che, ex art. 1218 c.c., avevano riconosciuto la responsabilità dell'ospedale (del quale Pt_2
aveva assunto la difesa per il patto di gestione della lite) e del OT. Parte_1
, per errore medico ascrivibile a colpa grave del medico, Controparte_1
odierno convenuto.
Con comparsa di risposta depositata il 18.1.2022, si costitutiva in giudizio il
OT. , chiedendo in via principale il rigetto della domanda ex Controparte_1
art. 1253 c.c. e, in via subordinata, l'accertamento della minor somma eventualmente dovuta ex art. 1298 c.c., formulando le seguenti conclusioni
“Piaccia all'Il.mo Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie meglio ritenute: In via principale e/o riconvenzionale: rigettare la domanda attorea, previo accertamento e dichiarazione, ex art. 1253 c.c., dell'estinzione per confusione del credito vantato da essendo la Parte_1
stessa società attrice – che agisce in rivalsa/regresso – tenuta, altresì, in forza di polizza Rc professionale ex Unipol n. 100 122 27838797 e successive modifiche/sostituzioni a manlevare e coprire il convenuto anche in caso di rivalsa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice e di rigetto della domanda principale e/o riconvenzionale dell'odierno convenuto, accertare la minor somma eventualmente dovuta dal OT. in ragione di quanto eccepito al CP_1
pagina 4 di 16 punto b) della presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese forfettarie e oneri accesori per legge. I predetti difensori si dichiarano antistatari”.
Scambiate le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., con ordinanza 4.10.2022 il
Giudice -ritenuta la natura documentale della causa- fissava udienza per il tentativo di conciliazione, che tuttavia non dava esito positivo. All'udienza del
24.3.2023 veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24.5.2024.
Nelle more, assegnata la causa alla scrivente, veniva reiterato il tentativo di conciliazione, senza esito. All'udienza cartolare del 16.10.2024, precisate le conclusioni, venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., allo scadere dei quali la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. Domanda di rivalsa formulata da Parte_1
2.1. In atto di citazione, espone, tra l'altro: Parte_1
- di aver stipulato, in data 30.3.2022, con l' la Controparte_4
polizza n. 100.71029688 per la responsabilità civile verso i terzi;
- che il predetto nosocomio, unitamente al OT. , veniva Controparte_1
citato in giudizio da e in proprio e PA CP_3
anche in qualità di genitori di , per ottenere il risarcimento Controparte_2
dei danni patiti dalla propria figlia in conseguenza di un grave errore medico imputabile all'odierno convenuto;
- che, invero, il OT. aveva erroneamente sottoposto, in Controparte_1
data 24.11.2004, la minore ad un intervento chirurgico al Controparte_2
piede destro, che era sano, anziché a quello sinistro;
pagina 5 di 16 - di aver assunto la difesa dell' in quel giudizio in Controparte_4
virtù del c.d. patto di gestione della lite;
- che il Tribunale di Genova, con sentenza n. 349/2011, condannava il nosocomio e il convenuto, in solido tra loro, a corrispondere in favore degli allora attori il risarcimento pari a complessivi € 85.666,00;
- che la pronuncia di prima grado era stata impugnata da parte di PA
, nonché e, all'esito del giudizio
[...] CP_3 Controparte_2
del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza n.
1020/2016, aveva accolto parzialmente il gravame condannando l'
[...]
in solido con il OT. , a corrispondere a Controparte_4 Controparte_1
l'ulteriore importo di € 4.000,00, oltre interessi e spese PA
legali;
- di aver quindi provveduto al pagamento di tutte le somme a cui erano stati condannati l' e l'odierno convenuto, il cui ammontare Controparte_4 complessivo era pari a € 95.948,97, oltre a € 2.179,00 a titolo di imposte di registro;
- di agire dunque in rivalsa nei confronti del OT. per Controparte_1
ottenere il rimborso del predetto importo.
UnipolSai concludeva, pertanto, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di tutte le somme corrisposte in virtù della polizza n.
100.71029688 stipulata con l' Controparte_4
***
2.2. La domanda di rivalsa è fondata.
Il diritto di rivalsa per è previsto dall'art. 11 delle condizioni Parte_1
generali della polizza n. 100.71029688 contratta con l' Controparte_4
che espressamente prevede: “La Società rinuncia ad esercitare il
[...]
pagina 6 di 16 diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti e del personale convenzionato dell' , salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave Parte_4
dei soggetti sopra indicati. Resta pertanto impregiudicato il diritto della
Società a rivalersi di quanto pagato in forza del presente contratto nei confronti del personale sopra indicato in caso di colpa grave o dolo accertati con provvedimento definitivo dell'Autorità competente”.
Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 349/2011, non riformata sul punto dalla sentenza di secondo grado, ha acclarato una colpa grave del Dr. CP_1
nell'adempimento della prestazione sanitaria effettuata consistente nel
[...]
gravissimo errore nell'esecuzione dell'intervento posto in essere praticato al piede destro anziché al piede sinistro dell'allora minore e Controparte_2 nella mancanza di consenso dei genitori per l'intervento effettuato sul piede destro.
Il Dr. , come da documento che prodotto da parte attrice in Controparte_1 allegato all'atto di citazione in calce alle condizioni generali di contratto, non ha aderito alla clausola n. 29 delle Condizioni generali di polizza “Rinuncia alla rivalsa in caso di colpa grave”, non rientrando il suo nominativo nell'elenco dei sanitari dell' aderenti a tale copertura facoltativa Controparte_4
di polizza.
D'altra parte, il convenuto non ha contestato il fatto (i) di esser stato convenuto in giudizio insieme all' dai per ottenere Controparte_4 PA il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'intervento eseguito su
[...]
e (ii) di esser stato condannato, in solido con il predetto CP_2
nosocomio, al pagamento del risarcimento.
In ogni caso, tali circostanze di fatto risultano compiutamente documentate dalle produzioni effettuate da unitamente all'atto di citazione. Parte_1
pagina 7 di 16 Deve ancora rilevarsi come a seguito dell'eccezione sollevata in comparsa di costituzione e risposta dal convenuto circa la mancanza di prova del pagamento per cui agisce in rivalsa (pag. 5 della comparsa), in data Parte_1
15.3.2022, unitamente alle note cartolari per la prima udienza, parte attrice ha depositato dichiarazione sottoscritta da e Controparte_2 CP_3
attestante la ricezione dei risarcimenti da parte di Parte_1
contestando per il resto le difese formulate da parte convenuta
[...] nell'avversa comparsa di costituzione. Sussiste dunque idonea prova dell'intervento pagamento, anche considerato che -a seguito della produzione documentale- parte contenuta non ha ulteriormente coltivato l'eccezione.
La domanda di rivalsa formulata da è dunque fondata e deve essere Parte_1 accolta, con conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'importo, indicato nelle conclusioni precisate in data 15.10.2024, di € 95.948,97, oltre interessi al tasso legale dall'avvenuto pagamento.
***
2.3. All'accoglimento della domanda di rivalsa segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in applicazione dei valori minimi per lo scaglione di riferimento di cui al DM 147/2022, tenuto conto del fatto che non vi è stata sostanziale contestazione rispetto all'an.
***
3. Domanda di manleva proposta dal convenuto.
3.1. Nella comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in causa, il convenuto deduceva:
- che, nel 2005, quando fu citato in giudizio da parte della famiglia
, era titolare di una polizza multirischio del professionista n. 100 PA
122 27838797 stipulata con la Unipol S.p.A. (diventata poi l'odierna pagina 8 di 16 , a cui aveva immediatamente denunciato il Parte_1
sinistro in data 26.01.2005 (sinistro poi indicizzato dalla compagnia con n.
857/16759/2005);
- che, in particolare, la polizza in questione, oltre alle garanzie base della responsabilità civile verso terzi, prevedeva, all'art.
4.1 lett. b), la copertura anche in caso di “rivalsa esercitata dall' e/o struttura Controparte_5
medico/ospedaliera nonché da parte dei loro assicuratori per danni causati a terzi in conseguenza dell'attività svolta per conto dei suddetti enti”;
- che, proprio in ragione della propria polizza personale, non aveva aderito alla citata clausola n. 29 della polizza di cui era titolare l' Controparte_4
[...]
- che, pertanto, l'azione di rivalsa proposta da parte attrice non poteva trovare accoglimento, atteso che all'epoca del sinistro, regolarmente denunciato, egli era assicurato con l'odierna attrice (nella quale si è poi fusa per incorporazione anche la compagnia che assicurava il e che la Pt_2
polizza stipulata copriva anche l'eventuale azione di rivalsa;
Parte_1
pertanto, sarebbe contrattualmente obbligata a tenere indenne il convenuto da richieste risarcitorie anche in rivalsa;
- che, in ogni caso, l'importo richiesto a titolo di rivalsa dalla società attrice doveva essere ridotto nella misura del 50%, in ragione della presunzione di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali (artt. 1298 e 2055
c.c.) che non aveva superato. Parte_1
Secondo il convenuto, pertanto, -ormai titolare di entrambe le Parte_1
posizioni- avrebbe dovuto operare la compensazione delle somme per cui agisce in rivalsa, applicando la polizza del convenuto, già in via stragiudiziale.
***
pagina 9 di 16 3.2. Nelle difese finali, ha eccepito che nessuna estinzione per Parte_1
confusione si sarebbe verificata, in quanto l'assicurato avrebbe dovuto formulare domanda di manleva e garanzia nei confronti di per essere manlevato e garantito nel caso di Controparte_6 eventuale accoglimento della domanda di rivalsa avanzata dall'assicuratore.
Di conseguenza, il convenuto avrebbe dovuto chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa , quale proprio assicuratore, per essere Controparte_7
manlevato e garantito (pagg. V e VI della comparsa conclusionale).
L'eccezione non è fondata.
La stessa parte attrice riconosce che vi è stata fusione per incorporazione di
(assicuratore del in Controparte_8 Pt_2 Parte_1
(assicuratore del convenuto). Non vi era pertanto necessità, per il
[...]
convenuto, di chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, che era già parte del giudizio (quale attore), risultando sufficiente la proposizione di domanda riconvenzionale nei suoi confronti.
Come risulta dalla lettura della causa petendi e dei petita formulati dal convenuto, nella comparsa di costituzione è stata formulata domanda di manleva e garanzia nei confronti di quale presupposto della Parte_1
pronuncia di estinzione del credito ex art. 1253 c.c.
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4. Sull'eccezione di prescrizione sollevata da in I memoria Parte_1
4.1. In prima memoria ex art. 183 c.p.c., ha eccepito che -dopo la Parte_1
denuncia di sinistro del 26.1.2005- non risulterebbero successive comunicazioni alla Società idonee ad interrompere la prescrizione biennale prevista ex art. 2952 c.c. (come già rilevato in sede di procedimento di mediazione).
pagina 10 di 16 Parte convenuta, in seconda memoria, ha contestato la tardività dell'eccezione di prescrizione, in quanto non sollevata in prima udienza, producendo comunque documentazione a conferma della deduzione che la prescrizione sarebbe comunque stata interrotta e sospesa.
***
4.2. In via preliminare, deve rilevarsi la tardività dell'eccezione di prescrizione, in quanto sollevata da solo in I memoria. Parte_1
La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ordinanza, 26/11/2019, n. 30745 ed ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n.
9880 del 13/05/2016; Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 26/02/2016; Sez. 3,
Sentenza n. 25409 del 12/11/2013; Sez. U, Sentenza n. 3567 del 14/02/2011).
Il testo dell'art. 183 c.p.c., in vigore prima della sostituzione disposta dal
D.Lgs. n. 149/2022, era infatti il seguente: “Prima comparizione delle parti e trattazione della causa. ... 4. Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale
o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
5. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni
pagina 11 di 16 già proposte;
...”. Come rilevato da Cass. civ., Sez. I, Sent., n. 9880/2016,
l'affermazione secondo cui tutte le attività consentite nell'udienza prevista dall'art. 183 c.p.c., possono essere tempestivamente svolte anche nella prima delle due memorie ex art. 183 c.p.c., comma 5, contrasta con il prevalente orientamento della Corte in merito a tale disposizione. Pertanto, ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183 c.p.c., comma 5, in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il "thema decidendum".
***
5. In seconda memoria, ha ulteriormente contestato l'omessa Parte_1
produzione del contratto assicurativo nella sua integralità, nonché della polizza, unitamente alla comparsa di costituzione.
Tali documenti sono stati prodotti da parte convenuta unitamente alla II memoria, sub nn. 9, 10, 11.
In terza memoria, parte attrice ha allora rilevato la tardiva produzione della polizza riferita al periodo 2001/2004 (unica effettivamente riferibile ai fatti di causa, considerato che la polizza indicata in comparsa di costituzione sarebbe in realtà riferibile solo al periodo 2000/2003), di cui non era in precedenza stata allegata l'esistenza e che non sarebbe stata a conoscenza della compagnia.
pagina 12 di 16 L'eccezione non può essere condivisa.
Nel costituirsi in giudizio, infatti, parte convenuta ha chiesto di essere manlevata in forza di polizza professionale, indicando la polizza (n. 122
27838797, validità 31.8.2000-30.3.2003) avente vigenza temporale antecedente rispetto a quella effettivamente riferibile al periodo di causa (in quanto l'intervento chirurgico posto in essere dal convenuto risale al 2004).
Tuttavia, espressamente nella causa petendi e nei petita viene fatto riferimento alla sussistenza di copertura assicurativa con una polizza multirischio del professionista (anche per il caso di azione in rivalsa), ed a “successive modifiche/sostituzioni” della polizza numericamente indicata;
inoltre la polizza “multirischi del professionista” riferita al periodo di causa (n.
34323511, validità 30.3.2001-24.11.2004) è stata prodotta unitamente alla II memoria sub 9, ed anch'essa costituisce una polizza “multirischi del professionista”.
L'avvenuta produzione della polizza temporalmente riferibile ai fatti di causa non può quindi essere interpretata quale tardivo ampliamento del thema decidendum, fermo restando che (che è l'assicuratore del convenuto Parte_1
per entrambe le polizze) già in prima memoria ha contestato l'operatività della polizza in ragione della formulazione delle condizioni contrattuali (in particolare, dell'art. 4).
Il rinvio contenuto nella comparsa di costituzione e riferito anche successive modifiche e sostituzioni costituisce dunque idonea e tempestiva allegazione circa la sussistenza di copertura assicurativa anche per il caso di azioni di rivalsa, ed anche la produzione della polizza e delle condizioni contrattuali è avvenuta tempestivamente, unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183
c.p.c.
pagina 13 di 16 ***
6. In prima memoria, ha contestato di essere tenuta a manlevare il CP_9
convenuto per l'ipotesi di azione di rivalsa, in quanto l'art.
4.1 lett. b) richiamato dal convenuto si riferirebbe non all'Assicurazione Responsabilità
Civile verso terzi (R.C.T.) di cui alla lettera a), ma alla lettera b) che disciplina l'Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni che prevede un elenco di fattispecie comprese in garanzia.
L'eccezione non è fondata.
L'appendice integrativa di polizza è stata prodotta integralmente sub doc. 11 da parte convenuta unitamente alla II memoria, e per estratto già unitamente alla comparsa di costituzione sub doc.
3. Con riferimento all'integrazione della garanzia base, l'art. 4 richiamato dalle parti descrive i rischi assicurati ed i rischi esclusi. In particolare, la lettera a) è riferita alla “a) Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)” e prevede che “La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare
(capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in relazione all'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza. La garanzia è operante a condizione che l' svolga Parte_4
l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano”, mentre la successiva lett. b) è riferita alla “Assicurazione Responsabilità Civile verso
Dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.0.)”.
Nel comma successivo, l'art. 4 aggiunge che “Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo: .... - la rivalsa esercitata dalla
[...]
struttura nonché da parte dei loro CP_10 Controparte_11
pagina 14 di 16 assicuratori per danni causati a terzi in conseguenza dell'attività svolta per conto dei suddetti enti;
...”.
Tale esemplificazione, per come si evince dalla lettura dell'art. 4 e dalla distribuzione del testo, nonché dall'uso grafico del grassetto per indentificare i singoli commi, e, è riferita ad entrambe le ipotesi sub a) e sub b) e non può quindi essere intesa quale ulteriore specificazione della sola ipotesi sub b).
Ne segue che, diversamente da come argomentato da la polizza Parte_1
azionata dal convenuto copre anche la rivalsa esercitata da parte attrice.
La domanda di manleva formulata da parte convenuta, nei confronti dell'attore, deve quindi essere accolta.
***
6.1. La diversa natura delle polizze a fondamento delle due domande di rivalsa e di manleva impedisce di pronunciare l'estinzione per confusione delle poste creditore, come invece chiesto da parte convenuta. Tuttavia, la reciprocità delle medesime poste e l'unicità di fatto generatore da cui traggono origine le domande consentono la dichiarazione di compensazione impropria (richiamata anche da parte attrice nelle memorie di replica, seppure per contestarne l'applicabilità), con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 9/10/2024, n. 26365).
***
6.2. All'accoglimento della domanda di manleva proposta dal convenuto, nei confronti della medesima assicurazione attorea, segue la condanna dell'assicurazione alle spese di lite, liquidate nei parametri medi di cui al DM
147/2022 (ad eccezione che per la fase di trattazione ed istruttoria, liquidata nei minimi in ragione della natura documentale della controversia). Deve essere disposta la distrazione nei confronti del difensore dichiaratosi pagina 15 di 16 antistatario. La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata da parte convenuta, non può essere accolta non risultando che parte attrice abbia resistito alla domanda di manleva con mala fede o colpa grave.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
1. accoglie la domanda di rivalsa formulata da parte attrice
[...]
, per l'effetto, condanna il convenuto Parte_1 CP_1
a pagare l'importo di € 95.948,97, oltre interessi al tasso legale
[...]
come da motivazione,
2. condanna il convenuto a rifondere all'attore
[...] le spese di lite, che liquida in 7.052,00 € per Parte_1
compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
3. accoglie la domanda di manleva formulata da parte convenuta CP_1
nei confronti di parte attrice
[...] Parte_1
e, per l'effetto, condanna parte attrice a tenere indenne il convenuto di
[...]
quanto pagato in esecuzione della presente sentenza,
4. condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in
11.268,00 € per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
5. dichiara la compensazione fra le poste di debito/credito, fino alla reciproca concorrenza.
Genova, 17/01/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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